Cass. pen., sez. III, sentenza 09/07/2008, n. 38405
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Sentenza 9 luglio 2008

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In tema di costruzioni in zone sismiche, la necessità che lavori edilizi di qualsiasi genere siano preceduti da autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione riguarda anche le opere di natura precaria.

La disciplina in materia di opere in conglomerato cementizio armato e a struttura metallica si applica soltanto quando tali opere costituiscano elementi strutturali dell'edificio. (In applicazione di tale principio la Corte ha escluso l'applicabilità di tale normativa alla fattispecie di realizzazione di una tettoia in metallo scatolare).

In materia urbanistica, le disposizioni delle leggi della Regione Sicilia secondo cui, in deroga alla legislazione nazionale, la chiusura di terrazze e la copertura di spazi interni con strutture precarie non sono soggette a concessione o autorizzazione, si applicano limitatamente alla materia dell'urbanistica e non possono quindi essere estese alla diversa disciplina edilizia antisismica e a quella per le costruzioni in conglomerato cementizio armato, attenendo tali materie alla sicurezza statica degli edifici, come tale rientrante nella competenza esclusiva dello Stato ex art. 117, comma secondo, Cost.; ne consegue che tali opere continuano ad essere soggette ai controlli preventivi previsti dalla legislazione nazionale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 09/07/2008, n. 38405
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 38405
    Data del deposito : 9 luglio 2008

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