Sentenza 25 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/10/2003, n. 16080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16080 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula 'B' 6.080 /03 REPUBBLICA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G.N. 23967/00 Dott. Bruno D'ANGELO Consigliere Cron.32750 Dott. Michele DE LUCA Rel. Consigliere Rep. Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Ud. 29/05/03 - Consigliere Dott. Grazia CATALDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AN TE, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE 95, presso 10 studio dell'avvocato PANCRAZIO CUTELLE' rappresentato e difeso dall'avvocato ALESSANDRO CAMBI, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
FFSS SPA- FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale pro tempore, elettivamente domiciliato rappresentante a in ROMA VIA SESTO RUFO 23, presso lo studio dell'avvocato LUCIO V. MOSCARINI, che lo rappresenta e 2003 3274 difende, giusta delega in atti;
-1- - controricorrente avverso la sentenza n. 59/00 del Tribunale di LIVORNO, depositata il 02/02/00 - R.G.N. 929/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/05/03 dal Consigliere Dott. Michele DE LUCA;
udito l'Avvocato MOSCARINI LUCIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni D'ANGELO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo. Con la sentenza ora denunciata, il Tribunale di Livorno in riforma della sentenza del Pretore della stessa sede in data 9 ottobre 1996 – rigettava la domanda - proposta da AL SA contro la datrice di lavoro, Ferrovie dello stato - Società di trasporti e servizi per azioni, per ottenere l'equo indennizzo (ai sensi dell'articolo 11 della legge 6 ottobre 1981, n. 564) – in base al rilievo - che la domanda amministrativa era stata presentata (in data 4 maggio 1982) dopo la scadenza del termine di sei mesi sia dalla data (28 ottobre 1981) di entrata in vigore di detta legge (n.564/81), sia dalla data (23 giugno 1981) di comunicazione della delibera di riconoscimento della causa di servizio. Avverso la sentenza d'appello, il soccombente propone ricrso per cassazione, affidato ad un motivo. La società intimata resiste concontroricorso. Motivi della decisione. -denunciando (ai sensi dell'art. 360, n. 3, 1.Con l'unico motivo di ricorso c.p.c.) violazione e falsa applicazione di norme di diritto (articolo 11 della legge 6 ottobre 1981, n. 564) – AL SA censura la sentenza impugnata per - avergli negato il diritto all'equo indennizzo, sebbene il riconoscimento della causa di servizio – prima dell'entrata in vigore di detta legge - fosse sufficiente - per la corresponsione dell'equo indennizzo, mentre il termine di decadenza (di sei mesi) per proporne la domanda decorrente da quel riconoscimento - é - stato introdotto successivamente (dal DM 2 luglio 1983). IL ricorso non é fondato.
1 -2.Invero l'equo indennizzo – per i ferrovieriper i ferrovieri - risulta istituito (dall'articolo 11 della legge 6 ottobre 1981, n.564, Norme di integrazione e modifica al trattamento normativo del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in Gazz. Uff., 13 ottobre 1981, n. 281), anche per infermità e lesioni, che si siano manifestate prima dell'entrata in vigore della stessa legge (in data - successivamente al 28 ottobre 1981, alla scadenza della vacatio legis), ma 30 giugno 1956. Per tale ipotesi, vige il regime transitorio (di cui al secondo comma del citato art. 11 legge n. 564/81), secondo cui la domanda di equo indennizzo dev'essere presentata entro il termine di sei mesi dalla data (28 ottobre 1981) entrata in vigore della stessa legge - ferma restando l'ammissibilità della domanda presentata come l'utilizzabilità del riconoscimento della - causa di servizio avvenuto – prima di tale data (in tal senso, vedi, per tutte, le - sentenze n. 11395/96 delle sezioni unite e 8209/97, 11012/98, 3534/99 della sezione lavoro di questa Corte). Tuttavia, la richiesta di riconoscimento della causa di servizio non equivale alla domanda di equo indennizzo - neanche nel regime transitorio – con la - conseguenza che solo la presentazione tempestiva della domanda consente di utilizzare il riconoscimento precedente. come di richiedere, - i contestualmente, il riconoscimento - della caua di servizio. Tanto basta per rigettare il ricorso. La sentenza impugnata, infatti, non si discosta dal principio di diritto enunciato, laddove nega il diritto all'equo indennizzo - preteso da un ferroviere in base al rilievo che la domanda relativa é stata presentata (in data 4 maggio 1982), dopo la scadenza del termine di sei mesi dalla data (28 ottobre 1981) di entrata in vigore di detta legge (n.564/81, cit.). 2 3.Il ricorso, pertanto, dev'essere rigettato. Sussistono giusti motivi, tuttavia, per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione (art. 92 c.p.c.)
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 29 maggio 2003. Il Consigliere estensore Il Presidente wo Miles Vincentó из εες Ν 24-8-11 10911 ΨΥΞΗ 01 INVITI ISNIS IV OLLING O VSSV V S INDO VO OU IL CANCELLIERE COTTON I VISO VO Depositato in Cancelleria 250IX. 2003 A M E R oggi, P U IL CANCELLIERE O N E 3