Sentenza 12 gennaio 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/01/2004, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RIGGIO Ugo - Presidente -
Dott. CICALA Mario - rel.Consigliere -
Dott. MERONE Antonio - Consigliere -
Dott. SOTGIU Simonetta - Consigliere -
Dott. ATRIPALDI Umberto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO FINANZE, CONSERVATORIA RRII CAMPOBASSO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
ROLO BANCA 1473 SPA, incorporante la BANCA POPOLARE MOLISE SPA, in persona del legale rappresentante Presidente del Consiglio di Amministrazione ARISTIDE CANOSANI elettivamente domiciliato in ROMA VIA LAZIO 20/C, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO COGGIATTI, che lo difende unitamente all'avvocato NICOLA BIANCHI, giusta procura in calce;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 13/99 della Commissione tributaria regionale di CAMPOBASSO, depositata il 15/02/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/07/03 dal Consigliere Dott. Mario CICALA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato CRISCUOLI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAFIERO Dario che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Amministrazione Finanziaria ricorre per Cassazione deducendo due motivi avverso la sentenza 13/3/99 del 15 febbraio 1999 con cui la Commissione Tributaria Regionale per il Molise rigettava l'appello dell'Ufficio e confermava la pronuncia di primo grado. I giudici di merito ritenevano che in ordine ad una ipoteca legale costituita sulla base di decreto ingiuntivo spettasse alla CA Popolare del Molise il regime agevolativo di cui all'art. 15 D.P.R. 601/1973 e dunque il rimborso di quanto indebitamente versato. La RO CA incorporante la CA Popolare del Molise si costituiva con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Amministrazione lamenta, innanzi tutto, la presunta violazione e falsa applicazione degli articoli 16, comma 6, d.P.R. 26.10.1972 n. 636, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. ed all'art. 62, comma 1, d.lgs.31 dicembre 1992 n. 546.
In secondo luogo, l'Amministrazione lamenta violazione è falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. ed omessa pronuncia su punti decisivi della controversia, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 ss. c.c. e degli artt. 15 ss, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, in relazione agli artt.360, comma 1, nn. 3 - 4
- 5 c.p.c. ed all'art. 62, comma 1, d.P.R. 31 dicembre 1992 n. 546. Il primo motivo di ricorso deve essere rigettato. In quanto sia la richiesta di rimborso, sia la conseguente impugnazione del silenzio- rifiuto sono state tempestive.
Secondo il chiaro tenore dell'art. 6, commi 6 e 7, d.P.R, 636/1972, la domanda di rimborso deve essere presentata all'Ufficio tributario competente entro determinati termini di decadenza e ciò risulta avvenuto in base all'accertamento del giudice di merito Altra cosa è l'impugnazione del rifiuto tacito di restituzione che, secondo la stessa norma, deve avvenire entro il termine di prescrizione (e non più di decadenza) del diritto al rimborso;
diritto che, una volta impeditala decadenza di cui sopra, entra in un circuito diverso, regolato, quanto al termine, in mancanza di specifiche disposizioni, dalla norma generale dell'art. 2946 c.c.. Ed anche questo secondo termine risulta rispettato. Appare invece fondato il secondo motivo di ricorso.
La sentenza di secondo grado si è infatti limitata a considerare e risolvere uno dei profili necessari perché possa trovar applicazione la agevolazione di cui agli artt. 15 e ss D.P.R. 601/1973 affermando, in conformità alla giurisprudenza prevalente, che esse spettano per l'iscrizione di ipoteca, anche giudiziale. Ma non si è pronunciata sulla sussistenza di altri requisiti di essenziale importanza, in particolare non ha considerato se il credito a cui garanzia era stata accesa l'ipoteca potesse essere qualificato come finanziamento a medio o lungo termine.
È dunque necessario che il giudice di merito si pronunci sui profili non presi in esame nella sentenza impugnata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo motivo di ricorso;
cassa la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e rinvia la controversia avanti ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale per il Molise che deciderà anche sulle spese del presente grado di legittimità.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2004