Sentenza 8 luglio 2010
Massime • 1
In materia di attività di polizia giudiziaria diretta alla repressione dei delitti di pornografia, non costituisce "attività di contrasto", soggetta ad autorizzazione dell'autorità giudiziaria, l'attività di accertamento di intercorsa connessione tra un indirizzo IP ed un sito Internet al fine di verificare l'operato acquisto di materiale pedopornografico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/07/2010, n. 29616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29616 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2010 |
Testo completo
O S C U R AT A
29 6 16 / 10 Sene. N. 1356 N. 15541/2010 Reg.
P.U. del 8.7.2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
In caso di diffusione del III SEZIONE PENALE presente provedimento omettere la neneralità e composta dagli Ill.mi Signori: gli altri dati durificativi, S
S
a norme Collart. 52 Presidente Dott. Guido De Maio A
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d.lgs. 190 3 in quanto: Consigliere Agostino Cordova disposto d'ufficio 66 RO ET
☐ a richiesta di parte
✓ imposto dalla legge 65 Alfredo Maria Lombardi
* AN ZZ
IL CANGED ERE ha pronunciato la seguente: Angelo Mana Caroni
SENTENZA
Sul ricorso proposto da B.M. avverso la sentenza in data n. a (omissis)
28.1.2010 della Corte di Appello di Torino, con la quale, in parziale riforma di quella del Tribunale di Torino in data 21.6.2006, venne condannato alla pena di mesi due e giorni venti di reclusione, quale colpevole del reato di cui all'art. 600 quater c.p..
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Sante Spinaci, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Torino ha confermato la pronuncia di colpevolezza di in ordine al reato di cui all'art. 600 quater c.p., a lui ascritto per B.M.
essersi procurato materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, che custodiva in una cartella del proprio computer.
La Corte territoriale ha rigettato il motivo di gravame, con il quale l'appellante aveva eccepito la inutilizzabilità delle risultanze della perquisizione e sequestro del proprio computer per essere emersa la notizia di reato attraverso indagini effettuate ai sensi dell'art. 14 della L. n. 269/1998 senza la prescritta autorizzazione ed in relazione ad un reato per cui non erano consentite.
La Corte territoriale ha, altresì, respinto le deduzioni difensive in ordine alla insussistenza dell'elemento psicologico del reato, ma ha accolto il subordinato motivo di gravame con il quale l'appellante aveva chiesto la riduzione della pena inflitta dal giudice di primo grado.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, che la denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente, denunciando violazione ed errata applicazione degli art. 191 c.p.p. e 14 della L. n. 269/1998, ripropone l'eccezione di inutilizzabilità delle risultanze del sequestro probatorio del computer per essere emersa la relativa notizia di reato attraverso indagini non autorizzate e comunque per essere state effettuate in relazione ad un reato per il quale non erano consentite.
Si osserva che l'art. 14 della L. n. 269/98 consente l'utilizzazione del cosiddetto agente provocatore solo per l'accertamento dei reati di cui agli art. 600 bis, comma 1, c.p., 600 ter, commi 1, 2 e 3, c.p.
e 600 quinquies c.p., mentre non sono consentite per l'accertamento del reato di cui all'art. 600
quater c.p..
Si deduce, quindi, che l'inutilizzabilità delle indagini effettuate in violazione della disposizione citata determina anche quella degli accertamenti conseguenziali quale il decreto di perquisizione e sequestro emesso sulla base delle risultanze di indagini non consentite;
che tale principio di diritto
è stato affermato da numerose pronunce di questa Corte, peraltro proprio con riferimento all'attività investigativa svolta dai C.C. nell'ambito della medesima operazione denominata "eurololitas".
Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia carenza o manifesta illogicità della motivazione della sentenza in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato.
Si deduce che l'appellante aveva contestato l'esistenza di elementi di prova della consapevolezza dell'imputato circa la detenzione del materiale pedopornografico, non essendo stato accertato quando e da chi è stata formata la relativa cartella trovata nel computer rinvenuto nell'abitazione della famiglia che la sentenza ha respinto tali deduzioni con motivazione palesemente B. illogica.
Il ricorso non è fondato.
