Sentenza 20 aprile 1999
Massime • 1
In materia di determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi dell'assicurazione obbligatoria, qualora non venga fornita la prova della dedotta maggiore rappresentatività di un sindacato firmatario di un contratto collettivo, ogni indagine in ordine ai limiti e alla definizione della valutazione comparativa delle organizzazioni sindacali più rappresentative della categoria è fuori luogo. (Nel caso di specie l'INPS si era limitato a ricordare il contenuto dell'art. 2, comma venticinque, della legge n. 549 del 1995, di interpretazione autentica dell'art. 1 del D.L. n. 338 del 1989 convertito nella legge n. 389 del 1989, nonché il contenuto del D.M. 25 marzo 1994 secondo il quale il numero totale degli aderenti all'Unione Cristiana Italiana Commercio e Turismo sarebbe stato, all'epoca dei fatti di causa, molto esiguo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/04/1999, n. 3912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3912 |
| Data del deposito : | 20 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Sergio LANNI Presidente
Dott. Vincenzo CASTIGLIONE Consigliere
Dott. Guglielmo SIMONESCHI Consigliere
Dott. Camillo FILADORO Cons. Relatore
Dott. Pasquale PICONE Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da:
INPS, in persona del Presidente, pro tempore in carica, Prof. ing. Giovanni Billia, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso giusta delega in atti dagli avvocati Fabrizio Correra e Rina Sarto;
- ricorrente -
contro
LA IV & c. società in nome collettivo, Albergo Sidney, in persona del legale rappresentante, sig. IV ZI, elettivamente domiciliato in Roma, via G.B. Vico n.1, presso l'avv. Prospero Mangili, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti, unitamente all'avv. Piero Gualtierotti del Foro di Mantova;
- controricorrente ricorrente incidentale -
avverso la sentenza del Tribunale di Rimini n. 150 del 24 aprile - 20 maggio 1997, notificata il 9 luglio 1997. RG 1649/96 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 dicembre 1997 dal Relatore Cons. Camillo Filadoro;
Udito l'avv. Piero Gualtierotti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco Mele, il quale ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi (previa riunione).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.150 del 24 aprile - 20 maggio 1997, il Tribunale di Rimini respingeva l'appello dell'INPS avverso la sentenza del locale Pretore che aveva escluso una omissione contributiva della società attuale resistente, per essere stato preso a riferimento dei contributi previdenziali il trattamento economico e normativo stabilito dal CCNL UCICT-CISAL-FENASALC del 28 maggio 1981 anziché quello stipulato dalla CONFCOMMERCIO-CGIL-CISL-UIL in data 30 maggio 1991.
Il Tribunale rigettava anche l'appello incidentale proposto dalla datrice di lavoro avverso quella parte della decisione del Pretore che aveva invece ritenuto sussistente l'omissione contributiva per il periodo anteriore all'operatività del contratto UCICT (1 giugno 1989 - 28 maggio 1982).
Osservava il Tribunale che due erano i problemi all'origine della controversia:
- il primo riguardava l'interpretazione da attribuire all'art.1 del decreto legge 9 ottobre 1989 n.338, convertito nella legge 389 del 1989, comma 1, secondo il quale: "la retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo".
A tale riguardo, il Tribunale confermava la decisione del Pretore, secondo il quale l'INPS non aveva fornito alcuna prova in ordine alla maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali confederali (contestata dall'altra parte) , non essendo invocabile in questa materia il criterio del fatto notorio e non potendo valere come elementi di prova la pronuncia giudiziaria e la pubblicazione della CGIL prodotte dallo stesso Istituto.
In ordine al secondo punto, il Tribunale osservava che la società aveva sostenuto di avere applicato prima della stipulazione dell'accordo UCICT solo i contratti individuali intercorsi con i vari dipendenti, i quali prevedevano retribuzioni maggiori di quelle previste dai vari contratti collettivi nazionali di lavoro all'epoca vigenti. Aggiungeva tuttavia che erroneamente la stessa società aveva tenuto conto solo della paga base e della contingenza, in contrasto con quanto stabilito dalle disposizioni di legge (art. 12 della legge 153 del 30 aprile 1969) secondo le quali, con alcune eccezioni tassativamente indicate al comma seguente: "Per la determinazione della paga base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in danaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro".
Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione l'INPS con unico motivo.
Resiste la società con controricorso e ricorso incidentale, illustrato da memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Devono innanzitutto essere riuniti i due ricorsi, proposti entrambi contro la medesima decisione.
Con l'unico motivo del ricorso principale, l'Istituto denuncia violazione dell'art.12 della legge 153 del 1969 e dell'art. 1 decreto legge 338 del 1989, convertito in legge 389 del 1989 e dall'art.2 della legge 459 del 1995, nonché vizio di motivazione.
