Sentenza 2 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/07/2001, n. 8896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8896 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2001 |
Testo completo
1 889 6 /0 1 AULA "A" REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 15810/99 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Dott. Francesco Amirante Presidente on 20356 Cron Dott. Giovanni Prestipino Consigliere Rep. Dott. Alberto Spanò Cons. Rel. Ud. 20 Dott. Ettore Raffaele Giannantonio Consigliere aprile 2001 Dott. Francesco Antonio Maiorano Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: I.N.A.I.L., Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli In- fortuni sul Lavoro, elettivamente domiciliato in Roma, via IV no- vembre n. 144, presso gli avvocati Antonino Catania e Giuseppe De Fer- rà, che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
AR AN intimata avverso la sentenza n. 225/98 decisa il 16 giugno 1998 e pubblicata il 5 6 18 14 agosto 1998, resa dal Tribunale di Reggio Calabria nel proced:.- mento n. 318/96, R.G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 aprile 2001 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; udito l'avv. Giuseppe De Ferrà nell'interesse dell'I.N.A.I.L.; udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido Raimondi, ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 21 novembre 1996 l'I.N.A.I.L., Istituto Naz..o- nale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, propone- va appello avverso la sentenza del Pretore di Reggio Calabria che aveva riconosciuto in favore di AR AN il diritto a percepire una rendita per malattia professionale in misura del 20%. Il procuratore dell'appellante non era in grado di dare la prova termine per della notifica del ricorso e richiedeva inutilmente rinnovare l'incombente. I l Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza n. 225/98 in data 16 giugno - 14 agosto 1998, dichiarava improcedibile l'appello. Avverso la sentenza, non notificata, propone ricorso per cassazio- ne l'I.N.A.I.L. con atto notificato in data 4 agosto 1999 con un solo motivo variamente articolato. AR AN è rimasta intimata. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico complesso motivo si denuncia, con riferimento ai nume- 2 ri 3 e 5 dell'art. 360 cpc, la violazione e falsa applicazione degli artt. 434, 435, 132 cpc, 118 disp. att. cpc, nonché il vizio di motivazione. Si osserva che in caso di mancata notifica del ricorso in appello, con-peraltro tempestivamente depositato, si deve far luogo alla cessione di un termine per l'incombente e non può essere dichiara- ta l'improcedibilità del gravame. La doglianza è fondata. Si premette che, a fronte della denuncia di un error in proceden- do, è consentito alla Corte di Legittimità l'esame degli atti del giudizio di merito, indispensabile anche al fine di superare la contraddizione tra la narrativa dell'impugnata sentenza, ove a pag. 3 si dà atto che il procuratore dell'Istituto appellante ha chiesto, all'udienza di discussione, termine per la notifica del ricorso in appello, e la parte motiva ove, a pag. 12, si afferma che detto termine non è stato richiesto. Dal verbale di udienza del giudizio di appello risulta invero che il procuratore dell'Istituto ha dapprima chiesto un differimento, concesso dal Collegio di merito, per depositare la relata di noti- fica del ricorso in appello e quindi, all'udienza di discuss one, ha riferito di non essere in grado di reperire documentazione al riguardo e ha insistito per ottenere un termine, non concess) dal Tribunale, per ripetere l'adempimento. Si osserva quindi che, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, "nelle controversie soggette al rito del lavoro, la proposi- 3 zione dell'appello si perfeziona, ai sensi dell'art. 435 c.p.c., con il deposito del ricorso, nei termini previsti dalla legge, nella cancelleria del giudice "ad quem"; tale de- posito impedisce ogni decadenza dall'impugnazione, con la conse- guenza che qualsiasi eventuale vizio o inesistenza giuridica decreto di o di fatto della notificazione del ricorso e del fissazione dell'udienza di discussione non si comunica all'impu- gnazione (ormai perfezionatasi), ma impone al giudice che rilevi il vizio di indicarlo all'appellante ex art. 421 c.p.c. e di as- segnare allo stesso, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un termine necessariamente perentorio per provvedere a notificare il ricorso, unitamente al decreto presi- denziale di fissazione della nuova udienza" (Cass., sez. un.. 25 ottobre 1996, n. 9331, conf. Cass. sez. un., 29 luglio 1995 n. 6841). Questo Collegio reputa di uniformarsi a tale insegnamento, cui si è adeguata la costante giurisprudenza di questa Sezione Lavorc. Si impone quindi la cassazione dell'impugnata sentenza con rinvio ad altro giudice in grado di appello, che designa in dispositivo, per la regolarizzazione del contraddittorio nei termini incicati nelle sentenze sopra richiamate e quindi per la pronuncia sull'impugnazione avverso la sentenza di primo grado. Lo stesso Giudice deciderà anche sulle spese dell'intero giucizio.
P.Q.M.
4 ے ک La Corte Accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia anche pe:: le spese, alla Corte d'Appello di Reggio Calabria. IL PRESIDENTE Prancis Amirente Roma, 20 aprile 2001 рапино IL CONSIGLIERE ESTENSOREAlbera ba IL CANCELLIERE Depositato Cancelleria 2 LUG. 2001 oggi,. CANCELLIERE 3 3 0 5 1 A . . I S T S N D R A , A T ' 3 O , L 7 L - A L L S 8 E O E - D B P 1 S I I 1 I S D N N E A E G G S T O S I G O A E A P L D O E M I T , A T O I L A R L R D I T E S E D I D T G O N E E R S E 5