Osserva il Collegio in ordine al primo motivo di ricorso che permane un contrasto interpretativo
► nella giurisprudenza di questa Corte sul punto della utilizzabilità delle prove acquisite a seguito delle attività di contrasto dei reati contro la libertà sessuale dei minori attraverso un agente provocatore in relazione a fattispecie che non consentano tale tipo di indagine, con particolare riferimento alla perquisizione e sequestro disposti sulla base di una notizia di reato emersa proprio dall'attività di contrasto.
Per la legittimità ed utilizzabilità come prova del sequestro probatorio del corpo di reato, o delle cose pertinenti al reato, eventualmente rinvenuti a seguito di tale attività di contrasto si sono O S C U RATA 3
espresse varie pronunce di questa Corte (cfr. sez. III, 200429496, Ganci, RV 229804; conf. sez. III,
200541957, Garruti, RV 232747; sez. III, 18.3.2009 n. 19887, Apicella, RV 243758).
Altre pronunce hanno ritenuto, invece, illegittimo l'eventuale sequestro probatorio del materiale pedopornografico disposto sulla base di una notizia criminis emersa da attività di contrasto non consentita, sul rilievo che non si può affermare la sussistenza del "fumus delicti" in base ad un risultato investigativo inutilizzabile. (sez. III, 200513500, P.M. in proc. Spora, RV 231605; conf. sez. III, Bonaiuti, 200424000, RV 228693; sez. III, Gullello, 200437074, RV 230027)
La soluzione di tale contrasto interpretativo non è però rilevante ai fini della decisione del ricorso.
Le attività di contrasto descritte nell'art. 14, primo e secondo comma, della L. n. 269/1998, consentite solo in relazione a determinate fattispecie criminose, tra le quali non rientra il reato di cui all'art. 600 quater c.p., si concretano sostanzialmente nella commissioni di attività illecite da parte dell'agente provocatore, eccezionalmente consentite dalla legge, quali l'acquisto di materiale pornografico e le relative attività di intermediazione, la partecipazione ad iniziative turistiche di cui all'art. 5 della medesima legge, la creazione, sotto copertura, di siti nelle reti informatiche, la realizzazione e gestione di aree di comunicazione, la partecipazione a scambi.
E' evidente, quindi, che non rientrano nell'azione di contrasto, che necessita di specifica autorizzazione, le altre attività di indagine, che non implicano la commissione di alcun illecito da parte degli organi di polizia giudiziaria e rientrano nelle normali possibilità investigative, mentre a nulla rileva il fatto che contestualmente alle ordinarie attività investigative siano state disposte attività di contrasto per l'accertamento di altri reati, per i quali era consentito l'impiego dell'agente provocatore e ne sia stato fatto concretamente uso.
Tra le ordinarie attività investigative rientra la mera verifica dell'avvenuta connessione tra siti appartenenti a privati, che può essere equiparata alla acquisizione di un tabulato telefonico, in quanto non comporta alcuna intromissione dell'agente di polizia giudiziaria nella eventuale attività illecita che si svolge tra altri soggetti.
Orbene, dalla sentenza impugnata emerge che le indagini di polizia giudiziaria hanno avuto ad oggetto solo l'accertamento della connessione intercorsa tra l'indirizzo di posta elettronica IP
62.98.98.150 ed il sito (omissis) . e che sulla base di tale risultanza è stata disposta la perquisizione e sequestro.
Sicché, nel caso in esame, la prova acquisita tramite il sequestro probatorio del computer dell'imputato risulta pienamente utilizzabile, non essendo stata fondata la notizia criminis sulle risultanze di una delle attività di contrasto previste dall'art. 14 della L. n. 269/1998
Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
In ordine all'accertamento dell'appartenenza del computer e del suo contenuto all'imputato la sentenza risulta correttamente motivata, essendo stato evidenziato che il computer venne spontaneamente consegnato dal B. alla P.G., senza che sia mai stato dedotto alcunché in ordine alla possibilità di utilizzazione dello stesso da parte di terzi, sicché da tale rilievo discende O S C U R A T A
quale conseguenza logica l'appartenenza all'imputato anche del materiale pedopornografico rinvenuto nel computer, di cui aveva la libera disponibilità (cfr. sez. V, 27.9.2006 n. 36094).
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616.c.p.p. segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma nella pubblica udienza del 8.7.2010.
IL PRESIDENTE
IL CONSIGLIERE RELATORE
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
E
N il 27 LUG. 2010 O
I
IL CANCELLIERE Z
Angelo Maria Cangemi
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