La tesi sostenuta dall'INPS, sottolinea il ricorrente, si basa sul concetto di retribuzione imponibile, di cui all'art.12 della legge 153 del 1969 e all'art.1 della legge 389 del 1989, come interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte di Cassazione. Secondo questo orientamento "il rapporto assicurativo e l'obbligo contributivo che ad esso inerisce sorgono con l'instaurarsi del rapporto di lavoro, ma sono del tutto autonomi e distinti rispetto ad esso, in quanto l'obbligo contributivo del datore di lavoro verso l'Istituto previdenziale sussiste indipendentemente dal fatto che gli obblighi retributivi nei confronti del lavoratore siano stati in tutto o in parte soddisfatti".
I minimali retributivi ai fini contributivi, in questa ottica, sono costituiti dalle retribuzioni stabilite "da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo", secondo la disposizione dettata dall'art.1 della legge 389 del 1989, da leggersi alla luce della interpretazione autentica fornita dall'art. 2 della legge 549 del 1995, secondo il quale: "in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria".
Secondo questa disposizione, sottolinea il ricorrente, applicabile anche al caso di specie, riceve una conferma diretta la tesi dell'Istituto secondo la quale unico è il contratto collettivo nazionale di riferimento, ai fini della determinazione della retribuzione minima imponibile (nel caso di specie, quello della Confcommercio - CISL - CGIL - UIL del 30 maggio 1991) .
Quanto alla dedotta mancanza di prove, l'Istituto sottolinea che il numero di aderenti all'UCICT, indicato nel Decreto Ministeriale del 25 marzo 1994 è estremamente esiguo rispetto a coloro che operano nel settore del turismo. Lo stesso decreto, inoltre, riconosceva solo rilevanza nazionale al sindacato, mentre il requisito richiesto dalla legge 389 del 1989 e quello della maggior rappresentatività su base nazionale.
In ogni caso, il contratto collettivo richiamato dalla società resistente risaliva al 28 maggio 1992, mentre la data del riconoscimento ministeriale era di quasi due anni successiva (25 marzo 1994) sicché nel periodo precedente a tale data in ogni caso l'UCICT era anche priva della rilevanza nazionale. Comunque il requisito della maggiore rappresentatività difettava anche per l'altra parte contraente (CISAL).
Da ultimo, dopo aver richiamato il fatto notorio della maggiore rappresentatività dei sindacati confederali, l'Istituto richiama alcune comunicazioni provenienti dal ministero del lavoro ed in particolare la lettera di rettifica 13551 del 1994 con la quale dopo aver dato atto che in precedenza (8 settembre 1994) era stato espresso l'avviso che il contratto collettivo UCICT-FENASALC-CISAL realizzasse la fattispecie di cui all'art.1 della legge 389 del 1989, aveva ritenuto di doverlo modificare "atteso che non risulta sussistente, sulla base degli accertamenti effettuati, uno dei criteri enucleati dalla costante giurisprudenza e dottrina (significativa presenza territoriale sul piano nazionale) per individuare la maggiore rappresentatività a livello nazionale". Il ricorso principale è infondato.
Le premesse giuridiche formulate dall'Istituto ricorrente in ordine al concetto di retribuzione imponibile delineato dalla legislazione vigente ed ai minimali di retribuzione da considerare ai fini dei versamenti contributivi previdenziali sono condivisibili. Tuttavia i vizi denunziati dal ricorrente non corrispondono a deduzioni e ad allegazioni che avrebbero dovuto essere formulate dallo stesso ricorrente sin dal primo grado e ribadite in grado d'appello.
Infatti, con una motivazione che sfugge a qualsiasi censura, perché esente da vizi logici ed errori giuridici, il Tribunale ha concluso che "pur accedendosi alla tesi attorea dell'unicità del CCNL di riferimento, l'affermazione dell'INPS della maggiore rappresentatività delle Organizzazioni sindacali confederali, malgrado la contestazione di controparte, e rimasta priva del necessario supporto probatorio e la sua domanda deve perciò essere respinta. La difesa dell'Ente, infatti, sul punto dopo essersi richiamata al criterio del notorio - del tutto fuor di luogo in subiecta materia - si è limitata a produrre una pubblicazione della CGIL, puntualmente smentita da controparte sotto il profilo dell'attendibilità, nonché una pronuncia giurisdizionale attestante pretese prevaricazioni in danno di lavoratori commesse da imprenditori aderenti alla unione Cristiana Italiana Commercio e Turismo): ben poche considerazioni invero appaiono necessarie per commentare l'assoluta insufficienza di detti elementi ai fini che qui rilevano, per cui, anche in questa sede, così come peraltro già successo in primo grado e puntualmente rilevato nella motivazione della decisione impugnata, nessuna prova idonea può dirsi fornita dall'appellante, cosicché l'impugnazione deve per questo motivo essere respinta".
