Cass. pen., sez. III, sentenza 05/12/2018, n. 17827
CASS
Sentenza 5 dicembre 2018

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Ai fini della configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6 cod. pen., la sufficienza della somma spontaneamente versata dall'imputato per il risarcimento del danno morale cagionato alla persona offesa non può essere esclusa con valutazione sommaria, basata sulla sua esiguità, in quanto il giudice è tenuto ad accertare la gravità del nocumento arrecato e le ripercussioni del fatto lesivo nell'ambito della vita familiare e sociale della vittima. (Conf. Sez. 2, n. 202 del 1965 Rv. 099585).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 05/12/2018, n. 17827
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17827
    Data del deposito : 5 dicembre 2018

    Testo completo