Sentenza 10 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/02/2001, n. 1919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1919 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' E , N T O R I Z 'A 0 19 19 /0 1 A L ° R L E T N S D I 3 I 8 G S E 9 N 1 R E - S 5 A - J D IN DEL OPO TAL NO 4 A E E O T G L N L G A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E O E S E E Oggetto L E 2 Micor 8 SEZIONE PRIMA CIVILE Ad ilika Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 7704/00Dott. Giovanni - Presidente OLLA Cron.4094 Dott. Vincenzo FERRO - Consigliere- Dott. Massimo - Consigliere- Rep.BONOMO Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Rel. Consigliere Ud.12/12/00 Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente 12 Richiesta copia studio SENTENZA IL SOLE 24 ORE dal Sig. 3000 per diritti sul ricorso proposto da: 10 FEB. 2001 IL CANCELLIERE MU AL, madre del minore MU RI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LIVORNO 58, CANCELLERIA presso l'avvocato LUCIANO BASON, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente CG069263 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
contro
UFFICIO COPIE Richiesta copia studio AMMINISTRAZIONE DELLA PROVINCIA DI ROMA, quale tutore dal Sig. per diritti L3000 provvisorio del minore MU RI, elettivamente 15.02.01 N domiciliata in ROMA VIA APPIANO 8, presso l'avvocato IL CANCELLIERE MARIA GIOVANNA RUO, che la rappresenta e difende, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE 2000 giusta delega in calce al controricorso;
Richiesta copia studio dal Sig. 2363 - controricorrente per diritti L. 3000 # 15.02.01 -1- IL CANCELLIERI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
contro
UFFICIO COPIE SPECIALE BASILE GIULIA, PROCURATORE GENERALE CURATORE Rilasciata copia legale. al Sig. BASD, H PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA;
per diritt! L. # 22 FEB 2001
- intimati -
IL CANCELLIERE avverso la sentenza n. 367/00 della Corte d'Appello di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, Sezione Minori, depositata il 03/02/00; UFFICIO COPIE Richiesta copia studio udita la relazione della causa svolta nella pubblica dal Sig. DE RED per diritti L. ....3.000 udienza del 12/12/2000 dal Consigliere Dott. Giuseppe 2.7 FEB. 2001. il Maria BERRUTI;
IL CANCELLIERE udito per il resistente, l'Avvocato Ruo, che ha DIRITTI DI chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso in via in subordine: per il principale: 1 'inammissibilità; rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale per i Minorenni di Roma apriva la procedura per la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore ST KO nato a [...] il [...], sospendendo contestualmente la potestà genitoriale della madre AL KO.
6.11 successivo veniva emesso decreto diIl adottabilità del minore. A tale decreto facevano opposizione la predetta madre e la nonna materna di ST KO ed il Tribunale lo respingeva. La Corte di merito respingeva il successivo ricorso delle due donne. Il secondo giudice, per ciò che rileva in questa sede, riteneva che la predetta madre appellante non aveva attuato, ad onta degli aiuti ricevuti dal servizio sociale, un percorso di crescita capace di consentirle di fornire al minore il minimo di cure richieste per la sua crescita complessiva. Accertava in proposito, sulla scorta di una CTU, sia carenze della sua personalità, tanto gravi da non far ritenere probabile un miglioramento tale da farle assumere le responsabilità del ruolo genitoriale, e sia l'assenza assoluta da parte della sua famiglia ovvero dei suoi genitori e del fratello della possibilità di sostenerla in tal senso. Contro questa sentenza ricorre in cassazione con due motivi AL KO soltanto. Resiste con controricorso l'Amministrazione della Provincia di Roma. Le parti hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE 1) Deve essere esaminata preliminarmente la Procuratore Generale presso la richiesta del Cassazione che all'odierna udienza ha domandato che il contraddittorio venga integrato alla nonna del minore, SA GI Lo AN. La richiesta non può essere accolta. La donna ha partecipato al giudizio di merito opponendosi anch'essa alla dichiarazione dello stato di adottabilità del minore in questione, formulando domande parallele a quelle della madre del medesimo. Sia il Tribunale che la Corte d'appello hanno respinto dunque anche la domanda della CO. Costei a differenza della madre del minore AL KO, non ha proposto ricorso per cassazione acquietandosi per ciò che la riguarda al dichiarato stato di abbandono. Non può dirsi pertanto che ad onta di tale mancata impugnazione ella debba partecipare al contraddittorio in fase di legittimità, per aver partecipato a quello del merito. Manca, nel caso di specie, la unicità del rapporto plurisoggettivo la cui struttura determina che la sentenza non possa essere data utiliter partecipazione di tutti i soggettisenza la giudizio, che giustifica il titolari al litisconsorzio necessario. La domanda della CO e quella della KO infatti sono tra loro scindibili, (cfr. Cass. n. 8398 del 1992, nonché S.U. n. 1006 del 1995). 2) Con il primo motivo di ricorso la KO lamenta la violazione degli artt. 8 e 10 della legge n. 184 del 1983. Sostiene che il decreto del presidente del Tribunale per i minorenni venne emesso con particolare rapidità e con evidente sottovalutazione dei presupposti della misura in questione richiesti dalla legge. Indica gli elementi di fatto che sarebbero stati trascurati e che sarebbero in grado di dimostrare la sua idoneità a svolgere il ruolo genitoriale naturale. 3) Con il secondo connesso motivo che va esaminato insieme al primo la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 14 della predetta legge. Sostiene che il tribunale e la corte di merito hanno deciso in base ad un atteggiamento pregiudiziale ed in particolare in base alla valorizzazione del suo passato di tossicodipendente, senza far rilevare invece il suo sforzo di migliorare e di assistere il figlio. Sostiene che la CTU è stata conferita in modo asettico cosicché essa ha tenuto conto di condizioni asseritamente oggettive senza un esame del suo rapporto con il figlio. 2) Osserva il collegio che la legge n. 183 del 1984 all'art. 17 u.c. precisa che avverso la sentenza de quo è possibile ricorrere in cassazione solo per violazione di legge, (cfr. da ultimo ed ex plurimis Cass. n. 13419 del 1999). I due motivi invece benché alleghino una pretesa violazione di in realtà scopertamente tentano norme, di riesaminare i fatti di causa e suggeriscono una ricostruzione dei medesimi diversa da quella effettuata dal giudice del merito. La sentenza impugnata invece, muovendo da premesse giuridiche il collegio condivide, ovvero dalla necessità di accertare lo stato di abbandono come situazione. oggettiva anche indipendente da un consapevole atteggiamento in tal senso dei genitori, ha dato conto di avere riscontrato un effettivo stato di carenza assoluta di cure materiali e morali. На accertato altresì la resistenza, anch'essa oggettiva della donna, a qualunque sforzo delle istituzioni inteso a far migliorare il suo stato e la sua responsabilità di madre. Non vi è, come la ricorrente adombra, nella decisione impugnata alcun atteggiamento sanzionatorio ma semplicemente la deduzione, da una situazione di fatto il cui accertamento è congruamente motivato e come tale incensurabile in questa sede, delle conseguenze che la legge prevede. I motivi sono inammissibili. 4) Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. In Roma il 12.12.2000. Presidente Il Relatore from.R 14 CANCELLIERE Domenico Mazzala y CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato Ce leria 10 FEB. 2001 ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO AI SENSI DELL'ART. " IL CANCADERE 82 LEGGE 4-5-1983 N° 184