Sentenza 10 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/01/2004, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELL'ANNO Paolino - Presidente -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - rel. Consigliere -
Dott. CATALDI GR - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
Dott. MORCAVALLO Ulpiano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI RA ER, elettivamente domiciliata in ROMA VIA AURELIANA 2, presso lo studio dell'avvocato STUDIO ASSOCIATO IL FORO DUEMILA, rappresentata e difesa dall'avvocato VINCENZO ROMANO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ALESSANDRO RICCIO, NICOLA VALENTE, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso.
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 1781/01 del Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE, depositata il 25/06/01 R.G.N.1167/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/06/03 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito l'Avvocato RICCIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbito il secondo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Santa Maria Capua Vetere del 6/9/95 Di GR SA conveniva in giudizio l'INPS per il ripristino del trattamento pensionistico di invalidità, ingiustamente revocato dall'INPS in data 13/1/93, con decorrenza dal dicembre 1992. L'INPS contrastava la domanda, ma il Pretore raccoglieva. Il Tribunale, investito in grado di appello su ricorso dell'INPS, con sentenza del 12 - 25/6/01, riformava la decisione e rigettava l'originaria domanda, sul rilievo che il consulente d'ufficio, nominato in secondo grado, dopo accertamenti accurati, aveva precisato che l'assicurata era affetta da una serie di malattie, che nel loro complesso riducevano la capacità di lavoro della stessa (sarta) oltre di due terzi solo a decorrere dal gennaio 1998; tale complesso invalidante non sussisteva nel 1992 al momento della revoca. Queste conclusioni erano condivisibili, per il rigore scientifico della indagine e la mancanza di significative contestazioni da parte dell'assicurata.
La domanda di ripristino del beneficio non poteva essere accolta, per difetto delle condizioni sanitarie al momento della revoca. Sarebbe valutabile positivamente, ai sensi dell'art. 149 disp. att. C.P.C., il peggioramento successivo, ai fini della concessione di una nuova pensione, ma l'assicurata non aveva "proposto una specifica domanda in tal senso". L'appello doveva quindi essere accolto e la domanda originaria rigettata.
Avverso questa pronuncia propone ricorso per Cassazione la Di GR, fondato su due motivi, illustrati con memoria. L'INPS ha depositata solo procura, ma è presente in aula e discute la causa, chiedendo il rigetto del ricorso per difetto del requisito contributivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lamentando, col primo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 149 disp. att. C.P.C. (art. 360 n. 3 C.P.C.) deduce la ricorrente che la decisione è errata, perché la citata norma stabilisce che "nelle controversie in materia di invalidità pensionabile "deve essere valutato" dal giudice anche l'aggravamento della malattia" e le infermità che incidono sul complesso invalidante insorte nel corso del procedimento amministrativo e "di quello giudiziario". La valutazione è quindi obbligatoria a prescindere dalla proposizione di apposita domanda dell'interessato e trae il suo fondamento, oltre che nella naturale evolutività della malattia, nella esigenza di economia di attività amministrativa e giudiziaria per il successivo accertamento. L'aggravamento deve essere valutato anche d'ufficio e quindi la domanda deve essere accolta, avendo il C.T.U. accertato la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo a decorrere da una certa data. Lamentando, col secondo motivo, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 n. 5 C.P.C.) deduce la ricorrente che, sia in primo che in secondo grado, ha chiesto l'espletamento di una consulenza d'ufficio per "accertare se l'istante all'epoca della revoca e/o successivamente sia invalido nella misura di legge". La domanda, per la quale non sono necessarie formule sacramentali, è stata quindi proposta anche per l'eventuale successivo aggravamento ed è stata anche prodotta idonea documentazione sanitaria a sostegno della stessa, per cui anche sotto questo profilo la sentenza è errata e deve essere cassata. Il primo motivo di ricorso è fondato, mentre il secondo resta assorbito.
La Corte ha già avuto modo di affermare i seguenti principi di diritto: "nelle controversie in materia d'invalidità pensionabile, il dovere del giudice di valutare, ai sensi dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., anche gli aggravamenti della malattia e le nuove infermità' verificatisi nel corso del procedimento non è subordinato alla formulazione di una richiesta o alla produzione di documenti della parte interessata" (Cass, n. 12265 del 3/12/97). Ed ancora: "la disposizione dell'art. 149 disp. att. C.P.C., che impone di valutare nelle controversie in materia di invalidità pensionabile anche gli aggravamenti incidenti sul complesso invalidante verificatisi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario, anche in appello - espressione di un principio generale di economia processuale - trova applicazione anche con riferimento a prestazioni assistenziali dovute ai mutilati ed invalidi civili...... Ne consegue che una volta che sia proposta la relativa domanda e sia insorta al riguardo una controversia in sede giudiziaria, la possibilità per il giudice, anche in grado di appello, di prendere in considerazione, ai fini del riconoscimento della provvidenza richiesta, la sussistenza del requisito fisico previsto dalla legge, anche se sopravenuta in un momento successivo alla proposizione della domanda, costituendo lo stesso requisito una condizione dell'azione, come tale valutabile anche ove intervento nel corso del giudizio" (Cass. n. 17078 del 2/12/02). Non risulta sollevata in sede di merito la questione relativa al requisito contributivo e quindi nessuna pronuncia va emessa in ordine alla generica eccezione formulata in sede di discussione.
Il Collegio non ha motivo di discostarsi da questi principi di diritto e quindi il ricorso va accolto e la sentenza cassata con rimessione ad altro giudice che si individua nella Corte d'Appello di Napoli. Il giudice del rinvio deciderà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE Accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Napoli. Così deciso in Roma, il 16 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2004