Sentenza 11 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/05/2001, n. 6559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6559 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA $ mi6 5 5 9 7 0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto Lavoro Composta dagli Dott. Rosario 'DE MUSIS Presidente R.G.N. 2877/99 Cron.14738 GUGLIELMUCCI Dott. Corrado Rel. Consigliere Dott. Paolo STILE Consigliere Rep. Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere Ud.22/02/01 Consigliere Dott. Raffaele DI LELLA - ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: CO NN IA, elettivamente domiciliata in ROMA 41 presso lo studioVIA FRANCESCO DE SANCTIS dell'avvocato PETTI GIAMPAOLO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2001 rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS 885 CARLO, DI LULLO MICHELE, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta -1- delega in calce alla copia notificata del ricorso - resistente con mandato avverso la sentenza n. 28/98 del Tribunale di FORLI', depositata il 20/03/98 R.G.N. 610/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/02/01 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. -2- RITENUTO IN FATTO che la sign. NN MI nei cui confronti l'INPS aveva avanzato una richiesta di ripetizione di somme indebitamente corrispotele per integrazione al minimo per gli anni 88,98,90,91 ha, con ricorso del 6.5.93, adito il Pretore di Forlì ✓ perche accertasse l'infodatezza della pretesa dell'istituto previdenziale essendo lo stesso incorso in errore nel corrispondele le somme stesse;
che il suddetto giudice, con sentenza del 20.9.94, ha rigettato la domanda;
che la sua decisione è stata confermata dal Tribunale di Forlì, con sentenza del - 20.3.98, che ha ritenuto inapplicabile l'art.52 1.88/89 per insussistenza di errore da parte dell'INPS: che la sign. MI chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da un unico motivo;
RITENUTO IN DIRITTO - che la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.52 1.88/89 in relazione alla sentenza della Corte Cost. n.166/96 ed art. 1 comma 260 1.166/96 e contesta al Tribunale l'insussistenza dell'errore da parte dell'INPS lamentando, altresì, la mancata applicazione, da parte dello stesso, dello ius superveniens " introdotto dalla predetta legge n.662/96 trattandosi di somme corrisposte per periodi anteriori al 1996 per le quali il diritto alla ripetizione da parte dell'INPS è . subordinato all'accertamento del limite reddituale dell'assicurato ai fini IRPEF per il 1995; che tale ultimo profilo di censura è rispondente al consolidato indirizzo di questa Corte (S.U. 30/2000); che il ricorso va pertanto accolto e la sentenza cassata con rinvio ad altro giudice il quale si atterrà alla predetta regola.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso cassa e rinvia anche per le spese alla Corte d'Appello di Bologna. Roma 22 febbraio 2001 Il Consigliere es. Corrado Gugliel Il Presidente Розного be luis Shill IL CANCELLIERE I Depositato in Cancelleria D A , S S oggi, 11 MAG 2001 O A L 0 3 T 1 L , 3 . O A 5 T B IL CANCELLIERE S R I . E A D P ' N S L A I L 3 T N E S 7 G - D O 8 O I P - S 1 A M N I 1 D E E S A E , I D O G A E R G T T O E S N I T L E T G S I E E R A R I L D L E O D V