Cass. pen., sez. III, sentenza 17/03/2004, n. 19554
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Sentenza 17 marzo 2004

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Il reato previsto dall'art. 30, comma primo lett. e), della legge 11 febbraio 1992 n. 157, esercizio di uccellagione, non richiede la effettiva cattura di animali, essendo sufficiente la semplice predisposizione delle reti o di analoghi mezzi idonei alla cattura della fauna selvatica per ritenere consumato il reato de quo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 17/03/2004, n. 19554
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19554
    Data del deposito : 17 marzo 2004

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