Sentenza 26 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/02/2002, n. 2795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2795 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2002 |
Testo completo
REPUBBL02795/02 IN NOME DEL F LO Oggetto: IVA - Accertamento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 732/1999 Dott. Pasquale Reale Presidente Dott. Massimo Oddo Consigliere Cron.6556 Dott. Vincenzo Di Nubila Consigliere Rep. Dott. Antonio Merone Consigliere Ud. 03/07/2001 Dott. Achille Meloncelli Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto: da OASI DI LENZINI DOMENICO SNC, in persona del socio amministra- tore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via G. Ferrari 35, presso lo studio dell'avv. Massimo Marzi, che lo difende unitamente all'avv. Nicola La Rocca, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro il MINISTERO DELLE FINANZE;
- intimato -
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Firenze n. 59/97, depositata il 12 novembre 1997; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3 luglio 20012001 1669 dal Cons. Achille Meloncelli;
M 1 udito, per il ricorrente, l'avv. Massimo Marzi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Francesco Mele, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e, in subordine, per il suo rigetto;
Svolgimento del processo 1.1. La Snc Oasi di LE IC & C., esercente il commercio al dettaglio di confezioni per adulti, ricorre per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale di Firenze 6 ottobre 1997, n. 59/20/97, depositata il 12 novembre 1997, che, in accoglimento dell'appello dell'Ufficio IVA di Livorno, ha riformato la sentenza della Commissione tributaria di primo grado di Livorno 21 febbraio 1995, n. 6/05/95, del tutto favorevole al contribuente, in tema di IVA 1992. 1.2. I presupposti della controversia sono i seguenti: - la Guardia di finanza, in sede di verifica alla Snc Oasi, riscontra irregolari- tà ed omissioni nella contabilità nel periodo 1° ottobre 1991 11 maggio 1993; - per il 1992 si accertano le infrazioni consistenti in: a) mancata contabiliz- zazione di ricavi relativi a 19 pagamenti effettuati con carte di credito senza l'emissione degli scontrini fiscali per un importo di £ 7.579.512, al netto dell'IVA; b) mancata contabilizzazione di ricavi per un importo di £ 86.782.380; - per quanto rilevato risulta per il 1992 un'evasione totale di IVA per £ 10.485.000; a seguito della trasmissione del processo verbale al competente Ufficio 2 IVA di Livorno, questo adotta un avviso di rettifica con il quale si richiede il pagamento del totale evaso e si irrogano le relative pene pecuniarie;
nel ricorso della società alla Commissione tributaria di primo grado di Li- vorno si eccepisce il ricorso all'accertamento induttivo senza che ricorresse- ro i presupposti previsti dall'art. 55 DPR 26 ottobre 1972, n. 633, e, nel me- rito, si contesta l'insussistenza dei rilievi con relativa illustrazione dei moti- vi di tale presupposto;
- la Commissione tributaria di primo grado di Livorno, con sentenza 21 feb- braio 1995, n. 6/05/95, accoglie il ricorso;
- l'Ufficio IVA di Livorno propone appello, che è accolto dalla sentenza impugnata per cassazione.
