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Sentenza 15 febbraio 2023
Sentenza 15 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/02/2023, n. 6387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6387 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: NI IU, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 12/05/2021 della Corte di appello di Trieste, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere PP AR;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Mariaemanuela Guerra, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte del difensore della parte civile, Avv. Domenico Lobuono, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso depositando comparsa conclusionale;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Trieste confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Trieste il 25 gennaio 2017 che aveva condannato il Penale Sent. Sez. 2 Num. 6387 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 24/11/2022 ricorrente alla pena di giustizia ed al risarcimento nei confronti della parte civile in relazione al reato di appropriazione indebita di una autovettura ricevuta in comodato gratuito da LO LU. 2. Ricorre per cassazione IU CO, deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità. La condanna si sarebbe estesa a condotta commessa, oltre che il 12 e 13 agosto 2014, anche il 14 agosto 2014, nonostante la restituzione del mezzo al proprietario, avvenuta il giorno precedente;
2) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità. In relazione ai giorni 12 e 13 agosto 2014, vi sarebbe stato il consenso esplicito della persona offesa all'utilizzo del mezzo da parte del ricorrente, circostanza emersa a seguito dell'esame di costei e che la Corte di appello non avrebbe valutato ai fini di escludere la sussistenza del reato, attribuendo, comunque, attendibilità alla vittima senza alcun vaglio;
3) violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche;
4) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata esclusione della recidiva, ritenuta solo sulla base dei precedenti penali;
5) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio;
6) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte sostituito la pena detentiva con la libertà controllata;
7) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla quantificazione del risarcimento del danno patito dalla parte civile e delle spese di giudizio. Si dà atto che nell'interesse del ricorrente sono stati depositati motivi nuovi. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1. Quanto al primo motivo, dalla sentenza di primo grado e da quella impugnata, conformi nel giudizio di responsabilità, non risulta che vi sia stata alcuna statuizione di condanna in ordine a condotta intervenuta il 14 agosto 2014, evenienza che non aveva neanche formato oggetto dell'atto di appello. 2. Il secondo motivo è aspecifico poiché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata a proposito dell'apporto probatorio del teste Panik, dimostrativo della mancanza di consenso da parte della vittima all'uso del mezzo, al contrario avendo la parte civile espressamente richiesto la restituzione del veicolo che gli era stata negata dal ricorrente con vari pretesti fino al 13 agosto 2014. 2 Ne consegue che la responsabilità è stata acclarata sulla base di elementi di fatto non rivedibili in questa sede e che la persona offesa era stata riscontrata da un testimone del quale il ricorso non fa menzione, a conferma della sua genericità. 3. Le circostanze attenuanti generiche sono state negate in ragione dei precedenti penali e del comportamento processuale del ricorrente;
con espresso riferimento, quindi, ad alcuni parametri di cui all'art. 133 cod. pen., dovendosi rammentare che ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio;
ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime. (da ultimo, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 2, n. 4790 del 16.1.1996, Romeo, rv. 204768). Ne consegue la manifesta infondatezza del terzo motivo. 4. E' infondato il motivo di ricorso sulla recidiva. La Corte ha reso sul punto una motivazione sufficiente a dimostrare la idoneità del nuovo reato a dimostrare una maggiore pericolosità sociale e capacità a delinquere del ricorrente, avendo valorizzato non solo la presenza di precedenti penali ma anche la loro specificità ed il fatto che gli stessi non fossero remoti nel tempo (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782). 5. E' infondato anche il motivo sui trattamento sanzionatorio, avendo la Corte richiamato la gravità dei fatti rispetto ai quali ha ritenuto congrua la sanzione inflitta dal primo giudice molto al di sotto della media edittale. Nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. pen., anche ove adoperi espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", ovvero si richiami alla gravità del reato o alla personalità del reo (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri, Rv. 237402). 6. Anche la mancata sostituzione della pena detentiva con la libertà controllata ha trovato giustificazione attraverso la valutazione negativa della personalità del ricorrente. 7. Il risarcimento del danno alla parte civile, infine, è stato fondato sulla valutazione di elementi di fatto non rivedibili in questa sede e solo genericamente richiamati in ricorso, mentre le spese processuali liquidate alla parte civile non esulano dalle previsioni di legge. Tutte le considerazioni che precedono assorbono quanto contenuto nei motivi nuovi. 3 Il Consigliere estensore PP AR 4lAr»-
