Sentenza 29 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 29/03/2002, n. 4593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4593 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2002 |
Testo completo
1146/99;ud. 20/12/01; og. agevolazioni per eventi sismici;
045 9 3/02 62557 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE CIVILE V-TRIBUTARIA Prou. 10587 composta dai magistrati Michele Cantillo presidente Enrico Altieri consigliere Giulio Graziadei rel. 6 Stefano Monaci Salvatore Di Palma 6 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA N.68557 sul ricorso proposto dalla Amministrazione delle finanze, in persona del Ministro, per legge difesa dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la medesima domiciliata in Roma via dei Portoghesi n. 12; ricorrente
contro
M 0 0 7 2 AS AN, elettivamente domiciliato in Roma, via Giovanni Battista Martini n. 6, presso l'avv. Ester Perifano, che lo difende per procura in calce al controricorso;
resistente per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 57/22 del 17-26 novembre 1997; sentiti il cons. Graziadei, che ha svolto la relazione della causa;
l'avv. De Stefano, per la ricorrente, e l'avv. Perifano, per il resistente;
il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dario Cafiero, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. La Corte, considerato: -che l'Ufficio-iva di Benevento ha contestato a AS AN, agricoltore, di aver acquistato nel 1989 attrezzature agricole senza fattura, reclamando quanto dovuto a titolo d'imposta ed applicando le previste sanzioni pecuniarie;
-che il contribuente ha impugnato il relativo avviso, sostenendo che l'acquisto si sottraeva a tassazione ai sensi dell'art. 8 quarto comma del d.l. 20 novembre 1987 n. 474 (convertito con modificazioni in legge 21 gennaio 1988 n. 12), in tema di interventi in favore dei soggetti colpiti dal terremoto;
2 -che l'impugnazione è stata accolta dalla Commissione tributaria di primo grado di Benevento;
-che la Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza depositata il 26 novembre 1997, ha respinto l'appello dell'Ufficio, sul rilievo che il predetto art. 8 opera fino all'entrata in vigore del d.lgs. 30 marzo 1990 n. 76 ed era nella specie applicabile;
-che l'Amministrazione delle finanze, con ricorso notificato il 7 gennaio 1999, ha chiesto la cassazione della sentenza della Commissione regionale, tornando a sostenere che l'esonero da tassazione per il settore agricolo, di cui al citato art. 8, da intendersi norma d'interpretazione autentica dell'art. 5 primo comma del d.l. 5 dicembre 1980 n. 799 (convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 1980 n. 875), è cessato alla data del 31 dicembre 1988, con il venir meno della disposizione interpretata;
-che il AN ha replicato con controricorso, pregiudizialmente contestando l'ammissibilità del ricorso in quanto non notificato nel domicilio eletto presso il difensore che l'aveva assistito nel giudizio di merito;
-che il ricorso per cassazione è stato notificato personalmente al AN, nella sua residenza, cioè in luogo e con modalità non prive di riferimento al destinatario, di modo che l'eventuale inosservanza dell'art. 330 cod. proc. civ., ove prescrive la notificazione dell'impugnazione presso il procuratore costituito, 3 potrebbe implicare non inesistenza, ma nullità di detta notificazione nella residenza (art. 160 cod. proc. civ.), e dunque un vizio non influente, per effetto del pieno raggiungimento dello scopo segnato dalla presentazione di controricorso;
-che l'art. 5 primo comma lett. d) del d.l. n. 799 del 1980, recante provvidenze per le popolazioni colpite dal terremoto del novembre del 1980, stabilisce che non sono soggette ad iva le cessioni di beni e le prestazioni di servizi in favore di aziende agricole, se dirette a ripristinare e ricostituire le scorte vive o morte che risultino distrutte o danneggiate dagli eventi sismici (sulla base di certificazione rilasciata dal comune); -che l'art. 8 quarto comma del d.l. n. 474 del 1987 dispone che non sono soggetti ad iva gli acquisti di nuove attrezzature, anche se di tipo diverso da quelle preesistenti, effettuati per il potenziamento di aziende danneggiate dagli eventi sismici nel settore agricolo o nei settori previsti dagli artt. 21 e 22 della legge 14 maggio 1981 n. 219 (industria, commercio, artigianato, turismo, spettacolo e cooperazione); -che detto art. 8 quarto comma introduce un autonomo beneficio, in quanto radicalmente manca delle connotazioni proprie dell'atto d'interpretazione autentica, non richiamando un'altra disposizione dell'ordinamento e non esprimendo (esplicitamente oc implicitamente) l'intento del legislatore di assegnarle un significato 4 vincolante, ed inoltre presentando un contenuto non sovrapponibile, nemmeno in parte, con quello della norma assertivamente interpretata (il ripristino di scorte, vale a dire la ricostituzione di provviste aziendali, è vicenda economicamente e giuridicamente differenziata dal potenziamento dell'impresa con nuove attrezzature e macchinari); -che il riconoscimento dell'autonomia di detto art. 8 quarto comma comporta, per l'anno 1988, la coesistenza in favore degli imprenditori agricoli dell'esonero dall'iva per gli investimenti in nuove attrezzature e dell'esonero dall'imposta medesima per gli atti di ripristino dello scorte;
-che il beneficio per il ripristino dello scorte viene meno a partire dal 1° gennaio 1989, tenendosi conto che l'art. 13 della legge 10 febbraio 1989 n. 48 proroga fino al 31 dicembre 1989 l'art. 5 del d.l. n. 799 del 1980 con limitato riferimento alle lett. c) ed f); -che il beneficio per gli acquisti di nuove attrezzature perdura invece fino all'entrata in vigore del d.lgs. 30 marzo 1990 n. 76, che prevede il non assoggettamento ad iva degli acquisti medesimi soltanto per imprese operanti in settori diversi dall'agricoltura (art. 74), abrogando le anteriori disposizioni incompatibili (art. 112); -che i riportati principi, con cui si ribadisce e si dà continuità all'orientamento già espresso da questa Sezione a partire dalla sentenza 3 agosto 2001 n. 10660 (con revisione del diverso indirizzo di cui alla sentenza 28 novembre 1998 n. 12100), portano alla M 5 reiezione del ricorso, non essendo in discussione che l'acquisto di nuove attrezzature agricole da parte del AN ricada nell'anno 1989 ed abbia i requisiti richiesti dall'art. 8 quarto comma del d.l. n. 474 del 1987; -che la natura della questione affrontata e l'epoca del formarsi dell'orientamento in questa sede confermato rendono equa compensazione delle spese del giudizio di legittimità;
p.q.m.
-rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizie Roma, 20 dicembre 2001. Il presidente Il consigliere rel. est. folio have IL CANCELLIERE C1 RN AS G DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 2.9 MAR 2002 IL CANCELLIERE C1 AS 6