Sentenza 29 gennaio 2002
Massime • 1
La delibera condominiale di trasformazione dell'impianto centralizzato di riscaldamento in impianti unifamiliari, ai sensi dell'art. 26, comma secondo, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, in relazione all'art. 8, lett. g), della stessa legge, assunta a maggioranza delle quote millesimali, è valida anche se non accompagnata dal progetto delle opere corredato dalla relazione tecnica di conformità di cui all'art. 28, comma primo, della stessa legge, attenendo tale progetto alla successiva fase di esecuzione della delibera. Le suddette norme, nell'ambito delle operazioni di trasformazione degli impianti di riscaldamento destinate al risparmio di energia, distinguono infatti una fase deliberativa "interna" (attinente ai rapporti tra i condomini, disciplinati in deroga al disposto dell'art. 1120 cod. civ.) da una fase esecutiva "esterna" (relativa ai successivi provvedimenti di competenza della pubblica amministrazione), e solo per quest'ultima impongono gli adempimenti in argomento.
Commentario • 1
- 1. Cambia la maggioranza per le delibere assembleari in tema di contenimento del consumo energeticoEdoardo Riccio · https://www.filodiritto.com/ · 22 luglio 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/01/2002, n. 1166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1166 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO SPADONE - Presidente -
Dott. ALFREDO MENSITIERI - Consigliere -
Dott. OLINDO SCHETTINO - Consigliere -
Dott. CARLO CIOFFI - Consigliere -
Dott. ETTORE BUCCIANTE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RI TA, LU RS, EL TT, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ANGELO BARGONI 78 sc. O/P p.8^, presso lo studio dell'avvocato ATTOLINO V, difesi dall'avvocato GERMANO PASQUALE, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
CONDOMINIO VIA DEGLI STORNI 15 ROMA, in persona dell'Amm.re p.t. Sig. PITOTTI ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CASILINA 957/B, presso lo studio dell'avvocato VITALE S, difeso dall'avvocato PENNISI GIUSEPPE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
EL IV, CO MARIO;
- intimati con integrazione del contraddittorio -
avverso la sentenza n. 618/98 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 04/03/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/01 dal Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE;
udito l'Avvocato CIASCHI Asterio, per delega dell'Avv. GERMANO, depositata in udienza, difensore dei ricorrenti che preliminarmente deposita avviso di ricevimento, nel merito chiede l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 21 novembre 1995 AN RI, IR UC, IO MA e IV BE, proprietari di singole unità immobiliari comprese nell'edificio sito in via degli Storni n. 15 a Roma, impugnarono davanti al Tribunale della stessa città la deliberazione, adottata dalla maggioranza dei condomini il 28 aprile 1985, con cui era stato deciso l'"abbandono" dell'impianto centralizzato di riscaldamento.
In accoglimento della domanda - della quale il condominio convenuto aveva chiesto il rigetto, contestandone la fondatezza - con sentenza del 10 ottobre 1996 il Tribunale dichiarò nulla la deliberazione in questione, ritenendo essersi trattato di una innovazione e non di una trasformazione ai sensi degli art. 26 e 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, in quanto non si era fatto alcun riferimento al risparmio energetico e mancavano il progetto e la relazione tecnica, sicché i singoli proprietari non erano stati posti in condizione di verificare l'osservanza della legge citata e il perseguimento della sua finalità, mentre era irrilevante la documentazione (relazioni tecniche e attestati di adempimento degli obblighi legislativamente imposti) prodotta dal condominio nel corso del giudizio, dato che atteneva alla fase esecutiva di una deliberazione comunque inficiata ab origine.
