Sentenza 5 marzo 1999
Massime • 1
In tema di espropriazione, la facoltà, riconosciuta al privato, di instaurare dinanzi all'Ago un giudizio di opposizione alla stima anteriormente alla emanazione, da parte dell'autorità amministrativa, del relativo provvedimento, provvisorio o definitivo, non impedisce a detta autorità di emettere, a giudizio in corso, un provvedimento di stima definitiva, con relativo deposito e pubblicazione ex artt. 15 e 16 legge 865 del 1971. In tal caso, il giudice originariamente adito può legittimamente presumere, dalla mancata opposizione in sede propria alla stima definitiva così sopravvenuta, una acquiescenza alla stima stessa e, quindi, una sostanziale rinuncia alla domanda inizialmente proposta dinanzi a lui. (cfr. Corte costituzionale n. 67 del 1990).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/03/1999, n. 1872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1872 |
| Data del deposito : | 5 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pellegrino SENOFONTE - Presidente -
Dott. Giammarco CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere -
Dott. Luigi MACIOCE - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CENTRALE DEL LATTE di Torino s.p.a., elettivamente domiciliata in Roma, via Pier Luigi da Palestrina 63, presso l'avv. Mario Contaldi, che la rappresenta e difende giusta DEega in atti unitamente all'avv. Claudio Dal Piaz di Torino
- ricorrente -
contro
COMUNE DI TORINO in persona DE Sindaco in carica, elettivamente domiciliato in Roma, via Panama 12, presso l'avv. Massimo Colarizi, che lo rappresenta e difende giusta DEega in atti unitamente agli avv.ti Maria Domenica Cisaro e Donatella Spinelli di Torino;
- controricorrente -
avverso la sentenza DEla Corte d'appello di Torino n.456 DE 26.3.97. Udita la relazione DEla causa svolta nella pubblica udienza DE 21.12.98 dal Relatore Cons.Luigi Macioce. Udito l'avv. Dal Piaz per la ricorrente ed udito l'avv. Colarizi per il controricorrente.
Udito il P.M., in persona DE Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido Raimondi che ha concluso per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto 13.11.72 il Presidente DEla Giunta regionale DE Piemonte dichiarava di p.i. la costruzione di un edificio scolastico su area di proprietà DEla NT DE LA di Torino determinando in lire 8.397.000 l'indennità provvisoria. Con successivo decreto 30.7.73 lo stesso Presidente pronunziava l'esproprio DEla stessa area di mq. 9952 nel mentre con decreto 20.6.73 il Sindaco aveva comunicato che in base alla stima UTE l'indennità di esproprio era stata determinata in lire 9.330.000 in via definitiva. Con atto di citazione DE 2.1.73 la soc.
NT DE LA proponeva opposizione avverso la determinazione DEl'indennità provvisoria, facendo riserva di proporne altra avverso la determinazione DEl'indennità definitiva;
con successiva citazione DE 18.7.73 la stessa società espropriata si opponeva, infatti, alla stima definitiva.
Con sentenza 6.10.78 la Corte di Torino, pronunziando sulla opposizione DE 18.7.73, la dichiarava improponibile a seguito DEla modifica dei criteri di determinazione DEl'indennità introdotta dalla legge sopravvenuta 28.1.77 n. 10. Tale sentenza non veniva impugnata.
Nella pendenza di entrambi i giudizi, ritualmente costituito il Comune, l'UTE operava nuova valutazione DEl'area in base agli artt. 14 e 19 DEla L. 28.1.77 n. 10 determinando l'indennità in lire 22.392.000 ed il Sindaco con decreto 5.6.78 comunicava alla società espropriata tale determinazione (inserita nel FAL il 6.6.78):
avverso tale ultima determinazione non veniva proposta opposizione. All'esito DE giudizio di opposizione introdotto il 21.1.73, la Corte d'Appello di Torino, disposta ed espletata CTU, con sentenza 26.3.97 rigettava la domanda in accoglimento DEl'eccezione di inammissibilità DEl'opposizione. Affermava infatti la Corte di merito, all'uopo richiamando pronunzie DEla Corte di legittimità, che, essendo stata il 6.6.78 pubblicata la determinazione DEl'indennità definitiva, la sua mancata impugnazione cagionava la sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione proposta avverso l'indennità provvisoria (assorbita nella stima DEl'indennità definitiva).
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la NT DE LA di Torino con atto notificato il 23.9.97 e fondato su di un solo motivo. Il Comune ha notificato controricorso il 31.10.97. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere respinto, posto che la decisione reiettiva DEla Corte di merito - se pur bisognevole di modificazione DEl'impianto motivazionale - appare conforme al diritto. Nell'unico motivo la ricorrente NT DE LA di Torino denunzia violazione degli artt. 19 e 20 DEla legge 22.10.1971 n.865 e vizio di motivazione per avere la Corte di merito, mal intendendo l'insegnamento DE S.C. e dimenticando che dopo la sentenza 67/90 DEla Corte Costituzionale il giudizio di opposizione non ha carattere impugnatorio ma è giudizio di mero accertamento DEl'indennità spettante, affermato essersi avverata una sorta di acquiescenza all'indennità comunicata in pendenza di una opposizione pienamente coltivata e nonostante tutte le norme regolanti il "quantum" DEla indennità comunicata fossero state dichiarate illegittime.
