Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/03/2003, n. 3053
CASS
Sentenza 1 marzo 2003

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Le società cooperative, in virtù dell'art. 2, comma terzo, R.D. 28 agosto 1924 n. 1422, il quale dispone che dette società "sono datori di lavoro anche nei riguardi dei loro soci che impiegano in lavori da esse assunti" - da ritenersi tuttora vigente ex art. 140, R.D.L. n. 1827 del 1935, conv. nella legge n. 1155 del 1936 - sono da considerare ai fini previdenziali come datrici di lavoro rispetto ai soci assegnati a lavori dalle stesse assunti e, conseguentemente, sono assoggettati a contribuzione previdenziale i compensi da esse corrisposti ai propri soci che abbiano svolto attività lavorativa, indipendentemente dalla sussistenza degli estremi della subordinazione.

È manifestamente inammissibile l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, R.D. 28 agosto 1924, n. 1422, in virtù del quale le società cooperative sono datori di lavoro anche nei riguardi dei loro soci che impiegano in lavori da esse assunti, in quanto detta disposizione ha natura di norma regolamentare e, conseguentemente, non può costituire oggetto dello scrutinio di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/03/2003, n. 3053
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3053
    Data del deposito : 1 marzo 2003

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