CASS
Sentenza 8 febbraio 2023
Sentenza 8 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/02/2023, n. 5551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5551 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da GH RI ON nata a [...] il [...] avverso la sentenza resa il 3 Febbraio 2021 dalla CORTE di APPELLO di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RI DANIELA BORSELLINO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Giulio Romano che ha chiesto il rigetto del ricorso e dell'avv. Fedora Rota della parte civile IS DI che ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso dell'imputata, depositando nota spese. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia, riformando la sentenza resa dal GUP del Tribunale di Bergamo l'otto novembre 2017, ha confermato la responsabilità di IS IA NT in ordine ai reati di appropriazione indebita e di riciclaggio, e ha subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento in favore della parte civile della provvisionale stabilita nella sentenza di primo grado, pari ad euro 552.000. 2.Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputata, deducendo: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione poiché la corte di appello ha accolto la impugnazione della parte civile e ha subordinato il beneficio della sospensione Penale Sent. Sez. 2 Num. 5551 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: BORSELLINO RI DANIELA Data Udienza: 07/12/2022 condizionale al pagamento in favore della predetta parte civile della provvisionale statuita nella sentenza di primo grado, ma non ha considerato le innumerevoli pronunzie della Corte di Cassazione che non hanno riconosciuto legittimazione alla parte civile a proporre impugnazione avverso il capo della sentenza che non abbia subordinato il detto beneficio al pagamento delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno, in quanto tale statuizione non riguarda l'azione civile ma gli obblighi imposti al condannato. Recentemente la Sesta sezione della Corte Suprema ha stabilito che le disposizioni contenute nell'art. 165 cod.pen., concernenti il potere del giudice di subordinare la concessione del beneficio all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose, non riguardano il danno civilistico patrimonialmente inteso, ma il danno criminale, cioè quelle conseguenze diverse dal pregiudizio economicamente apprezzabile e risarcibile. Con memoria la parte civile costituita IS DI ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e in subordine il rigetto del ricorso, valorizzando il diverso orientamento al riguardo formulato da questa sezione con la sentenza n. 22342 del 15/02/2013 (Rv. 255664 - 01) secondo cui la parte civile è legittimata a proporre impugnazione avverso la sentenza di condanna nella parte in cui questa non abbia subordinato la concessione della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo di ricorso è fondato e impone l'annullamento della sentenza nella parte relativa alla subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale. Pur conoscendo il diverso orientamento condiviso dalla sentenza impugnata, deve rilevarsi che la pronunzia richiamata dalla corte di merito è rimasta isolata e che, di contro, sia prima che dopo questa affermazione, l'orientamento maggioritario ha affermato che le disposizioni di cui agli artt. 165 cod. pen. e 30 d.p.r. 10 settembre 1982, n. 915, secondo le quali la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinata alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, non riguardano il danno civilistico patrimonialmente inteso bensì il danno criminale, vale a dire quelle conseguenze, diverse dal pregiudizio economicamente apprezzabile e risarcibile, che strettamente ineriscono alla lesione (o alla messa in pericolo) del bene giuridico tutelato dalla norma penale violata. Ne consegue che il capo della sentenza di condanna che dispone nei suddetti termini in ordine alla sospensione condizionale della pena non riguarda l'azione e gli interessi civili, sicché in ordine alle statuizioni che riguardino gli obblighi imposti al condannato circa l'eliminazione delle conseguenze dannose del reato la parte civile non è legittimata a proporre impugnazione ex art. 576 cod. proc. pen. (In applicazione di tale principio la 7 Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla parte civile - nella specie trattavasi di un'amministrazione comunale - avverso la decisione della Corte d'appello di revoca della statuizione del giudice di primo grado che aveva subordinato alla rimozione dei rifiuti conferiti la sospensione condizionale della pena irrogata a soggetto imputato, tra l'altro, delle contravvenzioni di esercizio di discarica e smaltimento di rifiuti speciali senza autorizzazione) (Sez. 2, Sentenza n. 2431 del 21/01/1997 Ud. (dep. 13/03/1997 ) Rv. 207312 - 01. Anche in epoca più recente è stato ribadito che la parte civile non è legittimata a proporre impugnazione ex art. 576 cod. proc. pen. avverso il capo della sentenza di condanna che non abbia subordinato la concessione della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, in quanto tale statuizione non riguarda l'azione civile e gli interessi civili, ma gli obblighi imposti al condannato circa l'eliminazione delle conseguenze dannose del reato;
