Sentenza 10 febbraio 1998
Massime • 1
Lo stato di insolvenza che dà luogo alla dichiarazione di fallimento, ed il conseguente passivo accertato non significano per sè stessi sottrazione o distrazione fraudolenta dei beni dell'impresa, per quanto l'imprenditore fallito sia chiamato a rendere conto della gestione. Pertanto, perché si abbia presunzione di comportamenti fraudolenti, è necessario innanzitutto accertare ed indicare beni o valori non rinvenuti all'atto del fallimento, o di cui non si conosca il destino. Ai fini dell'art.192 cod. proc. pen., se l'imputato, chiamato direttamente a rispondere, nella sua qualità d'imprenditore o amministratore sociale, o anche amministratore di fatto del destino di determinati beni o valori che avrebbero dovuto essere rinvenuti al momento della dichiarazione di fallimento o la cui sottrazione è in nesso causale con l'insolvenza, non ne rende ragione, la presunzione di distrazione o sottrazione fraudolenta si trasforma in prova di responsabilità. In questa luce, va tenuto conto del diverso regime di responsabilità dei membri di S.n.c., rispetto ai membri di S.a.s., soprattutto perché la sottoscrizione da parte di un socio di una o più bolle di accompagnamento di beni, ancorché destinati ad una S.n.c., non è univocamente sintomatica di gestione diretta di quei beni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/02/1998, n. 2858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2858 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe CONSOLI Presidente del 10/2/98
1. Dott. Nicola MARVULLLI Consigliere SENTENZA
2. " Giuseppe SICA " N. 260
3. " Mario ROTELLA " REGISTRO GENERALE
4. " NI NA " N. 19782/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da 1) SP CE n. Palermo il 22.4.68; 2) RO Ariana, n. Palermo il 21.3.58; 3) RN IN, n. Palermo il 27.8.45
avverso sentenza 5.3.97 C.A. Palermo Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. M. ROTELLA
Udito il Pubblico Ministero in persona del s.P.G. Dr. Galati che ha concluso per annull. con rinvio per TA e AU e e rigetto per ER.
Udito il difensore Avv. Todaro, che chiede l'accoglimento dei ricorsi.
- ritenuto -
1 - TA CE, AU IA e ER IN sono stati condannati dal tribunale di Palermo il 9.10.95, rispettivamente i primi due ad a.2 e m.4 ciascuno, concesse generiche prevalenti sull'aggravante del danno di rilevante gravità, ed il terzo ad a.4 di reclusione, per artt. 110 CP. 216/1 n.1 e 219/1 RD 267/42 (fallimento 28.12.91, della ditta La Fonte dei Salumi e dei Formaggi s.a.s., accomandatario TA, e accomandante ER, marito della AU, che secondo il tenore delle decisioni sarebbe stata amministratrice dell'omonima s.n.c. sino alla sua trasformazione in s.a.s nel febbraio dello stesso anno, epoca in cui è già certa l'insolvenza, con correlativa cessione di quote al socio TA). La sentenza impugnata conferma le condanne.
Con il ricorso per RN, si denuncia vizio di motivazione in punto di pena, esclusane la riduzione per i numerosi precedenti, laddove si tratta solo di assegni a vuoto dovuti a crisi economica e contravvenzioni di poco conto, onde che la pena nel caso non avrebbe funzione rieducativa.
Con il ricorso per RO IA si denuncia vizio di motivazione, significando che è stata ritenuta responsabile sol perché amministratrice, sino al febbraio 1991, epoca in cui benvero la società si trovava già in istato di decozione, ma senza indicare fatti a lei addebitabili determinanti per l'insolvenza e senza tener conto della specifica condotta di ER, riconosciuto maggior colpevole. Con il ricorso per SP si denuncia vizio di motivazione, dal momento che il concorso in bancarotta fraudolenta dell'imputato non può desumersi dalla firma di bolla di accompagnamento di beni acquistati dalla società il 19.8.91, giacché la semplice ricezione materiale della merce non vale atto di gestione, quale la compravendita e perché la sentenza dichiarativa di fallimento è elemento costitutivo e non condizione di punibilità del reato.
2 - Il ricorso di RN è inammissibile in quanto, risultando dal tenore della sentenza il potere discrezionale in punto di pena esercitato con riferimento ai parametri di legge, propone una valutazione alternativa in rapporto ai precedenti ed a fini di emenda, inibita in questa sede.
I ricorsi di TA e AU sono fondati. Lo stato di insolvenza che fa luogo alla dichiarazione di fallimento ed il conseguente passivo accertato non significano per sè stessi sottrazione o distrazione fraudolenta dei beni dell'impresa, per quanto l'imprenditore fallito sia chiamato a rendere conto della gestione. Pertanto, perché si abbia presunzione di comportamenti fraudolenti, è necessario innanzitutto accertare ed indicare beni o valori non rinvenuti all'atto del fallimento, o di cui non si conosca il destino.
Ai fini dell'art. 192 CPP, se l'imputato, chiamato direttamente a rispondere, nella sua qualità d'imprenditore o amministratore sociale, o anche amministratore di fatto del destino di determinati beni o valori che avrebbero dovuto essere rinvenuti al momento della dichiarazione di fallimento o la cui sottrazione è in nesso causale con l'insolvenza, non ne rende ragione, la presunzione di distrazione o sottrazione fraudolenta si trasforma in prova di responsabilità in questa luce, nella specie va tenuto da conto del diverso regime di responsabilità dei membri di s.n.c., rispetto ai membri di s.a.s., vieppiù che (ricorso TA), la sottoscrizione da parte di un socio di una o più bolle di accompagnamento di beni, ancorché destinati ad una s.n.c, (i fatti si riferiscono all'epoca precedente alla trasformazione della società fallita), non è univocamente sintomatica di gestione diretta di quei beni.
A questi principi ci si atterrà in sede di nuovo esame, colmando le lacune di motivazione.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza nei confronti di TA e AU con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della corte d'appello di Palermo. Dichiara inammissibile il ricorso di ER, che condanna al pagamento delle spese del procedimento ed alla somma di lire 1.000.000 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 1998