Sentenza 27 giugno 2002
Massime • 1
In caso di espropriazione di bene indiviso, l'opposizione del singolo comproprietario avverso la stima effettuata in via amministrativa è idonea ad estendere il giudizio all'intero diritto, anche a beneficio dei non opponenti, i quali non sono titolari di un diritto di credito azionabile nei confronti dell'espropriante, bensì di un diritto potestativo appartenente, in via paritetica, a ciascuno di essi ed avente ad oggetto la pretesa alla determinazione dell'esatto importo spettante a titolo di indennità di espropriazione. Ne consegue che, non essendo i diritti potestativi soggetti a prescrizione, ma soltanto a decadenza, a tale decadenza tutti i contitolari si sottraggono sol che uno di essi proponga tempestiva opposizione alla stima amministrativa dell'indennità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/06/2002, n. 9396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9396 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GRIECO - Presidente -
Dott. GIAMMARCO CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. UGO VITRONE - rel. Consigliere -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARZIALE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CO.C.E.L. - CONSORZIO COOPERATIVE EDILIZIE LAZIALI - Soc. Coop. a r.l., in persona del presidente e legale rappresentante Rodolfo Librandi, elettivamente domiciliato in Roma, Largo Leopoldo Fregoli, n. 8, presso l'avv. Rosario Salonia, che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI ROMA;
- intimato -
e nei confronti del
CONSORZIO EDILIZIO "GALILEO 67" - Soc. Coop. a r.l. in liquidazione;
- intimata -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 2580 pubblicata il 9 settembre 1999;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22 aprile 2002 dal Relatore Cons. Dott. Ugo VITRONE;
uditi gli avv.ti Rosario SALONIA e Andrea MAGNANELLI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 13 giugno 1978 il Consorzio Edilizio "Galileo 67" s.r.l. conveniva in giudizio dinanzi alla Corte d'Appello di Roma il locale Comune proponendo opposizione contro la stima dell'indennità di espropriazione liquidata per un terreno espropriato con decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio in data 11 gennaio 1977 e destinato all'attuazione del piano di zona 10-11 Nomentano - Casal dei Pazzi.
Con atto del 28 marzo 1997 interveniva nel giu dizio il CO.C.E.L. - Consorzio Cooperativo Edilizia Laziale s.r.l. (già Consorzio Provinciale A.C.L.I. tra Cooperative Edilizie - Soc. coop. edilizia a r.l.), all'epoca comproprietario pro quota del terreno espropriato, e chiedeva determinarsi la giusta indennità di espropriazione. Con sentenza del 20 aprile - 9 settembre 1999 la Corte dichiarava ammissibile l'intervento ma dichiarava prescritto il diritto del CO.C.E.L. all'indennità per essere stata azionata la sua pretesa creditoria oltre il termine decennale dall'emanazione del decreto di espropriazione ed escludeva ogni effetto interruttivo dell'opposizione tempestiva proposta dal Consorzio edilizio "Galileo 67" considerando che l'obbligazione relativa al pagamento dell'indennità di espropriazione non aveva natura di obbligazione solidale nei confronti dei singoli comproprietari del bene espropriato. Determinava quindi l'indennità in complessive L.
1.352.310.000 e ordinava il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti della differenza tra L. 454.139.500, corrispondenti all'importo della quota spettante al Consorzio Edilizio "Galileo 67" s.r.l., e la somma eventualmente già depositata a titolo di indennità provvisoria, oltre gli interessi compensativi al tasso legale dalla data del decreto di espropriazione sino all'effettivo deposito.
Contro la sentenza ricorre per cassazione il CO.C.E.L. con due motivi illustrati da memoria.
Non hanno presentato difese il Comune di Roma e il Consorzio Edilizio "Galileo 67" soc. coop. a r.l. in liquidazione.
Il difensore con procura del Comune di Roma ha partecipato alla discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 2935, 2943 e 2945 cod. civ. in relazione alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., e sostiene che il diritto di proprietà sul bene espropriato si estingue con l'emanazione del decreto di espropriazione, mentre il diritto all'indennità, nel quale si converte il diritto di proprietà, diviene liquido solo quando, divenuta definitiva la determinazione dell'indennità, può provvedersi al suo svincolo nei confronti degli aventi diritto, sicché l'opposizione proposta da taluni degli aventi diritto estende i suoi effetti anche ai comproprietari del bene espropriato rimasti estranei al giudizio. Ciò comporterebbe che la tempestiva proposizione del giudizio di opposizione alla stima da parte di uno dei comproprietari determina l'interruzione del termine di prescrizione anche nei confronti degli altri comproprietari rimasti estranei al processo.
