Sentenza 26 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/02/2002, n. 2826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2826 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2002 |
Testo completo
0 2826/02 REPUBBLICA ITALA д о IN NONE EL PO A CORTE SU VEMA DI CASSAZIONE Oggetto Se SEZIONE TERZA CIVILE batore pagamins самосі восезонуes C osta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vito GIUSTINIANI Presidente R.G.N. 18450/99 Consigliere Cron. 6587 Dott. Michele VARRONE Consigliere Rep. Dott. Antonio LIMONGELLI - Consigliere Ud. 28/01/02 Dott. Italo PURCARO - Rel. Consigliere Dott. Gianfranco MANZO ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PER LA PROVINCIA DI PESCARA (già I.A.C.P. di Pescara), in persona del Commissario Straordinario Dott. Bruno Biagi, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TORQUATO TARAMELLI 5, presso lo studio dell'avvocato GIANNI MASSIGNANI, difesa dall'avvocato ARTURO MASSIGNANI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
D'DA TO, elettivamente domiciliato in ROMA 2002 presso la CORTE DI CASSAZIONE, difeso dagli avvocati 241 GIULIANO MILIA, con studio in 65100 PESCARA PIAZZA -1- ALESSANDRINI 14, giusta delega in atti;
- controricorrente avversO la sentenza n. 36/98 del Giudice conciliatore di PESCARA, emessa e depositata il 02/09/98 (R.G. 768/94); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/01/02 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
udito l'Avvocato Gianni MASSIGNANI (per delega Avv. Arturo MASSIGNANI); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 13 maggio 1994, Renato D'DA proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale il Conciliatore di Pescara, su ricorso dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Pescara gli aveva ingiunto il pagamento di canoni di locazione scaduti per un ammontare di lire 590.369, oltre interessi. L'I.A.C.P. si costituiva contestando il fondamento dell'opposizione. Il Conciliatore, con sentenza del 1° settembre 1999, accoglieva l'opposizione, affermando che ✓ il credito vantato era prescritto relativamente anteriore al 1986, mentre per il periodo successivo dalla documentazione in atti risultava che non vi era stata morosità. Avverso questa sentenza l'Azienda Territoriale per L'edilizia Residenziale per la Pro vincia di CA (già I.A.C.P.) ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il D'DA resiste con controricorso, illustrato da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo l'Istituto ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 1193 c.c., lamentando che il Conciliatore non aveva considerato che, in mancanza di una dichiarazione da parte del debitore, i pagamenti effettuati andavano imputati al debito più antico, così intendendosi i debiti scaduti da più tempo. Il motivo è inammissibile. 3 3 E' pacifico nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui fermo restando l'obbligo di osservanza delle norme processuali, la sentenza pronunciata dal conciliatore secondo equità (qual è quella di specie, pronunziata secondo equità a norma del testo previgente dell'art. 113 c.p.c.) può essere impugnata con ricorso per Cassazione solo per violazione di norme di rango costituzionale, ovvero per violazione dei principi regolatori della materia, da individuarsi nelle "linee guida" degli istituti dedotti in giudizio>> (Cass. 1° agosto 1997, n. 7155; Cass. 24 novembre 1994, n. 9986). Avuto riguardo a questo principio, il motivo è inammissibile in quanto l'Azienda ricorrente lamenta la violazione di legge, senza neppure dedurre che il concetto giuridico implicato costituisca principio regolatore della materia. In ogni caso, i criteri di imputazione di pagamento di cui all'art. 1193 c.c. non costituiscono principi regolatori della materia delle obbligazioni, a norma del previgente art. 113 c.p.c., < perché essi non attengono alle fonti del rapporto obbligatorio o al carattere patrimoniale della prestazione, né incidono sulla configurazione tipica delle obbligazioni, ma regolamentano l'efficacia del pagamento nel particolare caso di più debiti della medesima specie nei confronti di una stessa persona>> (Cass. 25 marzo 2000, n. 3630). Con il secondo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata sotto il profilo dell'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla ritenuta prescrizione. Più precisamente il ricorrente si duole che 4 conciliatore il giudice di pace non aveva considerato abbandonata l'eccezione di prescrizione, avuto riguardo alla circostanza che l'opponente aveva conciliatore contestato il merito della pretesa. Inoltre, il giudice di pace non aveva considerato che la controparte non aveva contestato di aver ricevuto le richieste di pagamento, aventi efficacia interruttiva della prescrizione. Né dalla motivazione della sentenza era dato comprendere dove il conciliatore avesse tratto la convinzione che il credito si riferiva a periodi anteriori al 1986. Anche questo motivo è inammissibile. Nel giudizio di cassazione relativo a sentenza del conciliatore chiamato a decidere secondo equità il vizio di motivazione è rilevante unicamente quando sia configurabile l'inesistenza della motivazione, o la motivazione sia meramente apparente, ovvero la sentenza impugnata contrasto tra affermazioni tra loro inconciliabili, tale daesibisca un precludere l'identificazione della ratio decidenti (Cass. 13 dicembre 1994, n. 10653; Cass. 2 maggio 1996, n. 4011; Cass. 21 aprile 1998, n. 4033; Cass. 3 maggio 1999, n. 4384). Ciò premesso è da escludere che la motivazione della sentenza sia inesistente 0 apparente, considerando che è impugnata immediatamente e chiaramente percepibile la ratio decidenti posta a base della decisione. Per quanto detto il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. 5
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione che liquida in euro 38,00 per spese e in euro quattrocento per onorari. Così deciso in Roma il 28 gennaio 2002 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. سلام Depositata in Cancelleria IL CANCELLIERECT Gina so UPREME Goggi, 11 26/7.07 IL CANCELLIERE C1 Gina Cos 6