Impugnata dal condominio, la decisione è stata riformata dalla Corte di appello di Roma, che con sentenza del 4 marzo 1998 ha respinto l'originaria domanda proposta dagli attori, osservando (per quanto ancora rileva in questa sede): - in adesione alla giurisprudenza di legittimità, vanno considerate valide le deliberazioni di trasformazione degli impianti di riscaldamento da condominiali in unifamiliari, anche se non siano accompagnate dal progetto e dalla relazione tecnica, che sono necessari soltanto in sede di attuazione;
- il termine "abbandono", impiegato nel verbale assembleare, indica appunto la suddetta "trasformazione", in conformità con la previsione dell'ordine del giorno, contenente un implicito riferimento alla legge n. 10 del 1991. Contro tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione AN RI, IR UC e IO BE, in base a due motivi. Il condominio ha resistito con controricorso e ha presentato una memoria difensiva. IO ER e IV, BE (nei cui confronti è stato integrato il contraddittorio, come era stato disposto da questa Corte all'esito della precedente udienza) non hanno svolto attività difensiva nel giudizio di legittimità. MOTIVI DELLA DECISIONE
In quanto proposto da IO BE, che non aveva partecipato ai giudizi di merito e nulla ha dedotto in ordine a una sua qualità che lo legittimi a impugnare la sentenza di appello, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in accoglimento dell'eccezione formulata in tal senso dalla parte resistente. I due motivi addotti a sostegno del ricorso sono strettamente connessi e quindi possono essere presi in esame congiuntamente, poiché in entrambi viene ribadita la tesi della nullità della deliberazione condominiale in questione, in quanto: non contiene alcun riferimento alla finalità del risparmio energetico e al modo di conseguirlo;
è stata adottata in mancanza del prescritto progetto e della relazione tecnica, necessari per consentire ai singoli la manifestazione di una "volontà consapevole" circa la corrispondenza della decisione allo scopo della legge n. 10 del 1991; è stata attuata autonomamente da alcuni condomini, senza che neppure in fase esecutiva fosse stato redatto un progetto unitario da sottoporre all'approvazione dell'autorità e altresì senza che fosse stata presentata la denuncia di inizio dei lavori;
ha avuto per oggetto il semplice "abbandono" dell'impianto centralizzato, avulso da ogni esigenza di contenimento delle spese, sicché ha dato luogo a una non consentita innovazione voluttuaria.
Nessuna di tali doglianze può essere accolta.
Quelle in diritto contrastano con la costante giurisprudenza di questa Corte (Cass. 26 maggio 1999 n. 5117, 11 febbraio 1999 n. 1165, 1 luglio 1997 n. 5843), secondo cui "la delibera condominiale di trasformazione dell'impianto centralizzato di riscaldamento in impianti unifamiliari a gas, ai sensi dell'art. 26, 2^ comma, L. 9 gennaio 1991, n. 10, in relazione all'art. 8, 1^ comma, lett. g),
stessa legge, assunta a maggioranza delle quote millesimali, è valida anche se non accompagnata dal progetto di opere corredato dalla relazione tecnica di conformità di cui all'art. 28, 1^ comma, legge stessa, attenendo tale progetto alla successiva fase di esecuzione della delibera assembleare". Nè vi è ragione di discostarsi da questo principio, al quale i ricorrenti si limitano a opporre che la "cosa...ha dell'assurdo": risulta, infatti, pienamente aderente alle norme in considerazione, che nell'ambito delle operazioni di trasformazione degli impianti di riscaldamento, destinate al risparmio di energia, distinguono una fase deliberativa "interna" (attinente ai rapporti tra i condomini, disciplinati in deroga al disposto dell'art. 1120 cod. civ.) da una esecutiva "esterna" (relativa ai successivi provvedimenti di competenza della pubblica amministrazione) e solo per la seconda impongono gli adempimenti di cui si tratta.
Quanto poi alle censure in fatto, va rilevato che nessuna contestazione è stata mossa dai ricorrenti a ciò che il giudice di secondo grado ha motivatamente argomentato, per escludere che l'assemblea condominiale fosse stata chiamata a deliberare su una innovazione voluttuaria, anziché ai sensi della legge citata: a questa faceva implicito riferimento il termine "trasformazione", impiegato nell'ordine del giorno, sicché non si era deciso soltanto di "abbandonare" l'impianto centralizzato, ma di sostituirlo con altri unifamiliari, allo scopo di limitare i consumi. Infine, in ordine agli eventi successivi all'adozione della deliberazione in oggetto, è sufficiente osservare, come del resto già aveva fatto il Tribunale, che la materia del contendere in questo giudizio è limitata alla validità in sè della deliberazione impugnata dagli attori e non si estende alla legittimità dei comportamenti successivi del condominio o dei suoi componenti. Dichiarato inammissibile relativamente a IO BE, il ricorso viene pertanto rigettato con riguardo a AN RI e IR UC, con conseguente condanna di tutti i ricorrenti in solido al rimborso delle spese del giudizio di cassazione sostenute dal resistente, che si liquidano nella misura precisata nel dispositivo.
DISPOSITIV
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, in quanto proposto da IO BE;
lo rigetta, in quanto proposto da AN RI e IR UC;
condanna tutti i ricorrenti in solido a rimborsare al resistente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in lire 377.700 uguale ad euro 195.07, oltre a lire 3.000.000 pari a euro 1549.37 per onorari.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2002