Sentenza 29 settembre 2015
Massime • 1
Il tribunale di sorveglianza, chiamato a decidere su istanza di affidamento in prova al servizio sociale, ha l'onere di acquisire di ufficio la relazione sull'osservazione del condannato, condotta in istituto, se del caso anche mediante rinvio dell'udienza, non potendo la sua mancanza agli atti ricadere negativamente sull'interessato, sempre che il beneficio richiesto sia ammissibile e che il periodo di detenzione sofferto sia idoneo a consentire l'osservazione della personalità del detenuto e ad elaborare il programma di trattamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/09/2015, n. 48678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48678 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2015 |
Testo completo
48 6 7 8/ 1 5 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: Maria Cristina Siotto - Presidente - Sent. n. sez.2556/2015 Antonella Patrizia Mazzei - Relatore - CC 29/09/2015 R.G.N. 34413/2014Filippo Casa Giacomo Rocchi Monica Boni ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da TI RE, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del 15/04/2014 del Tribunale di sorveglianza di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Francesco Salzano, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di sorveglianza di Milano, investito del reclamo avverso il provvedimento di rigetto del permesso premio nei confronti di TI RE, detenuto dal 14 ottobre 2011 in espiazione della pena di anni sette e mesi sei di reclusione per violazione della legge sugli stupefacenti, con ordinanza del 15 aprile 2014 ha respinto il reclamo per la necessità di acquisire il programma di trattamento non ancora elaborato e l'impossibilità, allo stato, di formulare un giudizio di prognosi favorevole all'istante. да 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione TI personalmente, il quale denuncia violazione di legge e vizio di motivazione. Al tempo della domanda di permesso premio aveva già espiato un quarto della pena sicché il beneficio era ammissibile;
il detenuto non può essere sfavorito dalla lentezza degli operatori penitenziari nell'elaborare la relazione di sintesi e il programma di trattamento;
in ogni caso, il ritardo nella redazione degli atti di osservazione avrebbe dovuto indurre il tribunale, in accordo con la giurisprudenza di legittimità in materia, a rinviare la trattazione, sollecitando l'inoltro della documentazione necessaria, anziché respingere la richiesta del condannato, già detenuto da oltre due anni.
3. Il Procuratore generale, nella requisitoria depositata il 27 marzo 2015, ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Va qui ribadito il principio secondo il quale grava sul tribunale di sorveglianza, chiamato a decidere su istanza di affidamento in prova al servizio sociale ovvero di altro beneficio penitenziario, l'onere di chiedere e acquisire di ufficio la relazione sull'osservazione del condannato condotta in istituto, se del caso anche mediante rinvio dell'udienza, non potendo la sua mancanza agli atti ricadere negativamente sull'interessato (Sez. 1, n. 10290 del 02/03/2010, Trif, Rv. 246519); e ciò sempre che il beneficio richiesto sia ammissibile, come è pacifico nel caso in esame (domanda originaria presentata il 14 ottobre 2013 quando il fine pena era previsto al 29 novembre 2018), e che la detenzione già sofferta si sia protratta per un tempo idoneo (nel caso di specie due anni) a consentire l'osservazione della personalità del detenuto e ad elaborare il programma di trattamento, ai sensi dell'art. 13 della legge 26 luglio 1975, n. 354, di ordinamento penitenziario (Ord. Pen.), nonché degli artt. 26, comma 5, 27, 28 e 29 del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, di approvazione del regolamento penitenziario (Reg. Pen.). Segue l'illegittimità del provvedimento impugnato che ha omesso la richiesta degli atti di osservazione della personalità ovvero il rinvio ai fini dell'acquisizione della relazione dei tecnici del trattamento con riguardo al condannato, istante, alla data della domanda, per beneficio penitenziario ammissibile e già detenuto da tempo congruo, due anni, al fine di consentire la redazione del programma individualizzato di trattamento. 2 дос 2. L'annullamento va disposto con rinvio allo stesso Tribunale che ha emesso il provvedimento, il quale si conformerà a quanto indicato in questa sentenza.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Milano. Così deciso il 29 settembre 2015. Il consigliere estensore Il presidente Maria Cristina Siotto Antonella Patrizia Mazzei $20 Yntovallal. Masse DEPOSITATA IN CANCELLERIA -9 DIC 2015 ILCANCELLIERE Stefania FAIELLA 3