Sentenza 5 marzo 1998
Massime • 1
L'individuazione concreta delle testate sulle quali disporre la pubblicazione della sentenza non comporta alcuna valutazione riferibile alla specie ed all'entità della sanzione, ma si risolve in una attività meramente descrittiva e ricognitiva che in ipotesi di errore (inesatta, incompleta o equivoca indicazione della testata) ben può essere rettificata con l'istituto della correzione dell'errore materiale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/03/1998, n. 874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 874 |
| Data del deposito : | 5 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Paolo Maria TONINI Presidente del 5.3.1998
1. Dott. Aldo RIZZO Consigliere SENTENZA
2. " Nicola QUITADAMO " N. 874
3. " Carlo GRILLO " REGISTRO GENERALE
4. " Aldo FIALE " N. 44447/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Campobasso Avverso l'ordinanza 4.2.1997, pronunciata dalla Corte di Appello di Campobasso nei confronti di DE EF FE, n. a Napoli il 25.10.1952
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Aldo FIALE Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dr. W. DE NUNZIO che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. FATTO e DIRITTO
Con sentenza irrevocabile, pronunciata l'8.2.1996 dalla Corte di Appello di Campobasso, De AN FE veniva condannato alla pena di mesi tre di reclusione e lire 800.000 di multa per il reato continuato di detenzione per la vendita di musicassette e videocassette abusivamente riprodotte.
Al condannato, oltre alla pena principale, veniva inflitta quella accessoria della pubblicazione della sentenza, per estratto, su un quotidiano a livello nazionale e su un periodico specifico del settore, il "Radiocorriere TV".
In sede di esecuzione di tale pena accessoria, risultava che detto periodico non è più pubblicato, con conseguente impossibilità di provvedere alla disposta pubblicazione. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Campobasso chiedeva quindi alla Corte territoriale di modificare -con la procedura di correzione di errore materiale- l'individuazione del periodico specializzato, in modo da consentire l'esecuzione integrale della condanna.
La Corte di Appello -decidendo sull'istanza con ordinanza del 4.2.1997- affermava l'impossibilità di attivare la richiesta procedura correttiva e dichiarava ineseguibile la pena accessoria in questione.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso lo stesso P.G., rilevando che secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema in sede di esecuzione, proprio attivando la procedura di cui agli artt.130 e 547 c.p.p., può anche ovviarsi all'omessa applicazione di pene accessorie conseguenti ex lege alla condanna, purché predeterminate nella specie e nella durata (Cass.,Sez.I,21.6.1991,n. 6848). Il procedimento correttivo, pertanto, a maggior ragione deve ritenersi esperibile "nella situazione minore in cui sia carente soltanto un elemento della disposta pena accessoria".
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
L'istituto della correzione dell'errore materiale, previsto dall'art.130 c.p.p., può trovare applicazione, invero, per porre rimedio ad omissioni o errori che non producano nullità o la cui rettificazione non comporti una modificazione essenziale dell'atto. Attraverso la procedura correttiva non deve, cioè, disporsi una trasformazione concettuale del provvedimento che si vuole emendare ma solo un completamento del contenuto di esso in armonia con una statuizione fondamentale già disposta.
L'art. 171 ter, 3^comma, della legge 22.4.1941,n.633 (inserito dall'art. 17 del D.Lgs. 16.11.1994, n.685) dispone che "la condanna per i reati previsti ai commi 1 e 2 comporta la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani ed in uno o più periodici specializzati rimettendo alla valutazione discrezionale del giudice soltanto l'eventuale decisione di non limitare la pena accessoria ad un solo quotidiano e ad un solo periodico.
L'individuazione concreta delle testate, invece, non comporta alcuna valutazione riferibile alla specie ed all'entità della sanzione ma si risolve in un'attività meramente descrittiva e ricognitiva che, in ipotesi di errore (inesatta incompleta o equivoca indicazione della testata medesima, indicazione di una testata inesistente o la cui pubblicazione sia cessata),ben può essere rettificata ai sensi degli artt. 130 e 547 c.p.p. Il provvedimento impugnato, conseguentemente, deve essere annullato con rinvio alla stessa Corte di Appello di Campobasso, affinché ponga in essere la richiesta procedura correttiva.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt,608,611 e 623 c.p.p., annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di
Appello di Campobasso.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 1998