Sentenza 1 marzo 2003
Massime • 2
Le società cooperative, in virtù dell'art. 2, comma terzo, R.D. 28 agosto 1924 n. 1422, il quale dispone che dette società "sono datori di lavoro anche nei riguardi dei loro soci che impiegano in lavori da esse assunti" - da ritenersi tuttora vigente ex art. 140, R.D.L. n. 1827 del 1935, conv. nella legge n. 1155 del 1936 - sono da considerare ai fini previdenziali come datrici di lavoro rispetto ai soci assegnati a lavori dalle stesse assunti e, conseguentemente, sono assoggettati a contribuzione previdenziale i compensi da esse corrisposti ai propri soci che abbiano svolto attività lavorativa, indipendentemente dalla sussistenza degli estremi della subordinazione.
È manifestamente inammissibile l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, R.D. 28 agosto 1924, n. 1422, in virtù del quale le società cooperative sono datori di lavoro anche nei riguardi dei loro soci che impiegano in lavori da esse assunti, in quanto detta disposizione ha natura di norma regolamentare e, conseguentemente, non può costituire oggetto dello scrutinio di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/03/2003, n. 3053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3053 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D'ANGELO Bruno - Presidente -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. GIACALONE Giovanni - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PAOLO MARCHINI, FABIO FONZO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COOPERATIVA LIBRARIA SCARL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SILLA 3, presso lo studio dell'avvocato CARLO FERZI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 293/99 del Tribunale di PAVIA, depositata il 30/12/99 - R.G.N. 266/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/02 dal Consigliere Dott. Giovanni GIACALONE;
udito l'Avvocato FERZI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Pretore di Pavia, con sentenza del 5 novembre 1998, accoglieva l'opposizione della Cooperativa Libraria soc. coop. a r.l., avverso i decreti ingiuntivi del 12 luglio 1997, con i quali le era stato ingiunto il pagamento di lire 302.462.914, a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali e somme aggiuntive accessorie per il periodo 1 gennaio 1991 - 31 dicembre 1995.
L'Istituto impugnava tale decisione, lamentando che l'opposizione era stata accolta sul rilievo che l'attività svolta dai soci non presentava gli estremi della subordinazione funzionale, nonostante la giurisprudenza di questa Corte avesse più volte statuito che la tutela previdenziale trova applicazione nei confronti dei soci delle cooperative di produzione e lavoro, impiegati in lavori assunti dalla società, a prescindere dalla natura subordinata o autonoma della prestazione svolta.
La società si costituiva e contestava il fondamento dell'impugnazione, chiedendone il rigetto;
in subordine chiedeva che fossero dichiarate non dovute le somme contributive e le sanzioni, in considerazione dell'oggettiva incertezza sulla sussistenza dell'obbligo contributivo.
L'appello dell'INPS veniva respinto dal Tribunale di Pavia, con sentenza del 30 dicembre 1999, avverso la quale l'Istituto propone ricorso per cassazione, con un'unica articolata censura;
resiste la società cooperativa con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'INPS, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 4, comma quinto, r.d. n. 3184 del 1923, in rel. all'art. 2, coma terzo, r.d. n. 1422 del 1924, dell'art. 3 r.d. n. 2270, in rel. al r.d. n. 3184, cit., nonché dell'art. 37 r.d.l. n. 1827 del 1935, lamenta che non condivisibile l'assunto del Tribunale, secondo cui l'obbligo contributivo previsto per i datori di lavoro, si estende alle cooperative solo ed in quanto le prestazioni rese dai soci presentano gli estremi della subordinazione funzionale. Il giudice di secondo grado, nel motivare la propria decisione, ha escluso la sussistenza di un rapporto di subordinazione funzionale dei soci rispetto alla società cooperativa, laddove il socio fornisca alla stessa prestazioni che ineriscano all'oggetto sociale;
ed ha osservato che, nel caso di specie, l'INPS non aveva provato, e neanche allegato, la sussistenza di una subordinazione funzionale. Così argomentando i giudici di secondo grado non hanno considerato che il r.d. 28 agosto 1924 n. 1422 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del r.d. 30 dicembre 1923 n. 3184, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia), dopo aver definito, agli effetti dell'assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia, come datori di lavoro coloro che impiegano persone alle proprie dipendenze, mediante retribuzione, assimila a questi fini "coloro che sono considerati tali ai termini degli articoli seguenti". Il successivo art. 2 dispone, tra l'altro, che "le società cooperative sono datori di lavoro anche nei riguardi dei loro soci che impiegano in lavori da esse assunti". Identica disposizione è contenuta nell'art. 2, comma 2, del r.d. 7 dicembre 1924 n. 2270 (sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria). Il rinvio operato dagli artt. 1 e 2 del r.d. 7 giugno 1928 n. 1343 al r.d. n. 1422 del 1924 estende, poi, ai soci delle cooperative la tutela contro la tubercolosi. Infine, l'art. 1, comma 3, del d.p.r. 30 maggio 1955 n. 797 ricomprende fra i prestatori di lavoro cui spettano gli assegni familiari "i soci di società e di enti in genere cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto della società e degli enti stessi".
