Cass. pen., sez. V, sentenza 10/02/1998, n. 2858
CASS
Sentenza 10 febbraio 1998

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Lo stato di insolvenza che dà luogo alla dichiarazione di fallimento, ed il conseguente passivo accertato non significano per sè stessi sottrazione o distrazione fraudolenta dei beni dell'impresa, per quanto l'imprenditore fallito sia chiamato a rendere conto della gestione. Pertanto, perché si abbia presunzione di comportamenti fraudolenti, è necessario innanzitutto accertare ed indicare beni o valori non rinvenuti all'atto del fallimento, o di cui non si conosca il destino. Ai fini dell'art.192 cod. proc. pen., se l'imputato, chiamato direttamente a rispondere, nella sua qualità d'imprenditore o amministratore sociale, o anche amministratore di fatto del destino di determinati beni o valori che avrebbero dovuto essere rinvenuti al momento della dichiarazione di fallimento o la cui sottrazione è in nesso causale con l'insolvenza, non ne rende ragione, la presunzione di distrazione o sottrazione fraudolenta si trasforma in prova di responsabilità. In questa luce, va tenuto conto del diverso regime di responsabilità dei membri di S.n.c., rispetto ai membri di S.a.s., soprattutto perché la sottoscrizione da parte di un socio di una o più bolle di accompagnamento di beni, ancorché destinati ad una S.n.c., non è univocamente sintomatica di gestione diretta di quei beni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 10/02/1998, n. 2858
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2858
    Data del deposito : 10 febbraio 1998

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