Sentenza 12 febbraio 2001
Massime • 1
La sentenza di patteggiamento costituisce titolo per la revoca della sospensione condizionale della pena in precedenza concessa (nella specie, in relazione ad altra sentenza di patteggiamento), qualora la pena applicata per delitto anteriormente commesso, cumulata a quella precedentemente sospesa, superi i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/02/2001, n. 16837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16837 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FRANCO MARRONE - Presidente - del 12/02/2001
1. Dott. CARLO CASINI - Consigliere - SENTENZA
2. " RA VI " N. 829
3. " NU TT " REGISTRO GENERALE
4. " VITTORIO GLAUCO EBNER " N. 39042/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETEREavverso l'ordinanza in data 16.02.2000 del Tribunale di S. M. CAPUA
VETERE nei confronti di OL GI nato a [...] il [...]
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. EBNER vista la requisitoria del Pubblico Ministero nella persona del Dr. O CEDRANGOLO che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la revoca del beneficio della sospensione condiz. della pena concesso al OL con la sentenza in data 11.6.1998 del Pretore di Caserta, restituzione atti al P.M. per l'ulteriore corso
Svolgimento del processo
In data 26.10.1999 il PM presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere chiedeva che il Tribunale - quale giudice dell'esecuzione - revocasse il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a LA GI dal Pretore di Caserta con la sentenza in data 11.6.1998(irrevocabile il 21.9.1998), di applicazione della pena di mesi sei di reclusione e L. 400.000 di multa per il reato di concorso in furto aggravato commesso il 26.4.1997: ciò, in considerazione della successiva sentenza - anch'essa di applicazione della pena, ex art.444 cpp, di anni uno mesi 11 di reclusione e L.
1.000.000 di multa per i reati di rapina, tentata rapina aggravata, tentata estorsione aggravata ed altro, commessi fino al 22.8.1997 - emessa il 2.12.1998(e divenuta irrevocabile il 14.7.1999) dal Tribunale di S. M. Capua Vetere nei confronti del medesimo LA.
Il Tribunale, con ordinanza in data 16.2.2000 ha rigettato la richiesta rilevando, alla stregua dell'orientamento espresso dalle ss.uu. di questa Corte con sentenza in data 8.5.1996 n. 11, De Leo, che la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cpp, non ha natura di sentenza di condanna e pertanto non costituisce titolo idoneo per la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena applicato con precedente sentenza.
Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica deducendo con un unico motivo violazione di legge.
Il Tribunale erroneamente avrebbe ritenuto non revocabile il beneficio ex art. 163 cpp, omettendo di considerare che nella specie ricorre non l'ipotesi di cui al n. 1^ dell'art. 168 CP, nella quale il principio enunciato da questa Corte è destinato ad operare, ma quella di cui all'art. 168 comma primo n. 2 CP che prevede la revoca di diritto del beneficio in caso di successiva sentenza di condanna che comporti il superamento del tetto massimo di pena consentito dall'art. 163 comma primo codice penale. Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
Invero, questa Corte, a sezioni unite(sentenza in data 26.2.1997, Bahrouni, RV 207245) risolvendo un contrasto giurisprudenziale sorto a seguito della richiamata sentenza n. 11/1996 delle medesime ss.uu., ha chiarito in primo luogo che la regola interpretativa fissata dalla menzionata sentenza n. 11/1996 opera sicuramente nel caso(di successiva commissione di un delitto ovvero di commissione di una contravvenzione della medesima indole, per cui venga inflitta una condanna a pena detentiva ...), previsto dal n. 1^ dell'art. 168 comma primo cit.: posto che, in siffatta ipotesi, la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cpp, non avendo natura di sentenza di condanna, per difetto di accertamento giudiziale della commissione del fatto-reato, non può perciò stesso costituire titolo idoneo alla revoca della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa.
Invece, nell'ipotesi di cui al n. 2 dell'art. 168 comma primo CP(di altra condanna, per un delitto anteriormente commesso, a pena che - cumulata a quella precedentemente sospesa - supera, come nel caso ora in esame, i limiti stabiliti dall'art. 163 CP) questa Corte con la sentenza in data 26.2.97 cit., dal cui orientamento il Collegio non ha ragioni per discostarsi, ha escluso che tale principio di diritto operi, attesa la diversità dei presupposti previsti per la revoca del beneficio.
Infatti, in questo caso si è in presenza di una sentenza di condanna - ma altrettanto è a ritenersi per il caso, come quello di specie, di successiva sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cpp, ricorrendone la eadem ratio - la quale interviene dopo la concessa sospensione della pena, ma per un reato anteriormente commesso(e siffatta 44 "anteriorità", è pacificamente da intendere con riferimento alla data di passaggio in giudicato della sentenza relativa al primo reato, concessiva della sospensione e non già alla data di commissione del primo reato) ed in concreto sanzionato con una pena che, cumulata a quella dichiarata condizionalmente sospesa, supera i limiti stabiliti dal citato art. 163 CP. Sicché, all'evidenza il beneficio della sospensione non si sarebbe comunque potuto concedere essendo precluso dalla complessiva entità della pena.
Alla stregua di quanto precede, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, ai sensi dell'art. 623 comma primo lett. a) cpp, al Tribunale di S. Maria Capua Vetere, per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di S. Maria Capua Vetere, per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2001