Sentenza 9 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/10/2003, n. 15094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15094 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE 65002 AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 ес N. 131 TAB. ALL. B. N. 5 MATERIA REPUBBLICA ITALIANA TRIBUTARIA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria ✓ G.N. 11135/991 5094/03 Composta dagli Ill.mi Sigg.. Magistrati: Dott. Ugo RIGGIO Dott. Stefano MONACI 15522/99 30625 Consigliere Cron. Dott. Simonetta SOTGIU - Rel. Consigliere Rep Dott. Umberto ATRIPALDI . - Consigliere Dott. Sergio DEL CORE Ud. 27/02/03 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA R N. 65007 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
OL ON NQ PROC SPEC AN, AN IL SPA, BATEX ITC SRL, BANFI TRATTAMENTI TESSILI SPA, IN LIQ, FIMALON SRL, MAGLIFICIO DI BIENATE SRL, MANIFATTURA ON AN SPA, IMAR SRL, AMINVEST SRL, PA & B SRL, TORCITURA DI RANCIO SPA, CAMICERIA2003 OMMA SRL, RIVA IND GRAFICHE SRL, SIT SPA, 603 TEXMA SRL, द -1- RESINE MILANI SPA, REPROCHIM SRL;
- intimati e sul 2° ricorso n° 13622/99 proposto da: AN IL SPA, BATEX ITC SRL, BANFI TRATTAMENTI TESSILI SPA, FIMALON SRL, MAGLIFICIO DI BIENATE SRL, MANIFATTURA ON AN SPA, IMAR SRL, AMINVEST SRL, CAMICERIA NC & B SRL, TEXMA SRL, OMMA SRL, SIT SRL, tutte inSPA, RESINE MILANI SPA, REPROCHIM persona del procuratore speciale ON OL domiciliati in ROMA VIA VITTORIO VENETO elettivamente 96, presso lo studio dell'avvocato SALLY VALOBRA, che li difende unitamente agli avvocati MARIA COSTANZA, FRANCESCO SETTI, giusta delega in calce al controricorso controricorrenti e ricorrenti incidentali nonchè
contro
MINISTERO FINANZE;
. intimato - avverso la sentenza n. 2766/98 della Corte d'Appello di MILANO, emessa il 13/10/98, depositata il 16/10/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/02/03 dal Consigliere Dott. Umberto - ATRI PALDI%; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il -2- rigetto 5 7 * di entrambe i ricorsi. -3- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso notificato il 25.5.99, il Ministero delle Finanze ha impugnato, nei confronti delle Società nell'intestazione elencate, la sentenza depositata il 13 ott. 98, con la quale la Corte di App. di Milano aveva confermato la sua condanna alla restituzione degli importi corrisposti dalle controricorrenti per "tassa annuale" d'iscrizione nel registro delle imprese nel periodo 1985 - 92. superveniens"; Il ricorrente invoca lo "ius costituito dall'art. 11 L. 448/98, entrata in vigore dopo l'emanazione dell'impugnata sentenza, : t con il quale è stata rideterminata per gli anni 1985 1992 la tassa per l'iscrizione dell'atto : costitutivo e quella annuale per l'iscrizione di altri atti sociali, nonché dettata una specifica disciplina per il rimborso delle somme eventualmente versate in eccesso dalle imprese. In particolare, il Ministero sostiene che, dagli importi che è tenuto a restituire, debbano essere detratte le somme dovute dalle imprese in base alla menzionata norma per la tassa di 1^ iscrizione e quella annuale;
ed, inoltre, che, sui45 +3 residui importi da rimborsare, decorrono gli interessi del 2,5% annuo, secondo il disposto di - cui al 3° comma di detto articolo. Le Società intimate, con atto notificato il 5.7.99, hanno chiesto il rigetto del ricorso ed, in via incidentale, l'annullamento dell'impugnata applicato il sentenza nella parte in cui aveva termine triennale di decadenza di cui all'art. B.D.P.R. 641/72, anziché quello ordinario di prescrizione decennale, vertendosi in tema d'indebito pagamento di un tributo (tassa annuale d'iscrizione) non dovuto per contrarietà alle norme comunitarie, e soggetto quindi al regime di cui all'art. 2033 c.