Sentenza 18 aprile 2001
Massime • 1
Il giudizio di opposizione ad ordinanza - ingiunzione di cui alla legge n. 689 del 1981 configura - salva l'applicazione di disposizioni espressamente previste - un ordinario giudizio di cognizione, alla cui disciplina generale è soggetto, senza preclusione delle norme che regolano la liquidazione delle spese giudiziali. Ne consegue che l'art. 23, undicesimo comma, della citata legge n. 689 del 1981 - il quale dispone che "il pretore può rigettare l'opposizione ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento" - non può essere interpretato nel senso che abbia introdotto una deroga alla disciplina generale della compensazione delle spese giudiziali, le quali andrebbero, perciò, in ogni caso poste a carico dell'amministrazione soccombente. Siffatta interpretazione sarebbe, oltre tutto, palesemente contraria al principio di uguaglianza sancito dalla Costituzione, poiché escluderebbe la compensazione solo in caso di accoglimento e la ammetterebbe, invece, in caso di rigetto della opposizione.
Commentario • 1
- 1. Soccombenza delle spese nel processo tributarioAvv. Maurizio Villani · https://www.fiscoetasse.com/ · 5 novembre 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/04/2001, n. 5721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5721 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALFREDO ROCCHI - Presidente -
Dott. UGO VITRONE - rel. Consigliere -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. MARIO ADAMO - Consigliere -
Dott. WALTER CELENTANO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI SCORPANO, in persona del sindaco dott. Walter Colazzo, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Balduina, n. 187, presso l'avv. Stefano Agamennone, unitamente all'avv. Maurizio Presicce che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ITALY BY CAR S.p.A.;
- intimata -
avverso la sentenza del Pretore di Maglie n. 77 pubblicata il 26 maggio 1997;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 dicembre 2000 dal Relatore Cons. Dott. Ugo VITRONE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 24 febbraio 1996 la Italy By Car S.p.A. conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Maglie il Comune di Scorrano proponendo opposizione avverso la cartella esattoriale n. 6002764, emessa dalla SO.BA.RI.T. in forza del verbale n. 1548/A, con il quale le era stata irrogata la sanzione amministrativa di L. 460.000 per violazione della disciplina della circolazione stradale da par te del veicolo targato AA879PS ad essa appartenente. Con sentenza del 30 aprile - 26 maggio 1997 il pretore dichiarava inammissibile per tardività la proposta opposizione e compensava tra le parti le spese giudiziali motivando il suo provvedimento con la particolarità delle questioni giuridiche trattate.
Contro la sentenza ricorre per cassazione il Comune di Scorrano con due motivi illustrati da memoria.
Non ha presentato difese la Italy By Car S.p.A.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i due motivi di ricorso, che per la stretta connessione delle censure prospettate possono formare oggetto di esame congiunto, il ricorrente denuncia la violazione della disciplina delle spese giudiziali sostenendo che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente posto a suo carico l'onere delle spese giudiziali da essa sostenute nonostante la totale soccombenza della controparte (primo motivo) e ne avrebbe inoltre disposto la compensazione con una motivazione illogica, non essendo state sottoposte all'esame del giudice particolari questioni giuridiche (secondo motivo). Il ricorso non ha fondamento in quanto il giudizio di opposizione ad ordinanza-inguiunzione di cui alla legge n. 689 del 1981 configura - salva l'applicazione di disposizioni espressamente previste - un ordinario giudizio di cognizione, alla cui disciplina generale è soggetto, senza preclusione delle norme che regolano la liquidazione delle spese giudiziali (Cass. 13 marzo 1993, n. 3027):
ne consegue che la previsione della facoltà di disporre la compensazione delle spese giudiziali esclude che la parte totalmente vittoriosa possa esser gravata dell'onere delle spese sostenute dal soccombente ma non impedisce che possa restare definitivamente a suo carico l'onere delle spese da essa anticipate.
Ciò premesso, non può trovare consenso l'interpretazione prospettata dal Pubblico Ministero nel corso dell'esposizione delle sue conclusioni all'udienza di discussione, secondo cui l'art. 23, co. 11^, della legge n. 689 del 1981 - il quale dispone che "il pretore può rigettare l'opposizione ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento" - avrebbe introdotto una deroga alla disciplina generale della compensazione delle spese giudiziali, le quali andrebbero perciò in ogni caso poste a carico dell'Amministrazione soccombente.
E infatti, non solo il disposto di detta norma non contiene alcuna espressione che possa intendersi come deroga espressa al generale potere di compensazione delle spese giudiziali, ma una siffatta interpretazione sarebbe anche palesemente contraria al principio di eguaglianza sancito dalla Costituzione, poiché escluderebbe la compensazione so lo in caso di accoglimento e la ammetterebbe invece in caso di rigetto dell'opposizione. Per quanto attiene poi alla motivazione della disposta compensazione, va osservato che la pronuncia del giudice di merito costituisce esercizio di un potere discrezionale ad esso attribuito dalla legge e può essere perciò sindacata in sede di legittimità solo per vizio di motivazione, vizio che nella specie non sussiste poiché resta sottratta ad ogni riesame in sede di legittimità la valutazione del giudice di merito in ordine alla particolarità delle questioni giuridiche sottoposte al suo esame.
Va infatti considerato che secondo l'interpretazione della giurisprudenza assolutamente prevalente di questa Corte il giudice del merito non è tenuto a motivare la compensazione delle spese giudiziali quando essa sia disposta per giusti motivi diversi dalla reciproca soccombenza poiché in tal caso viene ravvisata una presunzione legale di conformità a diritto della sua statuizione (in senso contrario, tuttavia, vedi: Cass. 5 maggio 1999, n. 4455). Tale presunzione viene meno tuttavia nell'ipotesi in cui siano stati addotti a sostegno del provvedimento di compensazione motivi illogici od erronei ma, ciononostante, il controllo del giudice di legittimità sulla motivazione della compensazione delle spese giudiziali non può estendersi sino a comprendere il vizio di motivazione insufficiente, come pure talora si è ritenuto in presenza di una motivazione del tutto generica stereotipa (Cass. 6 settembre 1994, n. 7663, citata in memoria), per il fatto che l'esercizio del potere discrezionale di compensare le spese giudiziali non incontra limiti concretamente determinabili: il legislatore, infatti, non ha segnato alcuna indicazione per l'individuazione dei giusti motivi richiesti dall'art. 92 cod. proc. civ., sicché la pronuncia di compensazione può essere sindacata solo quando il giudice di merito abbia addotto a giustificazione della sua statuizione motivi palesemente erronei o illogici che rendano "ingiusto" il provvedimento di compensazione. In conclusione, perciò, il ricorso non può trovare accoglimento e deve essere respinto.
La mancata partecipazione al giudizio della società intimata preclude ogni pronunzia sulle spese giudiziali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2001