Sentenza 17 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/05/2002, n. 7263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7263 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2002 |
Testo completo
E 6 N 8 9 O 1 I A / Z I 4 / A R ITALIANA 6 R A 2 T . T 0 7263/02 S R I . U NOME DEL POPOLO ITALIANO P G . B E I D R R L E T RTE A D D I S E N A I SE ONE QUIN A CIVILE E T S R N I E E A S T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: E A M Dott. Enrico Papa Presidente R.G. n. 5530/01 Dott. Enrico Altieri Consigliere Cron. 20325 Dott. Massimo Oddo Cons.Relatore Rep. Ud. 6 febbraio 2002 Consigliere Dott. Vittorio Glauco Ebner Consigliere Dott. Aldo Ceccherini OGGETTO ha pronunciato la seguente: Accertamento / reddi SENTENZA tometro / retroattività. sul ricorso proposto il 12 febbraio 2001 da: IA VI elettivamente domiciliato in Roma alla via Ric- cardo Grazioli Lante, n. 16, presso l'avv. Domenico Bonaiuti, che lo as rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso ricorrente
contro
Amministrazione finanziaria dello Stato - Ufficio II.DD. di Avezzano - in persona del suo legale rappresentante - domiciliato in Avezzano alla via Don Minzoni, n. 5 intimato nonché S.p.A. GERIT - concessionario della riscossione delle imposte per la provincia dell'Aquila 729 proc. n. 5530/01 R.G. 1 intimato avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'A- -sez. IV - n. 52/2000. bruzzo Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 febbraio 2002 dal Consigliere dott. Massimo Oddo;
udito per il ricorrente l'avv. Domenico Bonaiuti, che ha chiesto la cassazione della sentenza impugnata;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Da- rio Cafiero, che ha concluso l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO VI IA ricorreva il 27 febbraio 1998 avverso l'avviso di rettifica a lui notificato il 10 dicembre 1997, con il quale l'Ufficio II.DD. di Avezzano, mediante l'applicazione dei coefficienti presun- ол tivi di ricavo previsti dai DD.MM. 10 settembre 1992 e 19 novembre 1992, aveva elevato il reddito da lui dichiarato per l'anno 1990 da L. 13.013.000 a L. 27.159.000, e deduceva la carenza di motivazione dell'accertamento e l'erronea applicazione retroattiva dei coefficienti utilizzati. Il ricorso era accolto il 29 giugno 1999 dalla Commissione Tributaria Provinciale dell'Aquila e la decisione, impugnata dall'Ufficio, era ri- formata il 23 marzo 2000 dalla Commissione Regionale dell'Abruz- zo, la quale rigettava il ricorso del contribuente sul rilievo che l'art. 38, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, consentiva nell'anno 1990 la de- terminazione sintetica del reddito e che l'utilizzo ponderato per tale anno dei coefficienti previsti nei DD.MM. del 1992 era consentito proc. n. 5530/01 R.G. 2 dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, ed era stato per il contribuente più vantaggioso rispetto a quelli stabiliti nel 1983. Il IA ricorreva per la cassazione della sentenza con atto notifi- cato all'Amministrazione finanziaria dello Stato - Ufficio II. DD. di Avezzano- -ed alla S.p.A. Gerit concessionaria della riscossione delle imposte della provincia dell'Aquila -, che non si costituivano nel giudizio, e depositava memoria l'1 febbraio 2002. Con il primo motivo deduceva la nullità della pronuncia per la man- cata, falsa ed erronea applicazione del combinato disposto degli artt. 11, preleggi, e dell'art. 38, d.p.r. n. 600/73, atteso che il richiamo alla fonte del potere di accertamento induttivo del reddito non avrebbe potuto giustificare anche l'affermazione dell'applicabilità di coeffi- cienti presuntivi previsti da decreti ministeriali emanati successiva- для mente all'anno assoggettato a rettifica. L'art. 38, 4° co., d.p.r. n. 600/73, da cui aveva tratto fondamento la pretesa di applicazione degli invocati coefficienti presuntivi, sarebbe stato abrogato, inoltre, dalla 1. n. 413/91, e l'art. 3, 1. 