Sentenza 25 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 25/01/2001, n. 1039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1039 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POF O IT ANO3 9 % 0.1 LA CORTE SUPREMADR ASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE Presidente R.G.N. 22009/99 Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Consigliere Cron.2154 Rep. 36 Dott. Olindo SCHETTINO Rel. Consigliere Dott. Carlo CIOFFI Consigliere Ud. 25/10/00 Consigliere C.C.Dott. Giovanni SETTIMJ ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da: Richar cial IL SOLE 24 ORE in persona del legale rappresentante pro SRL, CIPAC 1500 Por # 25 GEN. 2001 tempore IG VA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A DEPRETIS 86, presso lo studio dell'avvocato LAURA OPILIO, difeso dagli avvocati GIOVANNI GANDOLFO, ISABELLA DI GIUSEPPE, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
ALEA COMMERCIALE SRL;
intimato RG 2000 avverso l'ordinanza nt 1740/99 del Giudice di pace di 1729 RIMINI, emessa il 16/09/99; -1- : udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 25/10/00 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE con le quali si chiede che la Corte di Cassazione, in Camera di Consiglio, inammissibile il ricorso, con le conseguenze dichiari di legge. -2- R.G.N.22009/99 Oggetto: Regolamento di competenza SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso per regolamento di competenza la C.I.P.A.C s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Misterbianco, ha impugnato l'ordinanza del giudice di pace di Rimini in data 11-10-1999, con la quale, nel giudizio di opposizione а decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto dalla Alea Commerciale per il s.r.l., con sede in Savignano sul Rubicone, pagamento, da parte della C.I.P.A. C. di lire 4.835.760 per fornitura di merce, il predetto giudice, pronunciando disull'eccezione incompetenza territoriale sollevata dall'opponente, ha dichiarato di essere competente per territorio a conoscere della presente causa. I l P.G. ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso. Questo è effettivamente inammissibile. L'art.46 c.p.c., nel testo risultante dal 2 dall'art.39 L. 9-11-1991 coordinamento imposto n.374, istitutiva del prevedegiudice di pace, 1'inapplicabilità nei giudizi davanti а tale giudice delle disposizioni di cui agli artt.42 e 43 dello stesso codice in tema di regolamento, necessario o facoltativo, di competenza. Come ha già avuto modo di chiarire questa Corte (sent.12063/98), il menzionato art.46 si deve fite vigente, non avendo formatoconsiderare tuttora oggetto di abrogazione espressa da parte della citata legge n.374 e non potendosi, d'altra parte, Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 2 Iscritto a ruglo considerare implicitamente abrogato per Artu 1/433 incompatibilità 0 per effetto della nuova disciplina della materia. Non è, peraltro, possibile ritenere la conversione del ricorso per regolamento di competenza in ricorso ordinario per cassazione (sent.S.U.n.508/99), non ricorrendo i requisiti formali e sostanziali di tale mezzo di impugnazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2000 Il Consigliere est. Il presidente A I T R E C L n (Dr.Mario Spadone) (Dr. Olindo Schettino) L E a 1 E R l Fun Spelttien C 0 a E I N Приміти 0 J L A 2 L C , E N I s N C e E O N c T G A n A R epco CataniaEstaria T a C r I 5 L F L . I 2 E a D m o R