Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/01/2000, n. 2266
CASS
Sentenza 13 gennaio 2000

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Integra gli estremi del reato consumato di cui all'art. 388, comma primo, cod. pen. il comportamento dell'agente che nella procedura di conversione del pignoramento, ottenuto il provvedimento di conversione con l'obbligo di versare la somma residua fissata dal giudice, paghi un importo inferiore a quello determinato e depositi in cancelleria la ricevuta falsificata, dalla quale figuri il pagamento della intera somma prestabilita, così cercando di svincolare i beni pignorati. Poiché il fatto tipico previsto dalla norma consiste nel compimento di atti simulati o fraudolenti, o altri fatti fraudolenti, con il comportamento posto in essere non si tenta solo di compiere una frode, che risulta perfettamente realizzata perché l'apparente pagamento della somma costituisce un fatto fraudolento.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/01/2000, n. 2266
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2266
    Data del deposito : 13 gennaio 2000

    Testo completo