Sentenza 9 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/08/2002, n. 12061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12061 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2002 |
Testo completo
C.C. 66839 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO0 6 1 /02 REPUBBLICA ITALI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria INVIM _ Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Presidente R.G. N. 19959/99 Cron. 29671 Dott. Massimo ODDO Consigliere - Consigliere Dott. Eugenio AMARI Rep. Rel. Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE Ud.13/02/02 Consigliere Dott. Antonino DI BLASI ha pronunciato la seguente S EN TE NZA sul ricorso proposto da: DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro MINISTERO elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI tempore, PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
DR LE;
.
- intimato -
N Commissione avversO la sentenza n. 168/98 della tributaria regionale di MILANO, depositata il 2002 30/10/98; 788 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 13/02/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato DE BELLIS, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- Svolgimento del processo PE IC ha impugnato un avviso di accertamento Invim notificato in data 8.8.1995 per un atto di trasferimento registrato il 20.1.1992, sostenendo la decadenza dell'ufficio per tardività. La Commissione di primo grado ha accolto il ricorso e la decisione è stata confermata dalla Commissione Regionale. Ha proposto ricorso l'Amministrazione Finanziaria dello Stato. Il PE non si è costituito in questa fase del giudizio. Motivi della decisione Preliminarmente va rilevato che la sentenza di appello risulta notificata il 18.12.1998 all'ufficio delle Entrate di Morbegno e che il ricorso per Cassazione risulta notificato il 26.10.1999, e cioè oltre i sessanta giorni previsti dalla legge, decorrenti dalla notifica utilmente effettuata, ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione, nei confronti dell'ufficio che è stato parte nel giudizio di appello. Il ricorso va allora dichiarato inammissibile e nulla va disposto per le spese, non essendosi il contribuente constituto difese nel presente gintizio di legittimità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 13.2.2002 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria. Il Presidente Il cons. est. Dr. GiuseppeFalebhe Dr. Francesco Cristarella Orestano من ما IL CANCELLIERE C1 Arnaldo Casano Arnaldo ERIA DEPOSITAT A Og -9 AGO.-9 AGO. 7002 u A Hold