infatti, le disposizioni contenute nell'art. 165 cod. pen., che consentono al giudice di subordinare la concessione del beneficio alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, non riguardano il danno civilistico patrimonialmente inteso, bensì il danno criminale, cioè quelle conseguenze, diverse dal pregiudizio economicamente apprezzabile e risarcibile, che strettamente ineriscono alla lesione o alla messa in pericolo del bene giuridico tutelato dalla norma penale violata. (Sez. 6, Sentenza n. 43188 del 22/09/2004 Ud. (dep. 04/11/2004 ) Rv. 230506 - 01) E dopo la riforma dell'art. 165 cod.pen. questa sezione ha chiarito che comunque è illegittima, perché peggiorativa per l'imputato ed adottata in violazione dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., la statuizione adottata d'ufficio dal giudice di appello, in assenza di impugnazione della parte pubblica sul punto, con la quale il già concesso beneficio della sospensione condizionale sia condizionato al pagamento delle somme dovute per il risarcimento dei danni in favore della parte civile. (Sez. 2 - , Sentenza n. 12789 del 13/02/2020 Ud. (dep. 23/04/2020 ) Rv. 279033 - 01) Il principio enunciato trova corrispondenza in un precedente arresto della Corte, in cui è stato rilevato analogamente che «la decisione officiosa del giudice di appello di subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione del manufatto abusivo» viola il divieto della reformatio in peius (Sez. 3, n. 30557 del 15/07/2011, Di Martino, Rv. 251041). 2. Dalle considerazioni che precedono discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, potendo provvedere direttamente la Corte (ai sensi dell'art. 620, lett. L), cod. proc. pen.) nel disporre l'eliminazione della condizione illegittimamente apposta senza necessità del rinvio al giudice di appello. La richiesta di liquidazione delle spese della parte civile non può trovare accoglimento in ragione del principio di soccombenza. 3
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alla subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale, statuizione che elimina. Roma 7 dicembre 2022 il consigliere estensore Il Prk nte IA NI BO Giovii lotallevi
udita la relazione svolta dal Consigliere RI DANIELA BORSELLINO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Giulio Romano che ha chiesto il rigetto del ricorso e dell'avv. Fedora Rota della parte civile IS DI che ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso dell'imputata, depositando nota spese. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia, riformando la sentenza resa dal GUP del Tribunale di Bergamo l'otto novembre 2017, ha confermato la responsabilità di IS IA NT in ordine ai reati di appropriazione indebita e di riciclaggio, e ha subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento in favore della parte civile della provvisionale stabilita nella sentenza di primo grado, pari ad euro 552.000. 2.Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputata, deducendo: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione poiché la corte di appello ha accolto la impugnazione della parte civile e ha subordinato il beneficio della sospensione Penale Sent. Sez. 2 Num. 5551 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: BORSELLINO RI DANIELA Data Udienza: 07/12/2022 condizionale al pagamento in favore della predetta parte civile della provvisionale statuita nella sentenza di primo grado, ma non ha considerato le innumerevoli pronunzie della Corte di Cassazione che non hanno riconosciuto legittimazione alla parte civile a proporre impugnazione avverso il capo della sentenza che non abbia subordinato il detto beneficio al pagamento delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno, in quanto tale statuizione non riguarda l'azione civile ma gli obblighi imposti al condannato. Recentemente la Sesta sezione della Corte Suprema ha stabilito che le disposizioni contenute nell'art. 165 cod.pen., concernenti il potere del giudice di subordinare la concessione del beneficio all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose, non riguardano il danno civilistico patrimonialmente inteso, ma il danno criminale, cioè quelle conseguenze diverse dal pregiudizio economicamente apprezzabile e risarcibile. Con memoria la parte civile costituita IS DI ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e in subordine il rigetto del ricorso, valorizzando il diverso orientamento al riguardo formulato