Col secondo motivo, che per motivi di logica connessione può essere esaminato congiuntamente, si denuncia la violazione delle medesime norme e il vizio di motivazione contraddittoria su un punto decisivo della controversia in quanto la sentenza impugnata, dopo aver affermato l'ammissibilità dell'intervento del CO.C.E.L. nel giudizio di opposizione proposto dal Consorzio Edilizio "Galileo 67" in forza del principio che all'unitarietà della stima corrisponde l'unitarietà dell'indennità, ha accolto inopinatamente l'eccezione di prescrizione, in contrasto con l'interpretazione giurisprudenziale che esclude la possibilità di una determinazione pro quota dell'indennità di espropriazione, permanendo la comunione dell'indennità sino a quando non ne venga disposto lo svincolo in favore dei singoli a venti diritto.
Il ricorso merita accoglimento anche se con qualche precisazione. Va ricordato infatti che le Sezioni Unite di questa Corte, intervenendo in sede di composizione del contrasto di giurisprudenza che era venuto a formarsi in materia, hanno affermato con la sentenza in data 15 giugno 1993, n. 6635, citata in ricorso - alla quale si è conformata la giurisprudenza successiva: Cass. 3 aprile 1995, n. 3902; 26 maggio 1997, n, 4650; 7 agosto 1997, n. 7303; 22 aprile 1998, n. 4082; 11 gennaio 1999, n. 184 - che il procedimento di determinazione dell'indennità dovuta dall'espropriante tende, sia nella fase amministrativa precedente all'esproprio, sia nella fase del controllo giudiziario sulla stima amministrativa, alla determinazione del giusto indennizzo dovuto per l'espropriazione del bene unitariamente considerato, prescindendo dai diritti su di esso eventualmente concorrenti, sicché nell'ipotesi di espropriazione di un bene appartenente in comproprietà indivisa non esiste, per il principio dell'unitarietà della stima, un diritto di credito pro quota azionabile con il giudizio di opposizione, ma solo un diritto di credito in via di determinazione il cui importo resterà fissato secondo il comportamento seguito dalle parti. Legittimati all'opposizione sono tutti i comproprietari, senza necessità di litisconsorzio tra loro, con la conseguenza che è ammesso l'intervento litisconsortile dei comproprietari non opponenti, ancorché decaduti dall'opposizione, e nei loro confronti si produrranno gli effetti derivanti dalla sentenza emessa nel giudizio di opposizione che determina in modo unitario e inscindibile la stima definitiva dell'indennità.
Le Sezioni Unite hanno altresì precisato in motivazione che i comproprietari che non abbiano accettato l'indennità loro offerta non sono titolari di un diritto di credito azionabile nei confronti dell'espropriante, bensì di un diritto potestativo, che appartiene in via paritetica a ciascuno di loro, avente a oggetto la determinazione giudiziale dell'esatto importo ad essi spettante a titolo di indennità di espropriazione e, com'è noto, i diritti potestativi non sono soggetti a prescrizione, ma unicamente a decadenza, alla quale tutti i contitolari si sottraggono se uno solo di essi proponga tempestiva opposizione dalla stima amministrativa dell'indennità.
Nella specie, quindi, l'opposizione proposta dal Consorzio Edilizio "Galileo 67" ha esteso i suoi effetti anche al comproprietario Consorzio CO.C.E.I., il cui diritto all'indennità giudizialmente determinata non si è prescritto, o, come più esatta mente risulta dalle considerazioni che precedono, non è stato colpito da alcuna decadenza.
In conclusione il ricorso merita accoglimento con le precisazioni innanzi formulate e, conseguentemente la sentenza impugnata dev'essere cassata nei limiti della proposta impugnazione;
non essendo poi necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con la parziale riforma della sentenza impugnata nel senso che il Comune di Roma, in accoglimento dell'intervento spiegato dal Consorzio CO.C.E.L., dev'essere condannato al deposito presso al Cassa Depositi e Prestiti della differenza tra l'intera indennità di espropriazione, giudizialmente determinata in complessive L. 1.352.310.000, e la somma già eventualmente depositata, confermandosi ogni ulteriore statuizione. La mancata partecipazione al giudizio degli intimati consente di compensare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata nei limiti della proposta impugnazione e, pronunziando nel merito, in parziale riforma del la sentenza impugnata condanna il Comune di Roma a depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti la somma corrispondente alla differenza tra l'intera indennità di L.
1.352.310.000 dovuta per l'espropriazione dei terreni in comproprietà indivisa e le somme eventualmente già depositate, confermando ogni ulteriore statuizione. Dispone la compensazione totale delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 22 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2002