1.3. La sentenza della Commissione tributaria regionale di Firenze 6 ottobre 1997, n. 59/20/97, è così motivata: si premette che l'accoglimento del ricorso da parte dei giudici di primo grado è fondato su argomentazioni non condivisibili, perché essi si sono ri- feriti ad una perizia disposta dal Tribunale di Livorno, ma non hanno tenuto conto di tutto il suo contenuto e si sono soffermati, invece, sul particolare minimo dell'erronea inclusione degli incassi giornalieri anche di scontrini fiscali portanti il Cod. 892 e sulla quantificazione dell'incremento pari al 30% dei relativi ricavi, senza operare una media ponderata, e hanno, poi, concluso che la verifica era basata su dati erronei e che essa doveva essere dichiarata affetta da assoluta nullità in tutte le sue parti, nessuna esclusa;
si osserva, poi, in via preliminare che l'art. 63 DPR 26 ottobre 1972, n. 633, prevede la cooperazione della Guardia di finanza con gli uffici IVA per l'acquisizione e il reperimento di elementi utili per l'accertamento dell'imposta e delle sue violazioni;
- a seguito della trasmissione del verbale della Guardia di finanza l'Ufficio IVA di Livorno ha rettificato la dichiarazione 1992 in base all'art. 54 DPR 26 ottobre 1972, n. 633, ed ha applicato le sanzioni conseguenti;
- tutto ciò premesso, la Commissione ritiene che è questione del tutto incon- ferente ed inconcludente discutere se nel caso concreto si è presenza di un accertamento analitico e induttivo, essendo preminente esaminare le que- stioni di merito sollevate dal ricorrente ed accolte interamente dalla Com- missione di prima istanza;
- in totale disaccordo con l'avvenuto assolvimento da ogni addebito si os- serva che sia l'infrazione di cui al capo a) sia quella di cui al capo b) della contestazione della Guardia di finanza sono al di fuori di ogni negazione e sono comprese anche nella perizia del Tribunale di Livorno con una minima variazione in meno sugli importi indicati nel processo verbale;
- a tali variazioni l'Ufficio Iva non si oppone. Sulla base delle considerazioni esposte nella motivazione della sua sentenza la Commissione tributaria regionale, in accoglimento dell'appello dell'Ufficio: a) determina in £ 5.647.000 l'importo di cui al rilievo n. 1 (anno 1992) del processo verbale;
b) determina in £ 64.495.000 la mancata registrazione di ricavi, di cui al ri- levo n° 2 (anno 1992) del processo 26 luglio 1993; c) conferma per gli ulteriori rilievi l'operato dell'Ufficio.
2.1. Il ricorso per cassazione della Snc Oasi è basato su due motivi. 1) violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all'art. M 4 360, n. 3, cpc;
2) insufficienza e contraddittorietà della motivazione su punti decisivi della controversia prospettati dalla difesa della società, in relazione all'art. 360, n. 5, cpc.
2.2. Il ricorso si conclude con la richiesta di cassazione della senten- za impugnata con le conseguenze di legge.
3. Il Ministero delle finanze non si è costituito. Motivi della decisione 4.1. Il ricorso è articolato formalmente in due motivi, ciascuno dei quali, peraltro, si specifica in ulteriori sottomotivi, che, per la loro struttura, cioè per il loro oggetto e per il loro contenuto, si sovrappongono parzial- mente. E' opportuno, dunque, che, per chiarezza ed economia di trattazione, i due motivi, dopo che li si saranno sintetizzati, siano esaminati congiunta- mente.
5. Con il primo motivo di ricorso per cassazione si fa valere la viola- zione e la falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all'art. 360, n. 3, cpc. Il motivo si articola, poi, in due submotivi.
5.1. Con il primo di essi la società ricorrente sostiene che la Com- missione tributaria regionale avrebbe violato l'art. 56 DLgs 31 dicembre 1992, n. 546, e l'art. 329 cpc, perché ha ritenuto irrilevante la questione del carattere analitico od induttivo dell'accertamento rispetto al carattere assor- bente delle questioni di merito. Conseguentemente essa avrebbe così ignora- to che la sentenza di primo grado aveva, invece, dichiarato l'illegittimità dell'accertamento in sé, senza che l'Ufficio l'abbia resa oggetto di specifica impugnazione in sede di appello. Sull'illegittimità dell'accertamento si sa- ли 5 rebbe, pertanto, formato il giudicato e la Commissione tributaria regionale avrebbe dovuto respingere l'appello dell'Ufficio.
5.2. La società ricorrente denuncia, poi, con il secondo submotivo, la violazione dell'art. 654 cpc, sia perché la sentenza del Tribunale penale di Livorno 16 novembre 1994, n. 614/94, basandosi su una perizia disposta d'ufficio, aveva ritenuto i dati e i fatti, su cui si fondavano il processo verba- le di constatazione della Guardia di finanza e l'avviso di rettifica, inattendi- bili ed erronei sotto il profilo materiale e sotto quello logico, sia perché, conseguentemente, la Commissione tributaria regionale non avrebbe dovuto disattendere le motivazioni e le risultanze del giudicato penale.
