Cass. civ., sez. I, sentenza 18/04/2001, n. 5721
CASS
Sentenza 18 aprile 2001

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Il giudizio di opposizione ad ordinanza - ingiunzione di cui alla legge n. 689 del 1981 configura - salva l'applicazione di disposizioni espressamente previste - un ordinario giudizio di cognizione, alla cui disciplina generale è soggetto, senza preclusione delle norme che regolano la liquidazione delle spese giudiziali. Ne consegue che l'art. 23, undicesimo comma, della citata legge n. 689 del 1981 - il quale dispone che "il pretore può rigettare l'opposizione ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento" - non può essere interpretato nel senso che abbia introdotto una deroga alla disciplina generale della compensazione delle spese giudiziali, le quali andrebbero, perciò, in ogni caso poste a carico dell'amministrazione soccombente. Siffatta interpretazione sarebbe, oltre tutto, palesemente contraria al principio di uguaglianza sancito dalla Costituzione, poiché escluderebbe la compensazione solo in caso di accoglimento e la ammetterebbe, invece, in caso di rigetto della opposizione.

Commentario1

  • 1Soccombenza delle spese nel processo tributario
    Avv. Maurizio Villani · https://www.fiscoetasse.com/ · 5 novembre 2007

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 18/04/2001, n. 5721
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5721
Data del deposito : 18 aprile 2001

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