27 luglio 2000, n. 212 (cd. statuto del contribuente) espressamente prevederebbe l'irretroattività delle norme tributarie. Con il secondo motivo lamentava la mancata, falsa ed erronea appli- cazione dell'art. 112, c.p.c., e dell'art. 42, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 660, in quanto la presunzione semplice derivante dall'applicazione dei coefficienti presuntivi non sarebbe stata sostenuta da ulteriori e- lementi di riscontro della sua effettiva capacità contributiva. MOTIVI DELLA DECISIONE proc. n. 5530/01 R.G. 3 Il ricorso è inammissibile. L'impugnazione avverso la sentenza della commissione tributaria re- gionale risulta proposta dal contribuente nei confronti dell'Ammi- nistrazione finanziaria dello Stato Ufficio II.DD. di Avezzano - e della Gerit S.p.A. e notificata il 12 febbraio 2001 all'Ufficio II.DD. di Avezzano ed all'Avvocatura distrettuale dello Stato ed il 14 feb- braio 2001 alla menzionata società. Orbene, in tema di contenzioso tributario, gli uffici periferici del- l'amministrazione finanziaria sono privi di soggettività esterna, di le- gittimazione e di competenza in ordine al giudizio di legittimità, spettando tali soggettività e legittimazione unicamente al Ministro delle Finanze (cfr.: Cass. civ., sez. V, sent. 29 gennaio 2001, n. 1217). La decisione di secondo grado non andava impugnata, quindi, nei confronti dell'ufficio che aveva proceduto all'accertamento e parte- cipato al giudizio di merito, sia pure con l'espressa individuazione nello stesso di un organo periferico dell'amministrazione finanziaria, ma della medesima amministrazione finanziaria centrale, che rappre- sentava l'unico contraddittore del ricorrente, e lo stesso andava noti- ficato in Roma presso l'avvocatura Generale dello Stato, a norma dell'art. 11, 1° co., r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 (cfr.: Cass. civ., sez. I, sent. 21 gennaio 2000, n. 657; Cass. civ., sez. I, sent. 25 marzo 1999, n. 2807). Né è consentita una sanatoria dell'invalidità dell'atto, perché l'er- ronea individuazione della parte del giudizio di legittimità non si ri- proc. n. 5530/01 R.G. 4 solve, a norma dell'art. 366, n. 1, c.p.c., richiamato dall'art. 62, 2° CO.,d.p.r. 31 dicembre 1992, n. 546, in una delle cause di nullità pre- viste dall'art. 164, 1° co., c.p.c., ma in un motivo originario d'inammissibilità del ricorso (cfr.: Cass. civ., sez. V, sent. 26 giugno 2001, n. 8714), emendabile unicamente con la tempestiva riproposi- zione del medesimo prima della relativa declaratoria. Egualmente inammissibile è il ricorso proposto nei confronti della Gerit S.p.A., in quanto la stessa non aveva assunto la qualità di parte nel pregresso giudizio di merito e, non essendone stata neppure men- zionata sotto un qualsivoglia profilo, agli effetti dell'art. 372, c.p.c., la qualità di successore nel diritto controverso, difettava della legit- timazione passiva all'impugnazione. Va aggiunto che, nella specie, concorre subordinatamente ad esclude- re l'esaminabilità del merito del ricorso anche l'improcedibilità dello E N stesso, poiché l'impugnazione, notificata all'ufficio periferico del- O I T 6 8 A 5 9 R l'amministrazione finanziaria il 12 febbraio 2001, risulta depositata il 1 . T / S N 4 I A / - I 6 G 2 6 marzo 2001, dopo l'avvenuto decorso del termine perentorio di B R E . . R A R L . T L P A . A venti giorni stabilito dall'art. 369, 1° co., c.p.c. U D D . B L B I E E A R T D T A T N
P.Q.M.
I I 1 S E R 3 S N 1 E E E S . T Dichiara inammissibile il ricorso. I N A A M Così deliberato in camera di consiglio, in Roma il 6 febbraio 2002. AZION Il consigliere est. Il presidente S dott. Enrico Rapa dott. Massimo Oddo دا ماشومان IL CANCELLIERE C1 Amaldo CA DEPOSITA CHI DELLERIA 17 MAG. 2002 Oggi IL CANCELLIERE C LD CA proc. n. 5530/01 R.G. A