6. Con il secondo motivo di ricorso la società ipotizza l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione su punti decisivi della controversia prospettati dalla difesa della società, in relazione all'art. 360, n. 5, cpc.
6.1. Quanto all'insufficienza della motivazione, essa sostiene che il punto decisivo della controversia sottoposta alla Commissione tributaria re- gionale era quello relativo alla legittimità dell'accertamento e della sua qua- lificazione come analitico o come induttivo. Infatti, l'amministrazione tribu- taria avrebbe operato induttivamente senza indicare le ragioni per le quali si era applicato l'art. 55 DPR 26 ottobre 1972, n. 633, in violazione dell'art. 56.3. DPR 26 ottobre 1972, n. 633. Su questo motivo d'impugnazione, già proposto in primo grado e riproposto nella memoria d'appello, la Commis- sione tributaria regionale si sarebbe limitata a dire che la questione sarebbe del tutto inconferente ed inconcludente, senza fornire alcuna motivazione. Di qui l'insufficienza della motivazione.
6.2. Quanto alla contraddittorietà della motivazione, essa derivereb- 6 be dall'erronea lettura dei dati della perizia.
7.1. Il primo submotivo del primo motivo di ricorso (punto 5.1) dev'essere esaminato unitamente al primo submotivo del secondo motivo (punto 6.1), perché entrambe le censure si riferiscono alla questione della natura del potere esercitato dall'amministrazione finanziaria. Essi sono infondati, perché l'Ufficio non ha proceduto all'accertamento esercitando il potere previsto dall'art. 55 (accertamento in- duttivo), che presuppone la mancata presentazione della dichiarazione, ma il potere di accertamento analitico ex art. 54 DPR 26 ottobre 1972, n. 633, che presuppone, com'è accaduto nel caso di specie, l'avvenuta presentazione di una dichiarazione, le cui infedeltà, le cui omissioni e le cui falsità possono essere colmate attraverso l'uso di presunzioni (art. 54.2). Ed è ciò che ha fatto l'Ufficio. Tenuto conto di ciò, si giustifica la laconica, ma esatta, af- fermazione della sentenza impugnata, secondo cui la questione, e la sua stes- sa proposizione, è inconferente. E' infondata anche la conseguenza che se ne vorrebbe trarre e cioè che, avendo trascurato di prendere in considerazione la questione relativa alla natura analitica o induttiva dell'accertamento, la Commissione tributaria regionale sarebbe incorsa anche in violazione del giudicato, perché la sen- tenza di primo grado avrebbe dichiarato l'illegittimità dell'accertamento in sé. Il rilievo è, invero, infondato, perché la sentenza di primo grado non ha affatto preso posizione su questo punto ed ha deciso senz'altro nel merito.
7.2. Il secondo submotivo del primo motivo di impugnazione (punto 5.2.) dev'essere esaminato congiuntamente alla seconda parte del secondo motivo (punto 6.2) di ricorso, relativa alla contraddittorietà della motivazio- 7 ne, perché essi sono collegati dalla presunta erronea valutazione dei dati di una perizia. Il motivo risultante dalla combinazione descritta è infondato. Intanto, in via pregiudiziale, si deve riconoscere che la rilevanza del giudicato penale è limitata all'esistenza di fatti e non si estende alla valutazione della loro ri- levanza giuridica tributaria. In secondo luogo, la ricorrente non ha precisato nel ricorso in che cosa sia consistito l'errore commesso dalla Commissione tributaria regionale nella valutazione della perizia, precludendo, quindi, l'analisi della legittimità della sentenza impugnata in sede di giudizio di cas- sazione.
8. Per le considerazioni esposte il ricorso della società dev'essere ri- gettato.
9. Poiché il Ministero delle finanze non si è costituito, non v'è ragio- ne perché ci si pronunci sulle spese relative al giudizio di cassazione.
PQM
la Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 luglio 2001. булиMich Il Presidente Il relatore ed estensore Meloncelli IL CANCELLIERE C1 Innocenzo TA DEPOSITATO IN CANCELLERIA 26 FEB 2002....Oggi IL CANCELLIERE C1 Innocenzo TA 8