Sentenza 3 ottobre 2007
Massime • 1
Non sussiste violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza, essendo quindi legittima la riqualificazione giuridica del fatto, nel caso in cui l'imputato, originariamente tratto a giudizio per avere posto in commercio supporti audio-video privi di contrassegno Siae ex art. 171 ter lett. b) L. n. 633 del 1941, sia condannato per avere invece venduto detti supporti ex art. 171 ter lett. c) L. n. 633 del 1941, ove l'imputato sia stato posto in grado di conoscere il contenuto in fatto della condotta attraverso il riferimento della contestazione al numero dei "cd" e "dvd" e alle circostanze di tempo e di luogo della stessa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/10/2007, n. 42096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42096 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 03/10/2007
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 2289
Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 009005/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) OP IB, N. IL 15/02/1950;
avverso SENTENZA del 19/12/2006 CORTE APPELLO di CATANIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. DE MAIO GUIDO;
udito il P.M. in persona del Dr. PASSACANTANDO Guglielmo, che ha concluso qualificato il fatto come reato tentato, annullamento con rinvio per la determinazione della pena.
Udito il difensore avv. MERLINO Vincenzo di Catania. MOTIVAZIONE
Con sentenza in data 19.12.2006 la Corte d'Appello di Catania confermò la sentenza 17.2.06 del giudice monocratico del Tribunale di quella città, sezione distaccata di Mascalucia, con la quale IB IO era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia, perché riconosciuto colpevole del reato di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, lett. c, accertato in Salerno il 3.5.2000
(relativo alla commercializzazione di n. 60 compact disk e 35 dvd privi di marchio SIAE).
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, il quale ripropone l'eccezione (già sottoposta ai giudici di appello) di violazione dell'art. 522 c.p.p. perché, essendo stato contestata la violazione di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, lett. b, era stato condannato per il reato di cui alla lettera c, della stessa norma. Il ricorrente con il primo motivo denuncia, in particolare, manifesta illogicità della motivazione in ordine alla descrizione della condotta, per avere la Corte di merito motivato semplicisticamente sull'eccezione citata, rilevando che "elemento fondamentale di distinzione tra le lettere b e c dell'art. 171 ter della legge in questione antecedente la riforma del 18.8.2000 è la vendita e il commercio delle opere". Il ricorrente deduce ancora che "la Corte di merito avrebbe dovuto motivare sulla specifica doglianza relativa all'eterogeneità delle condotte, che sono ontologicamente distinte". Il motivo è inammissibile perché si limita alla mera riproposizione dell'eccezione già persuasivamente rigettata dai giudici di merito, i quali hanno rilevato che "L'imputato ha conosciuto esattamente la condotta delittuosa contestatagli in fatto e tale regolare contestazione ha consentito all'imputato di difendersi regolarmente dalla contestazione relativa alla reale condotta penalmente rilevante accertata". In effetti, la precisa indicazione dei compact disk e delle musicassette illecitamente detenute, nonché delle circostanze di tempo e di luogo di tale fatto, rendono irrilevante, ai fini del concreto esercizio del diritto di difesa, la contestazione di aver posto in commercio (che corrisponde alla lettera b della norma previgente la citata novella del 2000) in luogo di quella di aver venduto (che corrisponde alla lettera c della norma stessa). Al riguardo va ribadita la consolidata interpretazione di questa Corte regolatrice (ricordata dallo stesso ricorrente), secondo cui il principio di correlazione tra sentenza e accusa contestata è violato soltanto quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi rispetto a quello contestato in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale, nel senso che si sia realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, posto così, a sorpresa, di fronte ad un fatto del tutto nuovo, senza aver avuto nessuna possibilità di effettiva difesa. Nella specie non può ritenersi che tale ipotesi si sia verificata, perché l'imputato è stato messo in condizione di conoscere il concreto contenuto dell'accusa attraverso, come si diceva, gli esatti riferimenti della contestazione al numero dei cd e delle musicassette illecitamente detenute e alle circostanze di tempo e di luogo della condotta illecita.
Con il secondo motivo viene denunciata in sostanza l'omessa applicazione della L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 3, con cui la riforma del 2000 ha introdotto una vera e propria attenuante speciale che consente al giudice di valutare, caso per caso, se risulta possibile l'applicazione della circostanza del fatto di particolare tenuità. Tale motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e perché costituisce mera riproposizione della questione già persuasivamente ritenuta infondata dai giudici di appello (i quali avevano rilevato che "non si appalesa sussistente il caso di lieve entità, avuto riguardo al numero complessivo di opere prive di marco SIAE poste in vendita...).
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali, nonché (non essendovi elementi che possano indurre a ritenere una assenza di colpa) al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma, equitativamente fissata, di Euro mille.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2007