Sentenza 5 giugno 2014
Massime • 1
In tema di rito abbreviato, gli atti di indagine dichiarati inutilizzabili prima della formulazione della richiesta di accesso a riti alternativi, anche nel caso di inutilizzabilità "fisiologica" o relativa (nella specie, sommarie informazioni testimoniali rese dopo la scadenza del termine di durata delle indagini preliminari), non possono essere successivamente utilizzati per la definizione del processo con il giudizio abbreviato richiesto dall'imputato. (In motivazione, la Corte ha precisato che tale conclusione è imposta sia dal principio di tutela dell' affidamento delle parti in ordine alla stabilità delle decisioni giudiziarie, sia dall'assenza di limiti di efficacia alla dichiarazione di inutilizzabilità).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/06/2014, n. 31171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31171 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 05/06/2014
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 1674
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDREAZZA Gastone - rel. Consigliere - N. 8781/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
L.A. , n. in (OMISSIS) ;
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna in data 28/06/2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. D'Ambrosio Vito, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni del Difensore dell'imputato, Avv. Pontini M., che si è riportato ai motivi, in subordine chiedendo la prescrizione per i reati di cui ai capi a) e b).
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 28/06/2013 la Corte d'Appello di Bologna ha confermato, quanto all'affermazione di responsabilità per i reati di cui all'art. 609 bis c.p. (capo d), artt. 609 bis e ter (capi a ed e) e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (capo b), la sentenza del G.i.p. presso il Tribunale di Piacenza di condanna di L.A. .
2. Ha proposto ricorso l'imputato che lamenta, con un primo motivo, il vizio motivazionale e la violazione di legge per avere la Corte territoriale ritenuto utilizzabili, quanto ai capi a), b), d) ed e), ai fini del giudizio abbreviato, gli atti di indagine (in particolare i verbali di sommarie informazioni rese da otto persone informate dei fatti) compiuti dopo il (OMISSIS) pur dichiarati inutilizzabili dal G.u.p. ai fini del rinvio a giudizio ed espunti dal fascicolo. Lamenta che l'art. 442 c.p.p. prevede che, ai fini della deliberazione, il giudice utilizza gli atti contenuti nel fascicolo di cui all'art. 416, comma 2, non potendo in questi ultimi essere ricompresi appunto quelli già dichiarati inutilizzabili ed espunti dal G.u.p. Nella specie, poi, la scelta del rito abbreviato è intervenuta sul presupposto della precedente ritenuta inutilizzabilità degli atti già indicati sopra sicché, al momento della richiesta del rito abbreviato, il fascicolo non conteneva più tali atti. Di qui, stante la ritualmente sollevata eccezione già in sede di conclusioni del rito abbreviato, e la sua reiterazione in sede di appello, la nullità della sentenza relativamente ai capi a) b) d) ed e) di imputazione e comunque la non utilizzabilità di dette sommarie informazioni valorizzate invece quali elementi di riscontro alle dichiarazioni della persona offesa C.D. .
3. Con un secondo motivo deduce la violazione di legge per avere la Corte, pur ritenendo concedibile l'attenuante speciale ex art. 609 bis c.p., u.c., per gli episodi commessi ai danni di C.D.
prima dei (OMISSIS) anni, ritenendo dunque più gravi gli episodi successivi, applicato un aumento di pena a titolo di continuazione interna al capo a), di mesi sei di reclusione pari a quello già operato dal primo giudice, in tal modo vanificando, in violazione dell'art. 597, comma 4, il riconoscimento della circostanza attenuante speciale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il primo motivo di ricorso, assorbente del secondo, è fondato. È incontestato, sulla base di quanto precisato dalla stessa sentenza impugnata, che, nella specie, sollevata, all'udienza preliminare del 17/10/2011, eccezione di inutilizzabilità delle sommarie informazioni testimoniali di D.S. , R.M. , O.A.
