Sentenza 13 gennaio 2000
Massime • 1
Integra gli estremi del reato consumato di cui all'art. 388, comma primo, cod. pen. il comportamento dell'agente che nella procedura di conversione del pignoramento, ottenuto il provvedimento di conversione con l'obbligo di versare la somma residua fissata dal giudice, paghi un importo inferiore a quello determinato e depositi in cancelleria la ricevuta falsificata, dalla quale figuri il pagamento della intera somma prestabilita, così cercando di svincolare i beni pignorati. Poiché il fatto tipico previsto dalla norma consiste nel compimento di atti simulati o fraudolenti, o altri fatti fraudolenti, con il comportamento posto in essere non si tenta solo di compiere una frode, che risulta perfettamente realizzata perché l'apparente pagamento della somma costituisce un fatto fraudolento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/01/2000, n. 2266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2266 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 1L/1/2000
Dott. Raffaele Leonasi Consigliere SENTENZA
Dott. Luciano Di Noto " N. 64
Dott. Luciano Deriu " REGISTRO GENERALE
Dott. Tito Garribba " N. 26730/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da AL LI
AVVERSO
la sentenza della Corte d'appello di Torino del 27 aprile 1999;
Udita la relazione svolta dal Cons. Dott. Tito Garribba;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Antonio Abbate, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
MOTIVI DELLA DECISIONE
P.
1. Con sentenza del 27 aprile 1999 la Corte d'appello di Torino confermava la sentenza del pretore della stessa città che, per quanto qui interessa, aveva dichiarato EM LI colpevole del reato di cui agli artt. 56 e 388 comma 1 cod.pen., perché, ottenuta dal giudice dell'esecuzione civile la conversione del pignoramento con determinazione in L.
5.403.250 della somma residua da versare, produceva una ricevuta di versamento della quale aveva alterato l'importo da L. 403.250 in L. 5.403.250, tentando così di ottenere indebitamente lo svincolo dei beni mobili pignorati, non riuscendo nell'intento perché l'istituto bancario comunicava al giudice il reale importo della somma versata.
Avverso detta sentenza l'imputato ricorre per cassazione e denuncia l'erronea applicazione dell'art. 388, comma 1, cod.pen., sostenendo che "l'inottemperanza all'ordine di eseguire la sentenza" non sarebbe elemento costitutivo della fattispecie penale contestatagli, ma condizione oggettiva di punibilità, dal che deriverebbe l'impossibilità di configurare il tentativo in relazione all'ipotesi delittuosa addebitata.
P.
2. La prima ipotesi delittuosa descritta dall'art. 388 cod.pen. prevede il fatto di colui che, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi civili nascenti da una sentenza di condanna o dei quali è in corso l'accertamento dinanza all'autorità giudiziaria, compie sui propri o sugli altrui beni atti simulati o fraudolenti o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti. Il fatto tipico previsto dalla norma penale consiste, dunque, nel compimento di atti simulati o fraudolenti.
Nel caso concreto è fuor di dubbio che l'imputato, col depositare in cancelleria la ricevuta di versamento alterata, che dimostrava l'apparente pagamento della somma stabilita dal giudice dell'esecuzione per la liberazione dei beni pignorati, ha compiuto - e non semplicemente tentato di compiere - un "fatto fraudolento", che aveva lo scopo di eludere l'adempimento degli obblighi civili cui era tenuto in forza di un decreto ingiuntivo divenuto esecutivo. Pertanto la qualificazione giuridica attribuita al fatto descritto nel capo d'imputazione deve essere corretta da delitto tentato in delitto consumato. Ne deriva che la questione sollevata dal ricorrente, se l'inottemperanza all'ordine di eseguire la sentenza sia elemento costitutivo della fattispecie penale oppure condizione oggettiva di punibilità, perde ogni rilevanza.
Pertanto, ferma la pena inflitta (ché, in difetto dell'impugnazione del pubblico ministero, la definizione più grave data al fatto non può risolversi in pregiudizio per l'imputato), il ricorso deve essere rigetto, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di cassazione, qualificato il fatto sub B) come reato consumato ex art. 388, comma 1, cod.pen., ferma la pena inflitta, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2000