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE Per quanto concerne il ricorso principale e la richiesta detraibilità, dalle somme che l'Amministrazione è tenuta a restituire alle Soc. controricorrenti, degli importi dovuti per l'iscrizione nel registro delle imprese dall'85 al 92 alla stregua della nuova disciplina, si osserva che il citato art. 11 L. 448/98, secondo la consolidata opinione di questa Corte, solo apparentemente di natura interpretativa, ha esteso retroattivamente ai menzionati anni tassa per • l'iscrizione degli atti societari diversi dall'atto costitutivo, introdotta nel 93 dall'art. 61 D.L. 331/ 93; ed ha rideterminato retroattivamente, sempre in relazione al medesimo periodo, l'ammontare della tassa per l'iscrizione dell'atto costitutivo. Orbene, la richiesta detrazione dei nuovi importi della tassa d'iscrizione dell'atto costitutivo è chiaramente inammissibile. Infatti, il 2° comma dell'art. 11 L. 448/98 contempla distintamente ià il rimborso della tassa d'iscrizione dell'atto costitutivo che quello della tassa "annuale", prevista fino al 92 per il mantenimento dell'iscrizione negli anni successivi. È evidente pertanto che la possibilità di detrarre i nuovi importi della tassa d'iscrizione costitutivo, retroattivamente dell'atto presuppone il rimborso della rideterminati, medesima tassa, essendo l'altra (quella "annuale") radicalmente diversa nei suoi presupposti e contenuti. Ma tale rimborso è estraneo al presente giudizio, il cui oggetto è circoscritto alla restituzione della tassa annuale. Da ciò consegue che la deduzione in questione non può essere presa in considerazione in questa sede, mancando la correlata posizione debitoria dell'amministrazione. La pretesa della ricorrente non appare, poi, meritevole di accoglimento neppure per quanto attiene l'asserita detraibilità, dalla somma complessiva degli importi versati dal 1985 al 1992, in pagamento della "tassa annuale" (da rimborsare perché oggetto d'imposizione incompatibile con il diritto comunitario), delle somme retroattivamente dovute, in base al citato art. 11 L. 448/98, per l'iscrizione, nello stesso periodo, di atti sociali diversi dall'atto costitutivo. Somme che, secondo detta norma, devono essere dedotte da quelle dovute in restituzione dall'amministrazione per l'indebito versamento della tassa annuale. l'accoglimento della richiesta inInvero, questione presuppone, a sua volta, il riconoscimento della compatibilità con il diritto comunitario, ed in particolare con l'art. 10 della direttiva CEE n. 69/335, della nuova tassa d'iscrizione annuale introdotta retroattivamente, per il periodo considerato, dall'art. 11 L. 448/98. Compatibilità subordinata alla possibilità di annoverare detto tributo tra quelli aventi natura remuneratoria, che, a norma dell'art. 12 della Stati membri possono citata direttiva, gli all'art. 10 dell'actio della direttiva stabilire in deroga 6 stessa;
secondo il cui disposto, oltre all'imposta "nessun'altra sui conferimenti, non è consentita qualsiasi imposizione, sotto forma, per о qualsiasi altra formalità... l'immatricolazione alla quale una società può essere sottoposta in ragione della sua forma giuridica". Al riguardo, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia CE 10 sett. 2002, può essere il carattere "remuneratorio"riconosciuto di una tassa solo se il suo ammontare è stato determinato, "in base al costo del sia pure forfettariamente, servizio reso". L'ammontare, invece, della tassa introdotta dall'art. 11 L. 448/98 perretroattivamente l'iscrizione degli atti diversi dall'atto costitutivo "per ciascuno degli anni dal 1985 al 1992", è stato stabilito in modo del tutto astratto e generico, а seconda del tipo di società, senza riferimento alcuno agli effettivi costi dell'operazione (Cass. 7176/99, 15081/2001). dovuto, invece, essereProfili che avrebbero considerati, posto: -che in quegli anni, non essendo stato ancora istituito il registro delle imprese, venivano riscossi, per il medesimo servizio, anche i diritti 7 di cancelleria;
