Sentenza 26 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/01/2004, n. 1273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1273 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTARELLA ORESTANO Francesco - Presidente -
Dott. CICALA Mario - rel. Consigliere -
Dott. SCHIRÒ Stefano - Consigliere -
Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere -
Dott. MARINUCCI Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA PA, nella qualità di titolare della OMONIMA DITTA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TRONTO 32, presso lo studio dell'avvocato GIULIO MUNDULA, che lo difende unitamente all'avvocato ROBERTO GIACOBINA, giusta procura in calce;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI ALPIGNANO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 109/00 della Commissione tributaria regionale di TORINO, depositata il 28/03/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/06/03 dal Consigliere Dott. Mario CICALA;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato MUNDULA che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e si riporta agli scritti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAFIERO Dario che ha concluso in via preliminare per l'inammissibilità del ricorso;
in subordine per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. OL AR ricorre per Cassazione deducendo quattro motivi avverso la sentenza n. 109/32/00 del 28 marzo 2001 con cui la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte rigettava l'appello del contribuente avverso la pronuncia di primo grado che aveva respinto il ricorso avverso la cartella esattoriale con cui il Comune di Alpignano aveva richiesto al sig. MA 776.400 lire a titolo di "canone servizi a domanda individuale" e lire 26.612 a titolo di interessi. In realtà da contesto della sentenza impugnata si deduce che il debito comprende sia il corrispettivo per servizi individuale sia quanto dovuto a titolo di TARSU e di TOSAP.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il contribuente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 45 e 50 del D. Legs. 507/1993. Il motivo deve essere rigettato in quanto il contribuente neppure deduce di essere nelle condizioni per godere della tariffa ridotta per occupazione temporanea di suolo pubblico.
Anche il secondo motivo di ricorso (violazione e falsa applicazione dell'art. 77 D. Legs. 507/1993) è privo di qualsiasi indicazione concreta circa la connessione fra le argomentazioni indicate e il caso concreto addotto al giudizio di questa Corte. Deve dunque essere respinto.
Con il terzo motivo (illogicità ed illegittimità dell'applicazione di altri canoni) il ricorrente svolge considerazioni in parte inammissibili perché rivolte contro la misura del corrispettivo per "servizi individuali" non aventi natura tributaria, e in parte non conferenti alla materia oggetto della controversia. Il motivo deve quindi essere rigettato.
Il quarto motivo con cui il ricorrente deduce presunte irregolarità del regolamento comunale di Alpignano senza per altro neppure indicarle, deve essere disatteso.
Non vi è luogo a provvedere per le spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 27 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2004