Sentenza 10 maggio 1999
Massime • 1
Dall'art.314, comma 4, cod.proc.pen., in base al quale il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione è escluso per quella parte della custodia cautelare che sia computata ai fini della determinazione della pena, può dedursi anche il principio contrario, e cioè che chi ha ottenuto la riparazione non può ottenere anche la fungibilità in relazione allo stesso periodo di ingiusta detenzione. Infatti, ove così non fosse, si determinerebbe una violazione del principio di uguaglianza, in quanto, a parità di situazioni,verrebbero a stabilirsi trattamenti differenziati tra chi, avendo ottenuto la fungibilità, non potrebbe ottenere la riparazione e chi, avendo ottenuto la riparazione, avrebbe diritto anche alla fungibilità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/05/1999, n. 3488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3488 |
| Data del deposito : | 10 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Torquato Gemelli Presidente del 10.5.1999.
1. Dott. Camillo Losana Consigliere SENTENZA
2. Dott. Severo Chieffi Consigliere N. 3488
3. Dott. Antonio Marchese Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Angelo Vancheri Consigliere N. 3000/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
- RS SE, nato il [...],
avverso l'ordinanza emessa il 26 ottobre 1998 dalla Corte di appello di Reggio Calabria;
- Sentita la relazione del consigliere Dott. Antonio Marchese;
- Lette le conclusioni del Pubblico ministero con le quali si chiede il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
- Considerato in
FATTO
Con ordinanza del 26 ottobre 1998, la Corte di appello di Reggio Calabria, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di SE ER diretta ad ottenere la declaratoria di fungibilità di un periodo di carcerazione, sofferta in custodia cautelare, in relazione alla quale era intervenuta sentenza definitiva di assoluzione.
In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto non accoglibile la richiesta avendo l'istante già ottenuto, in relazione al suddetto periodo, l'indennizzo per ingiusta detenzione, con la conseguenza che, stabilendo l'art. 314.4 cod. proc. pen. la preclusione, per chi ha ottenuto la fungibilità di un periodo di custodia cautelare ingiustamente sofferto, ad ottenere, per il medesimo periodo, anche l'indennizzo per ingiusta detenzione, allo stesso modo doveva valere, ed era applicabile nella specie, il principio contrario secondo cui, chi ha ottenuto l'indennizzo non può poi chiedere la fungibilità per il medesimo periodo. Avverso tale decisione, l'ER ha proposto il ricorso per cassazione che viene ora alla cognizione di questa Corte. - Osserva in
DIRITTO
Con i motivi di impugnazione, il ricorrente denuncia l'erronea applicazione degli artt. 314 e 657 cod. proc. pen., nonché l'illogicità della motivazione, facendo rilevare che non sempre è possibile per l'interessato operare la scelta fra l'uno o l'altro beneficio, dal momento che, per la richiesta dell'indennizzo per ingiusta detenzione è fissato un termine di decadenza di diciotto mesi, mentre, successivamente a tale termine, potrebbe divenire irrevocabile una sentenza di condanna per fatti anteriori all'ingiusta detenzione, onde non potrebbe in realtà parlarsi di una libera scelta, da parte dell'interessato, tra le due misure riparatorie di un'ingiusta detenzione, sicché, quanto meno nei casi in cui la sentenza di condanna sia divenuta irrevocabile dopo la scadenza del termine per chiedere l'indennizzo, non dovrebbe operare la preclusione affermata dalla Corte di appello.
Le censure sono infondate.
Ed invero, dispone l'art. 314.4 cod. proc. pen. che "Il diritto alla riparazione è escluso per quella parte della custodia cautelare che sia computata ai fini della determinazione della misura di una pena..." Orbene, da tale norma, anche se non v'è espressa previsione del contrario principio, e cioè che chi ha ottenuto la riparazione non può ottenere anche la fungibilità in relazione allo stesso periodo di ingiusta detenzione, deve comunque dedursi che v'è incompatibilità fra le due misure, entrambe riparatorie. Infatti, se si aderisse all'opposta interpretazione verrebbe violato il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost. perché si avrebbero, a parità di situazioni, trattamenti differenziati fra chi, avendo ottenuto la fungibilità, non potrebbe ottenere la riparazione e chi, avendo ottenuto la riparazione, avrebbe diritto anche alla fungibilità.
Del resto, non si deve dimenticare che il provvedimento con il quale viene riconosciuto il diritto alla riparazione, essendo impugnabile con ricorso per cassazione (art. 646.3, richiamato, insieme a tutte le norme che disciplinano il procedimento per la riparazione dell'errore giudiziario, dall'art. 315.3 cod. proc. pen.), passa in giudicato e, non essendo soggetto a revisione, non può essere revocato. Il che vuol dire che, dopo aver ottenuto la riparazione, neppure rinunciando alla stessa o restituendo il relativo importo è possibile ottenere la fungibilità. Peraltro, il termine di decadenza fissato per l'esercizio del diritto alla riparazione sta semplicemente a significare che, solo nel corso di tale termine, l'interessato ha la facoltà di scegliere l'una o l'altra misura riparatoria e che, alla scadenza, tale facoltà viene meno.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 10 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 1999