Cass. civ., sez. I, sentenza 05/03/1999, n. 1872
CASS
Sentenza 5 marzo 1999

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In tema di espropriazione, la facoltà, riconosciuta al privato, di instaurare dinanzi all'Ago un giudizio di opposizione alla stima anteriormente alla emanazione, da parte dell'autorità amministrativa, del relativo provvedimento, provvisorio o definitivo, non impedisce a detta autorità di emettere, a giudizio in corso, un provvedimento di stima definitiva, con relativo deposito e pubblicazione ex artt. 15 e 16 legge 865 del 1971. In tal caso, il giudice originariamente adito può legittimamente presumere, dalla mancata opposizione in sede propria alla stima definitiva così sopravvenuta, una acquiescenza alla stima stessa e, quindi, una sostanziale rinuncia alla domanda inizialmente proposta dinanzi a lui. (cfr. Corte costituzionale n. 67 del 1990).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 05/03/1999, n. 1872
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1872
    Data del deposito : 5 marzo 1999

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