Sentenza 28 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 28/03/2001, n. 4523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4523 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2001 |
Testo completo
IN N04523/0 1 REPUBBLICA T LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Propriet Acquisto SEZIONE SECONDA CIVILE titors originario- La Accessione - Usweepione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: breve Dott. NZ CALFAPIETRA - Presidente R.G. N. 3053/99 Cron. 9730 Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere Rep. 1559 Dott. Enrico SPAGNA MUSSO Consigliere - Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere Ud.18/01/01 Dott. Sergio DEL CORE Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ex life domiciliato in ROMA D'AURIA DOMENICO, elettivamente PZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di 3000 dall'avvocato VITALE CIRO, giusta 28 MAR 200! CASSAZIONE, difeso delega in atti;
ricorrente CANCELLERIA contro exleke RE RA, elettivamente domiciliato in ROMA PZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della Corte di Cassazione, difeso dall'avvocato RAFFAELE PENTANGELO, giusta delega in atti;
2001 - controricorrente 79 avverso la sentenza n. 382/98 della Corte d'Appello di -1- NAPOLI, depositata il 24/02/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/01 dal Consigliere Dott. Sergio DEL CORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NZ MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- : Svolgimento del processo Con citazione del 1° agosto 1979 OL AP, SC AP e NZ AG lamentarono che IO D'UR, nel costruire un fabbricato, aveva rimosso una noria di proprietà comune e occupato illegittimamente una superficie di circa 110 metri quadrati del fondo di proprietà di OL AP. Convennero pertanto in giudizio, avanti al Tribunale di Napoli, il D'UR per sentirlo condannare a ripristinare la noria, demolire la parte della costruzione realizzata sul suolo di proprietà di OL AP e rilasciare le aree di terreno illegittimamente occupate. Il D'UR contrastò le avverse pretese eccependo di essere estraneo alla demolizione della noria, peraltro decisa di comune accordo circa trenta anni addietro, di avere occupato le due fasce di terreno controverse con il pieno consenso dei proprietari in cambio di altra porzione di fondo, in modo da consentire l'allineamento dei confini, e, comunque, di averle usucapite. Tanto premesso, chiese il rigetto della domanda, e, in via riconvenzionale gradata, la condanna degli attori AP SC e AP OL a restituire quella parte di suolo ceduta loro oltre venti anni addietro. Nel corso del giudizio di primo grado, deceduto il convenuto IO D'UR, si costituì OM D'UR nella qualità di donatario dei beni già di proprietà del padre, riportandosi alle richieste formulate dal suo dante causa. Con sentenza depositata il 30 novembre 1995, il Tribunale di Torre Annunziata, in parziale accoglimento della domanda attorea e della riconvenzionale, condannò il D'UR a restituire a OL AP 180 metri quadrati occupati con la costruzione e quest'ultimo a restituire a sua volta al . .. ... . I 2 D'UR 60 metri quadrati di terreno. Dichiarò, tra l'altro, inammissibile la domanda riconvenzionale di accessione invertita perché tardivamente formulata e l'eccezione di usucapione in quanto del tutto sfornita di supporto probatorio e sostanzialmente abbandonata nel corso del giudizio. La sentenza, impugnata dal D'UR, venne confermata dalla Corte d'appello di Napoli. Nella parte tuttora rilevante ha osservato la corte partenopea che sulla domanda riconvenzionale di accessione invertita tardivamente proposta non era stato accettato il contraddittorio, poiché i difensori delle controparti si erano al contrario espressamente opposti alla sua trattazione, contrastandola nel merito solo in via dichiaratamente gradata. Del tutto sfornita di prova era rimasta poi l'eccezione riconvenzionale di usucapione, essendosi il D'UR limitato a produrre la licenza di costruzione rilasciatagli nel febbraio 1961, prestando poi acquiescenza al provvedimento di rigetto di una prova per testi articolata in primo grado. Ricorre per cassazione il D'UR. Resiste con controricorso SC AP. Motivi della decisione Il ricorso svolge sostanzialmente due censure. Con la prima si deduce violazione dell'art. 938 c.c. nonché omessa e insufficiente motivazione per avere la corte territoriale dichiarato inammissibile e rigettato nel merito la domanda riconvenzionale di accessione invertita della quale invece ricorrevano tutti i presupposti fattuali e giuridici richiesti dalla citata disposizione di legge. Il motivo, esposto in maniera poco perspicua, è totalmente infondato 3 poiché non tiene conto che, al pari del tribunale, la corte del merito ha anzitutto dichiarato inammissibile la domanda non proposta dal convenuto nella prima comparsa di costituzione e risposta perché su di essa non era stato espressamente accettato il contraddittorio. Di tale assunto, corretto in punto di diritto (vedi Cass. Sez. un. 22 maggio 1996, n.4712), la corte ha dato ampia e convincente giustificazione rilevando come i difensori delle altre parti in causa, lungi dall'accettare espressamente il contraddittorio sulla domanda nuova, avessero immediatamente dichiarato di opporvisi, reiterando in seguito tale opposizione e contrastando la tardiva pretesa nel merito solo in via di dichiarato subordine. Contro tale ratio decidendi, in grado da sola di sostenere la statuizione impugnata, il ricorrente si limita ad affermare, in termini 1 apodittici, che la domanda “era stata proposta nei modi e termini di legge e quindi tempestiva". L'accertata irritualità della pretesa, rende irrilevante e quindi assorbe ogni considerazione in ordine alla doglianza relativa alla seconda ratio decidendi, basata sulla insussistenza nella specie dei presupposti fattuali e giuridici dell'istituto dell'accessione invertita. Con la seconda censura viene ascritto alla corte del merito di non avere considerato che la porzione di terreno su cui nel 1961 venne eretta la costruzione era stata già usucapita in quanto posseduta dal dante causa del ricorrente sin dal 1926. La doglianza è palesemente inammissibile contenendo una questione nuova. Mai invero nei precedenti gradi del giudizio di merito il ricorrente dedusse a sostegno della sollevata eccezione di usucapione l'esercizio di un possesso continuo e pacifico della porzione di terreno protrattosi per un ventennio. Ha invece specificamente dedotto e tentato di provare il maturarsi della usucapione decennale sul rilievo di aver ricevuto in buona fede il terreno dal legittimo proprietario intenzionato a venderglielo. E una tale eccezione la corte napoletana ha motivatamente respinto non essendo stati neanche prospettati i presupposti all'uopo richiesti dall'art. 1159 c.c. (ea sunt titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà e trascrizione di detto titolo). Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese di questo grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in lire109000 oltre a lire 3.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2001 Il Consigliere estensore Il Presidente Dott. Sergio Del Core Dott. NZ Galfapietra fergio del love IL CANCELLIERE C1 Valena Weri hooos 290000 28 MAR. 2001 Agenzia delle Entrate Iscritto a ruolo il 23.06-11 Ufficio di Roma 2 Art. n.