Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/03/2009, n. 14440
CASS
Sentenza 5 marzo 2009

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In tema di sicurezza sul lavoro, l'utilizzazione di uno strumento meccanico con componenti elettriche, quale nella specie un ascensore-montacarichi, rientra tra le attività "rischiose" oggetto dell'obbligo di cooperazione tra appaltante ed appaltatore. (Fattispecie nella quale l'infortunio del lavoratore si era verificato per il mancato coordinamento tra l'appaltante - che aveva continuato ad usare un ascensore durante i lavori di manutenzione - e l'appaltatore - che aveva disattivato i sistemi di protezione senza tener conto della circostanza che il montacarichi continuava ad essere utilizzato per le normali attività d'impresa).

In tema di sicurezza sul lavoro, il rischio derivante dalla generica necessità di evitare che un ascensore sul quale si stanno eseguendo lavori di manutenzione venga utilizzato con la disattivazione dei sistemi di sicurezza non costituisce rischio specifico dell'attività dell'appaltatore, ma rientra anche nell'ambito della posizione di garanzia dell'appaltante, in virtù dell'obbligo di cooperazione previsto dalla legge.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/03/2009, n. 14440
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14440
    Data del deposito : 5 marzo 2009

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