da questa sezione con la sentenza n. 22342 del 15/02/2013 (Rv. 255664 - 01) secondo cui la parte civile è legittimata a proporre impugnazione avverso la sentenza di condanna nella parte in cui questa non abbia subordinato la concessione della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo di ricorso è fondato e impone l'annullamento della sentenza nella parte relativa alla subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale. Pur conoscendo il diverso orientamento condiviso dalla sentenza impugnata, deve rilevarsi che la pronunzia richiamata dalla corte di merito è rimasta isolata e che, di contro, sia prima che dopo questa affermazione, l'orientamento maggioritario ha affermato che le disposizioni di cui agli artt. 165 cod. pen. e 30 d.p.r. 10 settembre 1982, n. 915, secondo le quali la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinata alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, non riguardano il danno civilistico patrimonialmente inteso bensì il danno criminale, vale a dire quelle conseguenze, diverse dal pregiudizio economicamente apprezzabile e risarcibile, che strettamente ineriscono alla lesione (o alla messa in pericolo) del bene giuridico tutelato dalla norma penale violata. Ne consegue che il capo della sentenza di condanna che dispone nei suddetti termini in ordine alla sospensione condizionale della pena non riguarda l'azione e gli interessi civili, sicché in ordine alle statuizioni che riguardino gli obblighi imposti al condannato circa l'eliminazione delle conseguenze dannose del reato la parte civile non è legittimata a proporre impugnazione ex art. 576 cod. proc. pen. (In applicazione di tale principio la 7 Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla parte civile - nella specie trattavasi di un'amministrazione comunale - avverso la decisione della Corte d'appello di revoca della statuizione del giudice di primo grado che aveva subordinato alla rimozione dei rifiuti conferiti la sospensione condizionale della pena irrogata a soggetto imputato, tra l'altro, delle contravvenzioni di esercizio di discarica e smaltimento di rifiuti speciali senza autorizzazione) (Sez. 2, Sentenza n. 2431 del 21/01/1997 Ud. (dep. 13/03/1997 ) Rv. 207312 - 01. Anche in epoca più recente è stato ribadito che la parte civile non è legittimata a proporre impugnazione ex art. 576 cod. proc. pen. avverso il capo della sentenza di condanna che non abbia subordinato la concessione della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, in quanto tale statuizione non riguarda l'azione civile e gli interessi civili, ma gli obblighi imposti al condannato circa l'eliminazione delle conseguenze dannose del reato;
infatti, le disposizioni contenute nell'art. 165 cod. pen., che consentono al giudice di subordinare la concessione del beneficio alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, non riguardano il danno civilistico patrimonialmente inteso, bensì il danno criminale, cioè quelle conseguenze, diverse dal pregiudizio economicamente apprezzabile e risarcibile, che strettamente ineriscono alla lesione o alla messa in pericolo del bene giuridico tutelato dalla norma penale violata. (Sez. 6, Sentenza n. 43188 del 22/09/2004 Ud. (dep. 04/11/2004 ) Rv. 230506 - 01) E dopo la riforma dell'art. 165 cod.pen. questa sezione ha chiarito che comunque è illegittima, perché peggiorativa per l'imputato ed adottata in violazione dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., la statuizione adottata d'ufficio dal giudice di appello, in assenza di impugnazione della parte pubblica sul punto, con la quale il già concesso beneficio della sospensione condizionale sia condizionato al pagamento delle somme dovute per il risarcimento dei danni in favore della parte civile. (Sez. 2 - , Sentenza n. 12789 del 13/02/2020 Ud. (dep. 23/04/2020 ) Rv. 279033 - 01) Il principio enunciato trova corrispondenza in un precedente arresto della Corte, in cui è stato rilevato analogamente che «la decisione officiosa del giudice di appello di subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione del manufatto abusivo» viola il divieto della reformatio in peius (Sez. 3, n. 30557 del 15/07/2011, Di Martino, Rv. 251041). 2. Dalle considerazioni che precedono discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, potendo provvedere direttamente la Corte (ai sensi dell'art. 620, lett. L), cod. proc. pen.) nel disporre l'eliminazione della condizione illegittimamente apposta senza necessità del rinvio al giudice di appello. La richiesta di liquidazione delle spese della parte civile non può trovare accoglimento in ragione del principio di soccombenza. 3
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alla subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale, statuizione che elimina. Roma 7 dicembre 2022 il consigliere estensore Il Prk nte IA NI BO Giovii lotallevi