, S.R. , N.F.M.P. , Do.Mi. e
M.S.E. ) perché rese successivamente alla scadenza del termine di durata delle indagini preliminari, la stessa venne accolta dal G.u.p., alla successiva udienza del 19/10/2011; risulta altresì che solo successivamente, l'imputato chiedeva ed otteneva l'ammissione al rito abbreviato. Ciò posto, appaiono illegittime le ordinanze, dapprima del G.u.p. e successivamente della Corte territoriale, con le quali gli atti già dichiarati inutilizzabili all'udienza del 19/10/2011 sono stati invece ritenuti utilizzabili sul presupposto, essenzialmente, della necessità di ritenere gli effetti del provvedimento circoscritti ai soli fini del rinvio a giudizio, in tal modo, dunque, una volta prescelto dall'imputato e disposto dal giudice il rito abbreviato, tornando i predetti atti ad essere nuovamente utilizzabili. Tale assunto dovrebbe derivare, secondo quanto argomentato dalla sentenza impugnata, dalle pronunce di questa Corte secondo cui, nel solco della strada segnata da Sez. Un. n. 16 del 21/06/2000, Tammaro, Rv. 216246, l'inutilizzabilità degli atti d'indagine effettuati dopo la scadenza dei termini prescritti, non avendo natura patologica, posto che la stessa non sarebbe equiparabile alla inutilizzabilità delle prove vietate dalla legge, di cui all'art. 191 c.p.p., non potrebbe operare nel giudizio abbreviato (in tal senso, Sez. 6, n. 16986 del 24/02/2009, Rv. 243257). Detto indirizzo appare, tuttavia, con ogni evidenza, impropriamente richiamato. La pronuncia delle Sezioni Unite già ricordata ha negato ogni rilievo, nell'ambito del giudizio abbreviato, alle questioni di inutilizzabilità degli atti di natura diversa da quella patologica (inutilizzabilità nel cui ambito indubbiamente rientra anche quella di cui all'art. 407 c.p.p., comma 3), ma non ha mai affermato, come parrebbero ritenere i giudici bolognesi, ne' avrebbe potuto farlo, che gli atti dichiarati correttamente inutilizzabili, come nella specie, prima della richiesta del giudizio abbreviato, possano tornare ad essere utilizzabili per il solo fatto della scelta del rito alternativo. La questione risolta dal supremo consesso di questa Corte consisteva infatti, come si evince testualmente dalla lettura della relativa sentenza, nello stabilire se fosse "consentito all'imputato dedurre nel corso del giudizio abbreviato eccezioni riguardanti la validità e l'utilizzabilità degli elementi di prova acquisiti nelle indagini preliminari, quando esse non fossero state sollevate prima della richiesta di accesso al rito semplificato, accettando in tal modo il rischio di vedersi esclusa l'opzione inquisitoria qualora il giudice, accogliendo la relativa eccezione, ritenesse il processo non definibile allo stato degli atti", posto che, invece, era chiaro che, una volta sollevate ed accolte dette eccezioni, l'inutilizzabilità doveva darsi ormai per pacifica e non più controvertibile. E, dunque, nel decidere che nel giudizio abbreviato non rilevano ne' l'inutilizzabilità cosiddetta "fisiologica" ne' l'inutilizzabilità relativa della prova, le Sezioni Unite di questa Corte hanno implicitamente sottratto a tale irrilevanza le inutilizzabilità dichiarate, come nella specie, ancor prima di ogni accesso al rito abbreviato.
Del resto, la conclusione adottata dalla sentenza impugnata appare collidere non solo con il necessario principio di affidamento delle parti in ordine alla stabilità delle decisioni, che impedisce che il contenuto di una decisione giurisdizionale, che non venga revocata o annullata per effetto di successive, possa, come si pretenderebbe nella specie, perdere la sua efficacia, per di più in ragione di una scelta processuale dell'imputato ponderata ed attuata proprio sul presupposto di una determinata ormai non più controvertibile decisione del giudice nell'ambito del processo, ma anche con il dato logico e sistematico che l'inutilizzabilità, una volta dichiarata, sia pure, come nella specie, in sede di udienza preliminare, non può essere circoscritta, in assenza di norme che dispongano in tal senso, quanto ai suoi effetti, nei successivi sviluppi del procedimento.
5. Consegue a quanto detto che illegittimamente la sentenza impugnata ha ritenuto utilizzabili, ai fini della valutazione del compendio probatorio, le sommarie informazioni testimoniali rese da D.S. , R.M. , O.A. , S.R. , N.F.M.P.
, D.M. e M.S.E. .
La sentenza va dunque annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Bologna cui spetterà in particolare la complessiva rivalutazione del compendio probatorio senza potere più tenere conto del contenuto dei suddetti atti, già valorizzati dalla sentenza impugnata come elementi di riscontro alle dichiarazioni della persona offesa.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Bologna.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2014