Inoltre, diversamente da quanto ritiene il giudice della sentenza impugnata, non può porsi in discussione la legittimità della disposizione di cui all'art. r.d. n. 1422 del 1924, essendo stata la stessa inserita in un regolamento di esecuzione avente natura interpretativa ed integrativa della norma contenuta nella legge delegata. Inoltre, la disposizione medesima è tuttora in vigore, nonostante l'abrogazione della legge delega (n. 3184 del 1923) operata dal r.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827, convertito con l. 6 aprile 1936 n. 1155 (art. 37), dato che l'ari 140 di quest'ultimo testo legislativo ha disposto che fino al momento dell'emanazione delle relative norme regolamentari dovevano rimanere in vigore i "regolamenti attuali" e dato che le nuove norme regolamentari non sono state emanate.
Dall'esame di queste norme - e tralasciando le altre che, successivamente, hanno esteso ai soci delle cooperative la tutela prevista dalla direttiva 20 ottobre 1980 n. 80/987/CEE, oltre a prevedere l'intervento del Fondo di garanzia costituito presso l'INPS ai fini dell'erogazione del TFR in caso di insolvenza del datore di lavoro (art. 24 della legge n. 196/97) - si evince, come già questa Corte ha avuto modo di affermare in più occasioni, che il legislatore ha inteso estendere il sistema assicurativo previdenziale in favore dei soci - lavoratori delle società cooperative, i quali dal punto di vista sostanziale non sono lavoratori dipendenti, al fine di fornire loro quella tutela assicurativa che, in forza dell'art. 38, secondo comma, della Costituzione, compete a tutti i lavoratori.
Per una generale "fictio iuris" propria della materia previdenziale, ai fini contributivi la cooperativa è considerata datrice di lavoro dei propri soci, i quali, reciprocamente, sono equiparati ai fini delle prestazioni previdenziali, ai prestatori di lavoro subordinato (Cass. 8 febbraio 1992 n. 1409; Cass. 22 gennaio 1997 n. 638; Cass. 10 febbraio 1998 n. 1364; Cass. 3 ottobre 1998 n. 9815; Cass. 1
luglio 1999 n. 6776; Cass. 23 novembre 1999 n. 13011; Cass. 8 febbraio 2000 n. 1400; Cass. 25 febbraio 2000 n. 2175; Cass. 28 aprile 2000 n. 5450; Cass. 29 maggio 2000 n. 7094, secondo cui l'obbligo contributivo sussiste a prescindere dal fatto che la cooperativa svolga attività per conto proprio o per conto terzi;
Cass. 8 novembre 2000 n. 14496; Cass. 25 maggio 2002 n. 7668; Cass. 6 luglio 2002 n. 10319). La questione di legittimità costituzionale, riproposta dalla cooperativa resistente nel controricorso, è inammissibile, in quanto la norma dell'art. 2, terzo comma, del r.d. 28 agosto 1924 n. 1422 (regolamento per l'esecuzione del r.d. 30 dicembre 1923 n. 3184, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia) - secondo la quale, ai fini assicurativi predetti, "le società cooperative sono datori di lavoro anche nei riguardi dei loro soci che impiegano in lavori da esse assunti", non può, data la sua natura regolamentare, esser fatta oggetto di questione di legittimità costituzionale, essendo questa proponibile unicamente con riguardo a disposizioni aventi forza di legge (Cass. 8 febbraio 1992 n. 1409). Il ricorso principale va quindi accolto e la sentenza impugnata deve essere, di conseguenza, cassata con rinvio alla Corte di appello di Milano, che si uniformerà ai principi sopra riferiti, esaminerà le istanze subordinate della cooperativa e statuirà in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Milano.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2003