1. Va, in primo luogo, condiviso il ripetuto richiamo DEla odierna ricorrente alla necessità - più volte palesata da questa Corte - di interpretare il giudizio di opposizione alla stima di cui all'art.19 DEla legge 865/71, vieppiù dopo la pronunzia additiva 67/90
DEla Corte Costituzionale, come ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto la determinazione DEla indennità dovuta per legge e non certo come giudizio di impugnazione DEl'atto amministrativo, idoneo a vincolare il "thema decidendi" ai parametri adottati ed alla qualificazione DEl'area (Cass. 8702/98- 774/98- 3902/95). 2. È anche da rammentare che, dopo la richiamata sentenza DEla Corte DEle leggi, questa Corte ha ripetutamente affermato che l'espropriato può agire in via autonoma per il conseguimento DEl'indennità con l'opposizione innanzi alla Corte d'Appello in unico grado indipendentemente dalla determinazione amministrativa DEla stessa indennità (cfr. S.U. 5894/97 ed i pronunziati in tal sentenza citati). Nè, si badi, e come è stato pur rilevato da questa Corte (sent. 3283/94), l'incondizionatezza DE diritto scaturito dalla cennata sentenza additiva è revocata in dubbio da alcuna necessità di attendere, dopo l'esproprio, un "tempo ragionevolmente necessario" per il compimento DEle operazioni di stima o per la registrazione DEla loro assenza: tale requisito (cui pur fa cenno il Comune controricorrente per escludere la rilevanza nella specie DE nuovo testo DEl'art. 19) è infatti DE tutto assente nel dispositivo DEla pronunzia di incostituzionalità la quale, proprio per l'assenza di alcuna previsione legale di ragionevole tempo di attesa DEla determinazione da parte DE soggetto "medio tempore" ablato, concede diretta ed immediata tutela giurisdizionale all'espropriato.
3. Nè, ancora, nel caso che occupa fa ostacolo alla proponibilità DEla opposizione alla stima provvisoria 2.1.73 (giunta alla decisione di merito solo con l'impugnata sentenza 26.3.97) il fatto che la NT DE LA, alla data di quel primo atto introduttivo, non era ancora stata attinta dal decreto di esproprio (sopravvenuto infatti il 30.7.73): posto che il fatto ablativo è da ritenersi, secondo consolidato indirizzo di questa Corte, mera condizione DEl'azione di determinazione DEla giusta indennità (cfr. cass. 4537/97- 1626/96- 8555/94- 1504/93- 3364/93), non vi è dubbio alcuno che detta condizione ben possa avverarsi prima DEla decisione, in tal modo consentendo la cognizione DEla domanda ad oggetto il credito indennitario.
4. Ma se la sentenza 67/90 ha inciso sull'art. 19 DEla legge 865/71 consentendo all'espropriato la menzionata immediata opposizione alla stima, e quindi l'introduzione di un giudizio anteriore alla determinazione definitiva, è altrettanto palese che la ridetta pronunzia additiva non ha minimamente inciso sul potere di procedere alla formazione DEla stima definitiva, al suo deposito ed alla sua pubblicazione ai sensi degli artt. 15 e 16 DEla stessa legge, restando pertanto da chiarire gli effetti sostanziali e processuali di una stima che, in tal guisa, abbia a sopravvenire al processo di opposizione immediatamente quanto legittimamente introdotto dall'espropriato: e si tratta - al proposito - di individuare qual tipo di interferenza possa assumere il provvedimento amministrativo di determinazione all'interno DE giudizio di cognizione legittimamente instaurato ed attualmente pendente per la determinazione DEla giusta indennità.