In considerazione della motivazione adottata dal Tribunale, appare inutile ogni discussione in ordine alla portata della legge 389 del 1989, letta anche alla luce della legge interpretativa del 1995, ed all'esame della tesi sostenuta dall'INPS, secondo la quale in caso di vigenza contemporanea di piu contratti collettivi, si dovrebbe far riferimento al contratto collettivo più vantaggioso per i lavoratori.
È sufficiente ribadire quanto gia rilevato dai giudici di merito e cioè che, nel caso in esame, l'Istituto non ha fornito la prova della dedotta maggiore rappresentatività dei sindacati che ebbero a stipulare il CCNL del 30 maggio 1991, sicché ogni indagine in ordine ai limiti ed alla definizione della valutazione comparativa delle organizzazioni sindacali più rappresentative della categoria appare nel caso di specie fuor di luogo.
Tra l'altro, l'istituto ricorrente ha omesso di indicare sin dal ricorso introduttivo di primo grado i fatti precisi dai quali riteneva si potesse desumere la qualità di organizzazione sindacale più rappresentativa su base nazionale dei sindacati in esame (ovvero la maggiore rappresentatività degli stessi sindacati confederali nell'ambito della categoria alberghiera), venendo meno innanzitutto all'onere di allegazione, che pure gli incombeva in quanto attore in senso sostanziale in sede di opposizione a decreto ingiuntivo. Neppure nel ricorso in appello, l'Istituto ricorrente ha provveduto formulato mezzi di prova tendenti a dimostrare la maggiore rappresentatività di tali sindacati, limitandosi a ricordare gli estremi della disposizione di cui all'art.2 comma 25 della legge 29 dicembre 1995 n.549, di interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 389 del 1989, secondo la quale "in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali è quella stabilita da contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria".
Infine, l'Istituto ricorrente non ha neppure chiarito se la maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali, a suo parere, debba essere considerata a livello generale e nazionale ovvero - come si desumerebbe dal tenore letterale della legge 549 del 1995 più volte richiamata - con esclusivo riferimento alla categoria. Lo stesso Istituto infatti si è limitato a ricordare i contenuti del Decreto Ministeriale 25 marzo 1994, secondo il quale il numero totale degli aderenti alla UCICT sarebbe stato all'epoca dei fatti di 63.452, sottolineando l'esiguità di tale numero rispetto alla "gran massa di lavoratori del settore turismo operanti sul territorio nazionale" (pag.8 del ricorso).
Infondato è anche il ricorso incidentale proposto dalla datrice di lavoro, con il quale si deduce violazione e falsa applicazione dell'art.12 della legge 30 aprile 1969 n.153 e dell'art.1 della legge 7 dicembre 1989 n. 389, in relazione all'art. 360 n.3 codice di procedura civile.
Come è stato rilevato dal primo giudice, nella sentenza confermata dal Tribunale, la societa" - esercente attività stagionale estiva alberghiera - ha versato i contributi previdenziali relativi ai lavoratori assunti a termine - prima della stipulazione del contratto UCICL - sulla base delle retribuzioni corrisposte, concordate con i contratti individuali di lavoro stipulati con ciascun dipendente. L'INPS ha reclamato le differenze contributive per ciascun dipendente, rilevando che i contributi dovevano essere rapportati alle retribuzioni (maggiori) previste dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.
Il Pretore ha accolto la tesi dell'INPS.
Nella sentenza impugnata, la decisione del Pretore sul punto è stata confermata. I giudici di appello hanno confutato la tesi sostenuta dalla resistente secondo la quale, per retribuzione imponibile, ai sensi della normativa in vigore, dovrebbe tenersi conto solo della paga base e della contingenza previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
Tale tesi interpretativa appare, infatti, in contrasto con il preciso disposto dell'art.12 della legge 30 aprile 1969 n.153 che ricomprende nella definizione di retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro, in danaro o in natura, fatta eccezione di specifiche, tassative voci, elencate nella stessa disposizione. Del tutto fuor di luogo appare infine il richiamo, contenuto nel ricorso incidentale, a quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui, nel determinare la giusta retribuzione, ai sensi dell'art.36 della Costituzione, occorre fare riferimento solo alla paga base ed alla contingenza.
Come già rilevato, nella premessa, le disposizioni di legge in materia contributiva, destinate a realizzare interessi pubblici indicati dall'art.38 secondo comma della Costituzione, non coincidono affatto con le norme civilistiche in materia di retribuzione, essendo tra l'altro sottratte anche alla disponibilità dei beneficiari. Correttamente, quindi, i giudici di appello hanno concluso per la erroneità ed insufficienza delle contribuzioni nel periodo considerato, con conseguente legittimità dell'azione recuperatoria dell'INPS.
I ricorsi devono essere entrambi rigettati.
Le spese di questo giudizio di legittimità sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
la Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi.
Compensa le spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 21 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 1999