Sentenza 4 luglio 2000
Massime • 1
In tema di determinazione del giudice competente per l'esecuzione di una sentenza di condanna, non si rende sufficente, ai fini dell'applicazione dell'art. 665, comma quarto, cod. proc. pen., il fatto che vi sia coesistenza di più sentenze a carico di una stessa persona, essendo invece necessaria, a tal fine, una pluralità di provvedimenti di giudici diversi, dai quali derivi la stessa questione da delibare in sede esecutiva. Ne discende che, quando, pur nella sussistenza di giudicati emessi da diversi giudici, sorga questione concernente l'esecuzione di uno solo di essi per fatto non incidente in modo assoluto sull'esecutività degli altri, va applicata la disciplina di cui all'art. 665 cod. proc. pen., secondo cui competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento è il giudice che lo ha deliberato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/07/2000, n. 4825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4825 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI MARIO Presidente del 4/7/2000
1. Dott. FABBRI GIANVITTORE Consigliere SENTENZA
2. Dott. MOCALI PIERO " N. 4825
3. Dott. CAMPO STEFANO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. MARCHESE ANTONIO " N. 14696/2000
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul conflitto di competenza sollevato da:
TRIB. SALERNO - CONFLITTO
nel procedimento a carico di:
1) IN GI n. il 25.09.1953
sentita la relazione svolta dal consigliere Dr. CAMPO STEFANO sentite le conclusioni del P.G. Dr. Giovanni PALOMBARINI, il quale chiede dichiararsi la competenza del Tribunale di Como;
O S S E R V A:
1. A seguito di istanza avanzata da IN SE, diretta ad ottenere la cancellazione dal certificato del casellario giudiziale del reato di contrabbando giudicato con sentenza in data 24.10.1984 del Tribunale di Salerno e di quello di emissione di assegni a vuoto di cui al decreto penale di condanna emesso in data 30.1.1978 dal Pretore di Menaggio, il Tribunale di Como, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la prima delle sopra indicate richieste e disponeva, in relazione alla seconda, previa declaratoria della propria incompetenza, la trasmissione degli atti al Tribunale di Salerno, dichiarato competente a provvedere, poiché, concernendo la questione proposta dall'istante l'esecutività del titolo (mancata notifica del decreto di citazione a giudizio e dell'estratto contumaciale), il giudice dell'esecuzione, a norma dell'art. 665 co. 4^ c.p.p., era da individuare nel Tribunale di Salerno, la cui sentenza di condanna era divenuta irrevocabile per ultima (decreto di condanna del Pretore di Menaggio irrevocabile il 27.2.1978; sentenza del Tribunale di Salerno irrevocabile il 20.1.1986).
2. Con ordinanza in data 3 dicembre 1999 il Tribunale di Salerno, ritenutosi incompetente, solleva a conflitto e trasmetteva gli atti, per la sua risoluzione, alla Corte di cassazione, rilevando che nella specie non era applicabile il quarto comma dell'art. 665 c.p.p. dal momento che l'ambito di applicabilità di detta norma riguarda l'ipotesi che dai diversi giudicati sorga la medesima questione di esecuzione e non quella in cui, come nella specie, pur in presenza di diversi giudicati la questione da risolvere in sede esecutiva concerneva soltanto uno di essi.
3. Il conflitto, ammissibile in rito a norma del secondo comma dell'art. 28 c.p.p. rientrando i contrasti insorti tra giudici dell'esecuzione tra i casi analoghi di cui alla citata norma (cfr., tra le tante, Sez. I, 20.2.1990, confi. in proc. Ruta), va risolto nel senso indicato dal Tribunale di Salerno.
Invero, questa Corte ha più volte affermato (cfr., Sez. I, 30.5.1991, confi. in proc. Iannuzzi;
idem, 22.10.1990, confi. in proc. Bustielli, idem, 8.11.1990, confi. in proc. Azzolin;
idem, 3.2.1992, confi. in proc. Santini) che in tema di determinazione del giudice competente per l'esecuzione di una sentenza di condanna il disposto dell'art. 665 co. 4^ c.p.p. non trova applicazione per la sola ragione che vi sia coesistenza di più sentenze a carico di una stessa persona, essendo invece necessaria a tale fine una pluralità di provvedimenti di giudici diversi, dai quali derivi la stessa questione da delibare in sede esecutiva. Ne discende che quando, pur nella sussistenza di più giudicati emessi da diversi giudici, sorga questione concernente l'esecuzione di uno solo di essi per questione non incidente in modo assoluto sull'esecutività degli altri, va applicata la disciplina di cui al primo comma dell'art. 665 c.p.p., secondo cui competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento è il giudice che lo ha deliberato.
Tale risultando la situazione sottoposta all'esame di questa Corte, deve dichiararsi competente a decidere sull'istanza in questione il Tribunale di Como, in funzione di giudice dell'esecuzione, poiché il contenuto della richiesta che ha dato causa al conflitto di competenza ha rilievo soltanto sull'esecutività del decreto penale di condanna emesso Pretore di Menaggio, ufficio giudiziario abolito dall'art. 1 d.lg. 19. 2. 1998 n. 51 e le cui competenze spettano oggi al Tribunale di Como, e non su quella delle altre sentenze, divenute successivamente irrevocabili, emesse a carico del Molinari.
P. Q. M.
Dichiara la competenza del Tribunale di Como, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 4 luglio 2000.
Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2000