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile LO LU che liquida in complessivi euro 3700 oltre accessori di legge. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 24.11.202.." Il P d nte
udita la relazione della causa svolta dal consigliere PP AR;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Mariaemanuela Guerra, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte del difensore della parte civile, Avv. Domenico Lobuono, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso depositando comparsa conclusionale;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Trieste confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Trieste il 25 gennaio 2017 che aveva condannato il Penale Sent. Sez. 2 Num. 6387 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 24/11/2022 ricorrente alla pena di giustizia ed al risarcimento nei confronti della parte civile in relazione al reato di appropriazione indebita di una autovettura ricevuta in comodato gratuito da LO LU. 2. Ricorre per cassazione IU CO, deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità. La condanna si sarebbe estesa a condotta commessa, oltre che il 12 e 13 agosto 2014, anche il 14 agosto 2014, nonostante la restituzione del mezzo al proprietario, avvenuta il giorno precedente;
2) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità. In relazione ai giorni 12 e 13 agosto 2014, vi sarebbe stato il consenso esplicito della persona offesa all'utilizzo del mezzo da parte del ricorrente, circostanza emersa a seguito dell'esame di costei e che la Corte di appello non avrebbe valutato ai fini di escludere la sussistenza del reato, attribuendo, comunque, attendibilità alla vittima senza alcun vaglio;
3) violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche;
4) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata esclusione della recidiva, ritenuta solo sulla base dei precedenti penali;
5) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio;
6) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte sostituito la pena detentiva con la libertà controllata;
7) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla quantificazione del risarcimento del danno patito dalla parte civile e delle spese di giudizio. Si dà atto che nell'interesse del ricorrente sono stati depositati motivi nuovi. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1. Quanto al primo motivo, dalla sentenza di primo grado e da quella impugnata, conformi nel giudizio di responsabilità, non risulta che vi sia stata alcuna statuizione di condanna in ordine a condotta intervenuta il 14 agosto 2014, evenienza che non aveva neanche formato oggetto dell'atto di appello. 2. Il secondo motivo è aspecifico poiché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata a proposito dell'apporto probatorio del teste Panik, dimostrativo della mancanza di consenso da parte della vittima all'uso del mezzo, al contrario avendo la parte civile espressamente richiesto la restituzione del veicolo che gli era stata negata dal ricorrente con vari pretesti fino al 13 agosto 2014. 2 Ne consegue che la responsabilità è stata acclarata sulla base di elementi di fatto non rivedibili in questa sede e che la persona offesa era stata riscontrata da un testimone del quale il ricorso non fa menzione, a conferma della sua genericità. 3. Le circostanze attenuanti generiche sono state negate in ragione dei precedenti penali e del comportamento processuale del ricorrente;
con espresso riferimento, quindi, ad alcuni parametri di cui all'art. 133 cod. pen., dovendosi rammentare che ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio;
ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime. (da ultimo, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 2, n. 4790 del 16.1.1996, Romeo, rv. 204768). Ne consegue la manifesta infondatezza del terzo motivo. 4. E' infondato il motivo di ricorso sulla recidiva. La Corte ha reso sul punto una motivazione sufficiente a dimostrare la idoneità del nuovo reato a dimostrare una maggiore pericolosità sociale e capacità a delinquere del ricorrente, avendo valorizzato non solo la presenza di precedenti penali ma anche la loro specificità ed il fatto che gli stessi non fossero remoti nel tempo (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782). 5. E' infondato anche il motivo sui trattamento sanzionatorio, avendo la Corte richiamato la gravità dei fatti rispetto ai quali ha ritenuto congrua la sanzione inflitta dal primo giudice molto al di sotto della media edittale. Nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. pen., anche ove adoperi espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", ovvero si richiami alla gravità del reato o alla personalità del reo (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri, Rv. 237402). 6. Anche la mancata sostituzione della pena detentiva con la libertà controllata ha trovato giustificazione attraverso la valutazione negativa della personalità del ricorrente. 7. Il risarcimento del danno alla parte civile, infine, è stato fondato sulla valutazione di elementi di fatto non rivedibili in questa sede e solo genericamente richiamati in ricorso, mentre le spese processuali liquidate alla parte civile non esulano dalle previsioni di legge. Tutte le considerazioni che precedono assorbono quanto contenuto nei motivi nuovi. 3 Il Consigliere estensore PP AR 4lAr»-
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile LO LU che liquida in complessivi euro 3700 oltre accessori di legge. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 24.11.202.." Il P d nte