Sentenza 3 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/06/2002, n. 8030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8030 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2002 |
Testo completo
Aula 'B' 0 8 0 30/ 02 ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA REPUBBLICA IT O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-9-79 N. 533 RTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 14753/99 Dott. Salvatore SENESE Consigliere Cron. 22042 Dott. Giovanni PRESTIPINO Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Consigliere Rep. Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Ud. 04/02/02 Rel. Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO ha pronunciato la seguente S E N TENZA sul ricorso proposto da: LA MA, elettivamente domiciliata in ROMA presso lo studio dell'avvocatoP.ZZA MAZZINI 27, ANTONIO PELLEGRINI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE LEONE, giusta delega in atti;
Ab ricorrente - contro in persona del legale CASA CURA SANT'ANNA, rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA E. Q. VISCONTI 20, presso lo studio dell'avvocato MARIO ANTONINI, rappresentato e difeso ANDRONICO, giusta delega in .2002 dall'avvocato FRANCESCO 537 atti;
-1- - controricorrente la sentenza n. 802/98 del Tribunale di avverso TRAPANI, depositata il 23/11/98 - R.G. N. 520/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/02/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
udito l'Avvocato PELLEGRINI per delega LEONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -- -2- R.G. n. Svolgimento del processo La sig.ra GI AU, prospettando vizi di motivazione e violazione di legge, ricorre per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Trapani, meglio descritta in epigrafe che, riformando quella del Pretore di Erice, ha respinto la sua domanda di reintegrazione nel po- sto di lavoro in seguito al licenziamento per giusta causa ingiuntole dalla Casa di cura San- t'Anna di Trapani per aver sottratto nel novembre 1995 alcuni pezzi di formaggio e delle fet- te biscottate, di cui aveva la disponibilità, quale cuoca. In particolare, la sentenza impugnata ha argomentato che, essendo stata provata la sottrazio- ne dei prodotti alimentari, la mancanza, integrante il delitto di furto che denota la malafede della dipendente, rivestiva, indipendentemente dal danno economico, una gravità tale che rendeva insufficiente qualsiasi altra sanzione "per l'idoneità della mancanza stessa a far ve- nire meno l'elemento fiduciario" insito nel rapporto di lavoro. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente, denunciando la violazione e falsa applica- zione dell'art. 2119, cod.civ., in relazione all'art. 1 della legge n. 604/66, adduce che non è vero che essa volesse rubare la merce perché, secondo la testimonianza del tutto trascurata dal Tribunale di tale Bonfanti, addetta all'amministrazione della Casa di cura tra l'ottobre e il dicembre 1995, era stato consentito ad alcuni dipendenti, tra cui lei stessa, di usufruire e ac- quistare prodotti destinati al consumo, provvedendo successivamente a regolarizzare l'acqui- sto, come aveva dichiarato d'essere disposta a fare secondo quanto deposto da altra teste, il che dimostrava che il licenziamento era privo di giusta causa, non potendo essere venuto meno il rapporto fiduciario, apprezzato secondo le indicazioni delle sentenze di questa Corte - Con il secondo mezzo la AU prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2106, cod.civ., in relazione all'art. 7 della 1. n. 300/70 e vizi di motivazione, non avendo il Tribunale fatto alcuna valutazione di proporzionalità tra infrazione e sanzione Infine, con la terza censura, parte ricorrente, premesso di non aver mai subito, sin dall'as- sunzione avvenuta nel 1971, alcun provvedimento disciplinare, lamenta l'omessa motivazio- ne della sentenza che ha affermato "dogmaticamente" l'adeguatezza della sanzione applicata. Nel controricorso la Casa di cura, riprodotti gli atti salienti dei precedenti gradi di giudizio, ipotizza l'inammissibilità del ricorso avversario, inducendo esso apprezzamenti diretti a sot- toporre alla Corte la rivalutazione del fatto giudicato. M 3 I tre motivi di ricorso possono essere opportunamente esaminati congiuntamente. Essi meritano di essere condivisi avendo il Tribunale trascurato di prendere in considerazio- ne, anche per svalutarne eventualmente il significato, a fronte del restante materiale istrutto- rio, le testimonianze, riprodotte nell'esposizione del primo motivo, di segno opposto rispetto al convincimento che pervade la sentenza, della Bonfanti, addetta all'amministrazione all'e- poca della vicenda, secondo cui "qualche dipendente della clinica.. (tra cui la AU) ..aveva ottenuto il permesso di usufruire e successivamente acquistare prodotti destinati al consumo interno della Clinica" e della Figuccio, che segnalò la "spontanea" proposta della collega al dr. Figuccio (omonimo della teste, ma non parente, come si ricava dal controri- corso della Casa di cura- pg. 6, ultimo periodo) di pagare gli alimenti, oggetto dell'incolpa- zione. In effetti, la scheletrica esposizione della sentenza rispetto ai termini della vicenda emersa dall'istruttoria:"gli alimenti sottratti sono stati rinvenuti per puro caso all'interno della borsa della AU...(che) non appena scoperta si è dichiarata pronta alla restituzione della merce" si traduce in una motivazione apparente perché non consente di apprezzare, profilo di una seppur succinta illustrazione delle ragioni del giudizio, la ricostruzion concrete modalità dell'accaduto sia in relazione alla verificazione fattuale della fattispe che il Tribunale definisce reato consumato (v. sentenza, pg. 7, 2° rigo), sia a fronted cessivo vaglio di adeguatezza del licenziamento per giusta causa, quale sanzione dis appropriata rispetto al fatto (non tanto contestato, quanto piuttosto) ricostruito sulta l'indagine istruttoria espletata. Alla Corte d'appello di Palermo è, pertanto, devoluta la compiuta ricostruzione della vicenda e la sua rivalutazione complessiva, nonché la regolamentazione delle spese di questa fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese alla Corte d'appello di Palermo. Così deciso in Roma il 4 febbraio 2002 Il Consigliere es Il Presidente chete pr IL CANCELLIERE Q Depositato in Cancelleria oggi, -3 GIU, 2002 4 IL CANCELLIERE Самсо