Cass. civ., sez. II, sentenza 29/01/2002, n. 1166
CASS
Sentenza 29 gennaio 2002

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La delibera condominiale di trasformazione dell'impianto centralizzato di riscaldamento in impianti unifamiliari, ai sensi dell'art. 26, comma secondo, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, in relazione all'art. 8, lett. g), della stessa legge, assunta a maggioranza delle quote millesimali, è valida anche se non accompagnata dal progetto delle opere corredato dalla relazione tecnica di conformità di cui all'art. 28, comma primo, della stessa legge, attenendo tale progetto alla successiva fase di esecuzione della delibera. Le suddette norme, nell'ambito delle operazioni di trasformazione degli impianti di riscaldamento destinate al risparmio di energia, distinguono infatti una fase deliberativa "interna" (attinente ai rapporti tra i condomini, disciplinati in deroga al disposto dell'art. 1120 cod. civ.) da una fase esecutiva "esterna" (relativa ai successivi provvedimenti di competenza della pubblica amministrazione), e solo per quest'ultima impongono gli adempimenti in argomento.

Commentario1

  • 1Cambia la maggioranza per le delibere assembleari in tema di contenimento del consumo energetico
    Edoardo Riccio · https://www.filodiritto.com/ · 22 luglio 2009

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 29/01/2002, n. 1166
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1166
Data del deposito : 29 gennaio 2002

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