Sentenza 10 gennaio 2001
Massime • 1
Non costituisce causa di nullità processuale, non influendo sulla regolare costituzione delle parti, l'attribuzione ai vice procuratori onorari delle funzioni di pubblico ministero nei procedimenti diversi da quelli per i quali è prevista la citazione diretta dell'imputato, ai sensi dell'art. 550 cod. proc. pen., in quanto l'art. 72 del R.D. n. 12 del 1941, come modificato dall'art. 58 della legge n. 479 del 1999, non contiene un divieto assoluto di utilizzare i vice procuratori onorari nei procedimenti diversi da quelli previsti dall'art. 550 cod. proc. pen. ma si limita ad indicare un criterio di massima per l'organizzazione degli uffici del PM.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/01/2001, n. 20110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20110 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RENATO FULGENZI - Presidente - del 10/01/2001
Dott. GIANGIULIO AMBROSINI - Consigliere - SENTENZA
Dott. ADOLFO DI VIRGINIO - Consigliere - N. 112
Dott. STEFANO MONACI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NICOLA MILO - Consigliere - N. 4397/2000
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica di Roma avverso il provvedimento, in data 26 gennaio 2000, del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Roma;
sentita la relazione del Consigliere Dr. Stefano Monaci, Lette le conclusioni del P.M., che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato,
Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza del 26 gennaio 2000 il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Roma, riteneva che nel procedimento penale in corso
contro
SA AN + 3 l'Ufficio del P.M. non fosse validamente costituito, e che pertanto l'udienza stessa non potesse avere luogo;
provvedeva perciò a rinviarla. Il GIP rilevava come nel caso di specie si procedesse per i reati di cui al terzo comma dell'art. 73 del D.P.R. n. 309/1990, fattispecie esclusa dal novero dei delitti per i quali ai sensi dell'art. 550 c.p.p. si procede "a citazione diretta" e che l'Ufficio del P.M. era rappresentato in udienza da un vice procuratore onorario. Argomentava che nei casi in cui si procedeva a citazione diretta non era possibile delegare le funzioni di P.M., senza che venisse attribuita all'ufficio stesso alcuna discrezionalità.
2. Ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza, chiedendone l'annullamento, il Procuratore presso il Tribunale di Roma. L'Ufficio ricorrente argomenta, in particolare, che la nuova legge sul giudice unico, nel modificare l'ordinamento giudiziario, aveva lasciata inalterata la prima parte dell'art. 72 di esso, che prevedeva che dinanzi al Tribunale in formazione monocratica le funzioni di P.M. potessero essere svolte dagli appartenenti ad alcune categorie specificamente indicate.
Del resto la nuova norma secondo cui sarebbe stato seguito il criterio di non delegare le funzioni di P.M. in determinati procedimenti non avrebbe indicato una volontà cogente ed inderogabile del legislatore, ma un semplice criterio di massima. All'odierna udienza il Procuratore Generale ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. e considerato in
DIRITTO
1. Il provvedimento impugnato, comportando in realtà una stasi abnorme - e non altrimenti eliminabile - nella prosecuzione del procedimento, era suscettibile di ricorso diretto per cassazione. Ciò rende ammissibile il ricorso del Procuratore della Repubblica di Roma.
2. Nel merito. sostanziale il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento.
Un'attenta ricostruzione del sistema normativo vale a convincere che l'interpretazione del Giudice per le indagini Preliminari del Tribunale nel provvedimento impugnato è troppo rigida, e non corrisponde al sistema stesso.
La materia è regolata dall'art. 72 della legge di ordinamento giudiziario (regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12), come sostituito dall'art. 23 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, ed intitolato significativamente "Delegati del procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario".
Il primo comma specifica quali funzioni possano essere svolte, nell'ambito di una Procura della Repubblica, non solo dai vice procuratori onorari, ma anche dalle altre categorie di personale non togato (o ad esse assimilate a questi fini, come gli uditori giudiziari).
Vengono elencate dettagliatamente le attività di ufficio che possono essere affidate dal Procuratore della Repubblica, con delega nominativa (come precisato dal successivo secondo comma), a personale diverso da quello di magistratura in pianta organica presso l'ufficio, e quali, per ogni singolo atto, le categorie utilizzabili. Per i vari atti suscettibili di delega è ammessa una possibilità di utilizzazione più o meno ampia di queste varie categorie di personale.
Si va da uno spettro massimo di fungibilità per le funzioni di P.M. dell'udienza preliminare (lettera a) delegabili a tutte le possibili categorie di personale non togato, o assimilato, utilizzabili (gli uditori giudiziari, i vice procuratori onorari addetti all'ufficio, gli ufficiali di polizia giudiziaria, i laureati in giurisprudenza che frequentino corsi di specializzazione per le professioni legali) alla richiesta di emissione di decreto penale di condanna (lettera c) ed alle funzioni di P.M. nei procedimenti in camera di consiglio ed in quelli di opposizione ai decreti di liquidazione dello stesso pubblico ministero (lettera d), attività tutte che possono essere svolte (oltre che dai magistrati togati organici all'ufficio) soltanto da vice procuratori addetti all'ufficio.
I vice procuratori onorari addetti all'ufficio possono svolgere, su delega, tutte le attività e le funzioni delegabili a personale non togato (lettere a, b, c, d, ed e); solo per svolgere le funzioni di P.M. nell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo (lettera b) è necessario che i vice procuratori onorari siano addetti all'ufficio da almeno sei mesi.
Il quadro che esce dall'analisi del primo comma è, dunque, quello di un'utilizzazione tendenzialmente a tutto raggio dei vice procuratori onorari, ed, invece, di un'utilizzazione marginale, occasionale, di altre categorie di personale.
