Sentenza 1 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/07/2003, n. 10361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10361 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE C.C. 62713 AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 MATERIA TRIBUTARIA REPUBBLICA ITALIAN IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill mi Sigg.ri Magistrati: 1 036 1 /03 Dott. Bruno R.G.N. 4276/99 Cron.23 114 Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO Consiglie Rel. Consigliere Dott. Nino FICO - Rep. Dott. Vittorio RAGONESI Ud.10/02/03Consigliere Consigliere Dott. Guido RAIMONDI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 62713 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, C.e. 19598 presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
Y TRADE PROGRAM SRL;
intimato avverso la sentenza n. 297/98 della Corte d'Appello di CATANZARO, depositata il 13/05/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica2003 376 udienza del 10/02/03 dal Consigliere Dott. Nino -1- FICO;
udito il P.M. in pe Generale Dott. Carlo rigetto del ricorso. rsona del Sostituto Procuratore DESTRO che ha concluso per il -2- Svolgimento del processo Con sentenza del 23 maggio 1996 il Tribunale di Catanzaro ha condannato il Ministero delle Finanze al rimborso, in favore della Y Trade Program s.r.l., della somma di lire 3.500.000, con gli interessi legali dalla domanda, in quanto indebitamente pagata a titolo di tassa di concessione governativa per il rinnovo della iscrizione nel registro delle imprese negli anni dal 1990 al 1992, di cui all'art.3 del D.L. n.853/84, convertito in L. n.17/85, attesa l'illegittimità della imposizione per contrasto con l'art. 10, lett.c) della Direttiva del Consiglio della Comunità Europea n.335 del 17 luglio 1969. Con sentenza del 13 maggio 1998 la Corte di Appello di Catanzaro, decidendo sull'appello proposto dal Ministero delle Finanze, ha limitato il rimborso alla somma pagata per il 1992, ritenendo tardiva, per il decorso del termine triennale di decadenza dal versamento, l'istanza presentata per i due anni precedenti. Avverso quest'ultima decisione il Ministero delle Finanze ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a due motivi. L'intimata non ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Con i motivi proposti il ricorrente ha chiesto applicarsi lo ius superveniens dell'art. 11, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 1998, n.448, sia con riguardo all'importo da rimborsare, avendo tale norma fissato retroattivamente nuove misure della tassa per gli anni successivi al primo (o di mantenimento dell'iscrizione) e limitato il rimborso alla differenza tra dette misure e le somme pagate, sia quanto alla misura degli interessi sulla somma da rimborsare, avendo la norma previsto che fossero dovuti al tasso legale vigente alla data del 1° gennaio 1999, di entrata in vigore della legge, ossia al tasso del 2,50%. E' giurisprudenza consolidata di questa Corte che l'applicazione di norme sopravvenute può venire in considerazione solo se si tratta di norme riguardanti questioni ancora a perte, ovvero punti della decisione non coperti da giudicato, rimanendo altrimenti detti punti o questioni sottratti all'incidenza di mutamenti normativi. Dalla sentenza impugnata risulta che nel corso del giudizio di appello il Ministero delle Finanze ha rinunciato espressamente al motivo di merito, riguardante la compatibilità della tassa di rinnovo dell'iscrizione con il diritto comunitario, sicché sul punto della condanna al rimborso della somma versata a tale titolo si è formato il giudicato. Dalla sentenza risulta altresì che il motivo concernente la misura de gli interessi è stato dichiarato ina mmissibile e pertanto, non essendo stata tale declaratoria investita dai motivi di ricorso, ed essendosi così formato il giudicato anche sul punto del tasso degli interessi, non può non concludersi per l'inammissibilità del ricorso. Non va provveduto sulle spese in mancanza di attività difensiva della intimata.
p.q.m.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Roma, 10.2.2003 HE il cons est. il presidente vei Two ticfico to C anoAmelt G FLUIERE CT 1 LUG. 2003 Amel Gious Oggi