5. Giova subito rilevare che non è nella specie invocabile il precedente di questa Corte citato più volte dalla difesa DEla ricorrente, la sentenza 959/95. Nella vicenda conclusa con tale pronunziato, infatti, alla proposizione DEl'opposizione avverso la stima provvisoria (in tal sentenza ritenuta affatto ammissibile, pur in velato contrasto con le argomentazioni DEle S.U. 12009/91 richiamate anche dalla Corte torinese) veniva eccepita la inammissibilità riveniente non già - come nel caso che occupa - dalla mancata opposizione DEla sopravvenuta ulteriore stima definitiva bensì dalla mancata proposizione di nuova richiesta di determinazione in tesi imposta dal giudicato formatosi, in altra sede oppositoria, sulla precedente stima definitiva (e dalla sent. 959/95 ritenuto di per sè non preclusivo perché meramente riproduttivo DEl'incostituzionale meccanismo di acconto ex lege 385/80). E correttamente in tal quadro questa Corte ebbe ad osservare la totale superfluità di una ulteriore separata domanda di determinazione ove fosse, come era , pendente una prima opposizione legittimamente introdotta. Ma nel caso deciso dalla Corte di Torino non si poneva alcun problema di proposizione di altra domanda di applicazione DEl'esatto "jus superveniens" (proposizione da escludere con riguardo alla impensabilità di duplicare la sede processuale di esame DEla unica questione): ivi si poneva, e si pone, la diversa questione DEla efficacia nel processo pendente DEla mancata proposizione DEl'opposizione ex art. 19 che la nuova, successiva e non inutile , determinazione avrebbe pur potuto indurre.
6. Alla luce DEle considerazioni esposte nei capi che precedono, e per le quali è da ritenere che la proposizione di opposizione avverso l'indennità provvisoria da parte DEl'espropriato assegna al Giudice adì to, in via immediata quanto piena, la cognizione DE diritto DEl'opponente alla individuazione DEla giusta indennità, appare DE tutto conseguente la constatazione DEla non operatività - su quel diritto ed in quel processo - di alcuna previsione di decadenza correlata alla mancata opposizione avverso la stima definitiva "medio tempore" sopravvenuta. L'interferenza DEla nuova stima e DEla connessa non opposizione può invece situarsi solo sul piano DE processo già in atto e degli effetti sul diritto già sottoposto alla cognizione DE giudice, ben potendo il giudice DE merito dedurre dalla mancata opposizione in sede propria DEla stima definitiva sopravvenuta una acquiescenza alla stima stessa e quindi una sostanziale rinunzia all'azione in atto.
7. La Corte di Torino nell'impugnata sentenza è pervenuta alla esatta decisione di respingere l'opposizione DE 2.1.73 in relazione alla mancata opposizione alla stima definitiva DE giugno 1978 intuendo, se pur con non piena consapevolezza, che gli effetti DEla mancata opposizione (giustamente non rapportati ad alcuna decadenza) dovevano essere necessariamente endoprocessuali ed è pervenuta , infatti, ad affermare - con erronea invocazione DEla norma di cui all'art. 100 c.p.c.- che l'assorbimento DEla prima stima in quella provvisoria non impugnata avrebbe determinato la sopravvenuta carenza di interesse alla azione pendente. Quel che la Corte - pur nell'estrema sintesi espositiva e pur con l'indebita invocazione DEl'art. 100 c.p.c. - ha inteso esattamente dire è che la mancata proposizione DEl'opposizione alla stima definitiva faceva ritenere che l'opponente fosse a tal stima acquiescente, con la correlata implicita rinunzia alla contestazione in atto ed a suo tempo introdotta.
8. La testè sintetizzata argomentazione appare quindi esatta e non toccata dalle censure DEla ricorrente NT DE LA (tutte incentrate sulla inesistenza di alcun onere di impugnazione ma tutte dimentiche DE problema DEla permanenza legale di un onere oppositorio e dei suoi effetti sulla lite pendente): non ha, invece, la ricorrente censurato la completezza e congruità DEla motivazione data nell'affermazione DEla menzionata acquiescenza ne' ha contestato alla sentenza impugnata l'omessa valutazione, nelle conclusioni finali, o in altra sede rilevante, di proprie richieste, riserve o deduzioni che il preteso intento abdicativo venissero ad escludere. Se è ben vero che nella rubrica DE motivo è denunziato il vizio di motivazione, esso, lungi dall'appuntarsi su una parziale o scorretta lettura DEle carte processuali fonte di una scorretta valutazione di acquiescenza, si risolve nella denunzia di illogicità nell'avere la Corte di merito mancato di valutare (come sintomo DEla non acquiescenza) che per la determinazione DEla giusta indennità essa espropriata "..aveva avviato ben due giudizi..": ma il fatto oggetto di tal pretesa omissione, pervero neanche esistente, non solo appare non decisivo ma è DE tutto non conducente allo scopo, posto che se quei due giudizi vennero certamente avviati (con le citazioni 2.1.73 e 18.7.73) non venne proposto proprio quel giudizio che la stima DE giugno 1978 avrebbe - in tesi - astrattamente imposto e degli effetti DEla cui mancata proposizione si trattava.
Alla luce DEle esposte considerazioni, quindi, deve essere respinto il ricorso proposto avverso la sentenza 456/97 DEla Corte di Torino, provvedendosi altresì - nella ricorrenza dei giusti motivi di legge - alla totale compensazione tra le parti DEle spese di lite.
P.Q.M.
la Corte di Cassazione:
rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese DE giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 21.12.98.
Depositata in Cancelleria il 5/3/1999.