3. Queste disposizioni del primo comma debbono, peraltro, essere coordinate con quelle del successivo terzo comma.
Quest'ultimo è stato ulteriormente modificato dall'art. 58 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, e nell'attuale formulazione dispone che "nella materia penale, è seguito altresì il criterio di non delegare le funzioni di pubblico ministero in relazione a procedimenti relativi a reati diversi da quelli per cui si procede con citazione diretta a giudizio secondo quanto previsto dall'art.550 del codice di procedura penale".
La modifica più recente ha sostituito l'ultima parte del comma, a partire dalla locuzione "reati diversi da quelli .... "; ciò significa che la struttura generale della norma è rimasta intatta, anche se indubbiamente ne è variato il contenuto, l'insieme dei reati cui si deve fare riferimento.
E, del resto, un'analisi sommaria indica che la variazione non è di grandissimo rilievo: la nuova formulazione dell'art. 72 rinvia, infatti, per l'utilizzabilità dei vice procuratori onorari all'art.550 c.p.p., che a sua volta si riferisce, come criterio principale,
alla punibilità con pena non superiore nel massimo ai quattro anni, vale a dire sostanzialmente allo stesso criterio riportato nella precedente formulazione del predetto art. 72.
Si è trattato perciò di una variazione relativamente di dettaglio, e non di una modifica strutturale dell'intero sistema, di un ampliamento decisivo dell'ambito di operatività dei vice procuratori onorari.
Ciò significa che una eventuale nullità che possa essere derivata dall'utilizzazione di vice procuratori onorari nei procedimenti cui fa riferimento l'ultimo comma dell'art. 72 - se ed in quanto sussista - derivava già dalla normativa del febbraio 1998, e non dalla ulteriore modifica del dicembre 1999.
Anche se, sotto il profilo strettamente logico, non si tratta di una considerazione decisiva, sarebbe stato naturale che il problema si ponesse fin dall'introduzione della modifica dell'intero articolo 72, e non da quella successiva che ha interessato soltanto l'ultimo comma.
4. Per la verità, il punto decisivo della controversia è costituito dalla esatta interpretazione della prima parte, quella rimasta invariata, del terzo comma dell'art. 72, in sostanza della locuzione "è seguito il criterio di non delegare le funzioni".
La formula della legge mal si concilia con l'idea di un divieto assoluto.
Il legislatore - appunto perché tale - è autorizzato ad esprimere in maniera del tutto esplicita il contenuto della propria volontà, e la prassi utilizzata costantemente nei documenti di carattere legislativo indica che quando si vuole sancire una nullità assoluta si usano termini di contenuto inequivocabile.
Ciò significa che una locuzione come quella in esame, "è seguito il criterio", non esprima una sanzione di nullità, ma piuttosto una indicazione di massima sul comportamento da adottare, in sostanza una direttiva.
Il che non vuol dire, naturalmente, che si tratti di un testo privo di contenuto normativo, di un mero consiglio.
La formulazione della norma, gli stessi termini adottati, chiariscono invece non si tratta di una norma di relazione, con rilevanza esterna all'amministrazione giudiziaria, nonché con riflessi diretti sul processo penale e conseguenti nullità, ma piuttosto di una norma di azione, diretta a disciplinare il comportamento della pubblica amministrazione, nel caso di specie delle Procure della Repubblica nell'ambito dell'amministrazione giudiziaria.
Si tratta, in realtà, come del resto indicato dallo stesso termine impiegato nella norma, di un criterio operativo, di una direttiva di carattere generale indirizzata dal legislatore ai Procuratori della Repubblica, che debbono evitare di delegare le funzioni di pubblico ministero a personale non istituzionale nei giudizi più delicati, quelli diversi dai procedimenti indicati nell'art. 550 c.p.p. Proprio perché si tratta di un criterio, è suscettibile di un'applicazione in qualche modo flessibile, condizionata da eventuali situazioni di necessità, e, più in generale, dalle condizioni e dalle necessità operative dell'ufficio.
Il Procuratore della Repubblica risponderà, eventualmente anche sul piano disciplinare, della corretta applicazione di questo criterio indicato dalla legge, ma eventuali deroghe ad esso (in concreto l'utilizzazione con funzioni di pubblico ministero di vice procuratori onorari in procedimenti diversi da quelli di cui all'art.550 c.p.p.) non rilevano sul piano del singolo processo, e non possono comportare al suo interno nullità di sorta, neppure quelle relative alla partecipazione del pubblico ministero al procedimento ai sensi dell'art. 178, lettera b), c.p.p. Deve perciò essere affermato il seguente principio di diritto:
"Il terzo comma dell'art. 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, come sostituito dall'art. 23 febbraio 1998, n. 51, ed ulteriormente modificato dall'art. 58 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, non contiene un divieto assoluto di utilizzare vice procuratori onorari per svolgere funzioni di pubblico ministero nell'ambito di procedimenti diversi da quelli previsti dall'art. 550 c.p.p., ma l'indicazione, in questo senso, di un criterio di massima da adottare nella gestione delle Procure della Repubblica. Ciò comporta come corollario che l'eventuale utilizzazione di vice procuratori onorari con funzioni di pubblico ministero in altri procedimenti, non compresi quelli di cui all'art. 550 c.p.p., non si riflette sulla regolare costituzione del pubblico ministero in giudizio, e non produce nullità di sorta."
5. Concludendo dunque il ricorso del Procuratore della Repubblica di Roma è fondato e deve essere accolto.
L'ordinanza impugnata, adottata, in data 26 gennaio 2000, dal giudice del Tribunale di Roma, deve essere annullato senza rinvio. Gli atti debbono essere trasmessi per l'ulteriore corso al Tribunale di Roma in formazione monocratica.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Roma in composizione monocratica per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2001