-che, in quel medesimo periodo, anche la tassa (il cui d'iscrizione dell'atto costitutivo proprio in quegli anni era ammontare, progettivamente notevolmente elevato) era in e parte destinata alla copertura degli atti sociali posti in essere dopo la costituzione delle 1 Società. 3 Tanto basta per escludere che a tributo in questione possa essere riconosciuto "carattere remunerativo" ai sensi dell'art. 12, lett. e della direttiva CEE 339/65. Da ciò consegue che la disposizione in esame, essendo contraria al diritto comunitario, non può applicata;
e pertanto l'inerente pretesa essere dell'amministrazione risulta priva di giuridico fondamento. Parimenti infondata è la doglianza concernente determinazione degli interessi di mora sulle la somme che l'amministrazione deve restituire perché non dovute. Invero, il tasso d'interesse stabilito dal 3° dell'art. 11 L. 448/98, pari al 2,5% annuo, è CO. sensibilmente inferiore a quello fissato in via generale dell'art. 5 L. 29/61 per le somme che l'amministrazione è tenuta a restituire "per tasse e imposte indirette sugli affari... non dovute", che alla data del 1° gennaio in99, preso considerazione dal menzionato art. 11, era del 2,5% per semestre. In tal modo è stata prevista per la tributi versate per restituzione di somme incompatibili col diritto comunitario una disciplina meno favorevole di quella stabilita, in via generale, per la ripetizione dei pagamenti non dovuti da parte del contribuente. Ma, così disponendo, il nostro legislatore si è posto in contrasto con il diritto comunitario, che, come stato chiarito dalla Corte di Giustizia C.E., proprio in relazione a questa specifica questione, fa divieto agli stati membri di adottare "norme che subordinano la restituzione di un tributo, dichiarato incompatibile col diritto comunitario, a di quelle che si condizioni meno favorevoli applicherebbero, in mancanza di tali norme, alla restituzione del tributo di cui trattasi". (Sent. 10 sett. 2002, c. 216/99 e c. 222/99). Non v'è quindi dubbio che la norma in questione sia inapplicabile, posto che le sentenze, con le quali la Corte di Giustizia si pronunci in via 9 pregiudiziale sull'interpretazione del trattato 0 da un'istituzione della di un atto adottato vincolante per il giudice Comunità, hanno valore nazionale (Corte di Giustizia 2 febb. 98, C. 309/85; 6 luglio 95, c. 62/93). Il ricorso dell'amministrazione va pertanto integralmente respinto. Privo di giuridico fondamento si rivela, infine, anche il ricorso incidentale, atteso che il disposto di cui all'art. 13 D.P.R. 341/92, ÷ stabilendo un termine di decadenza triennale per la richiesta di restituzione delle tasse di concessione governativa indebitamente pagata, deroga, quale norma speciale, alla disciplina generale dell'indebito oggettivo di cui all'art. C.C., soggetto alla sola prescrizione2033 ordinaria. Atteso l'esito della controversia, appare equo dichiarare compensate le spese del grado.
P.Q.M.
- Riuniti i ricorsi, li rigetta. Spese compensate. CORTE El Pau lude dew il 27-2- CANCELLIERE Ugo Miggi dot Luigi Ritano DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 9 OTT. 2003 oggi, IL CANCELLIERE C1 dott. Eigi Riitano