CASS
Sentenza 17 maggio 2023
Sentenza 17 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/05/2023, n. 20953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20953 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA su ricorso proposto da: NO UC nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
udito il Pubblico Ministero, in persona dei Sostituto Procuratore Gen. ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorso. udito il difensore del ricorrente NO UC avvocato PORCELLI ANGELA, dei ' ..ore• di ROMA che, dopo aver illustrato i punti salienti del ricorso, chiede l'annullaci -R.9 , 10 della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 4 Num. 20953 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 03/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Roma, pronunciando nei confronti dell'odierno ricor- rente LU AN, con sentenza del 23/6/2021 confermava la sentenza emessa in data 9/7/2020 dal Tribunale di Roma, appellata dall'imputato. Il Tribunale di Roma, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, aveva dichiarato l'odierno ricorrente colpevole del reato di cui all'art. 73 co. 5 DPR 309/90, com- messo in Roma il 4/4/2018 condannandolo alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 1500 di multa, con doppi benefici di legge, confisca e distruzione dello stu pefacente nonché confisca del denaro. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione a mezza del proprio difensore di fiducia, AN LU, deducendo i motivi di seguito ernia,- dati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto clair ' 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: Con un primo motivo si deduce vizio motivazionale e violazione dell'art. 603 cod. proc. pen., lamentando il rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria ,"73: l'audizione dei testi ER, UC e AC, la cui escussione era stata am- messa in primo grado in sede di apertura del dibattimento e poi revocata all'udienza del 9/7/2020. Si precisa in ricorso che la revoca dell'ordinanza ammissiva del mezzo strut- tonoo avveniva, nonostante la regolare citazione dei testi per due volte, perché non vi era prova dell'avvenuta ricezione della stessa. Ritiene il ricorrente che il giudice di primo grado avrebbe dovuto, ai fine di salvaguardare i diritti dell'imputato, concedere una terza possibilità alla -73 onerandola di eseguire una ricerca anagrafica. Sul punto, invece, la corte n, ap- pello ha condiviso la decisione di primo grado ed ha negato la rinnovazione sui presupposto della ritenuta sufficienza del materiaie probatorio acquisito. Vengono evidenziate in ricorso le ragioni per le quali sarebbe stata necess l'escussione della prova richiesta, fornendo una dettagliata analisi del mzulezzHr probatorio acquisito e delle circostanze che era necessario acclarare. In particolare, si precisa, che a differenza di quanto affermato nell'impugtu-ìta sentenza, la difesa non ha mai contestato l'identificazione del FA e l'incontro tra lo stesso e il AN, ma piuttosto l'avvenuta cessione dello stupefacente in cambio di denaro, dai momento che nemmeno gli operanti erano stati in grado di riferire con certezza che si trattasse di sostanza stupefacente. Nulla avrebbe motivato sul punto la sentenza impugnata, così come nulla rebbe sulla lamentata diversa descrizione dello spacciatore fornita dall'acnuii - ente rispetto a quella fornita dagli operanti. Si rileva, ancora, in relazione alle :iichiarazioni del FA, che non appare sufficiente ia motivazione fornita dalla carte di appello per ritenere inatten , ibiie a dichiarazione fornita prima della ritrattazione e attendibile quella successiva. Anzi proprio la prima versione, relativa all'esistenza di un debito di gioco veiso il AN, costituisce un valido motivo per accusarlo ingiustamente di un graie reato, a differenza di quanto ritenuto nell'impugnato provvedimento. In relazione alla sostanza contenuta nel vano contatore, infine, si evicleiniia che la motivazione non coglierebbe la circostanza fondamentale cleiV,accessf.: - dello stesso vano da parte di chiunque. Sui punto i testi indicati dalla difesa, presenti durante l'intervento degii ope- ranti, avrebbero potuto riferire sulla distanza rispetto al punto di osservazione degli operanti e sulla posizione rispetto all'androne del palazzo. Con un secondo motivo si deduce vizio di motivazione in punto di avvenuta affermazione di penale responsabilità dell'imputato nonostante l'insufficienza ciegh elementi acquisiti. Nella motivazione dell'impugnata sentenza sarebbe evidente l'asseiiriza aie - menti di prova sull'effettiva cessione della sostanza stupefacente. Non provata viene ritenuta anche la riconducibilita della sostara nel vano contatore, aperto e accessibile a tutti, ai AN. Si sottolinea che nessuna perquisizione domiciliare veniva svelta a ca• dell'imputato e della nonna dello stesso che abitava nel palazzo, al fine di ve:,:—.are se disponesse degli strumenti tipici degli spacciatori. Così come nessun accertamento veniva svolto sull'utenza telefonica che ac quirente riferiva di aver contattato per l'acquisto. Il ricorrente definisce il passaggio motivazionale sulla riconducibilità della so- stanza rinvenuta all'imputato una mera formula di stile. Con un terzo motivo, erroneamente indicato come quarto, si deduce viola- zione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen. Ci si duole dell'avvenuta conferma della pena inflitta in primo grado, rane stante i'eccessività e il superamento del minimo edittale, senza riconoscimeli - , delle attenuanti generiche. Non si ritiene condivisibile l'affermazione che l'entità della pena sarebbe wu- stificata dal luogo di consumazione del reato e dai quantitativo. Ci si duole, inoltre, della mancata indicazione degli elementi a sostegno da a serimento dei AN come piccolo spacciatore di strada in un contesto crirninak - di spaccio organizzato. Si sottolinea, ancora, che se il numero di dosi ricavabiie, circa j40, è 'iato ritenuto, fin dall'inizio, indicativo di una minima o modesta pericolosità, riconew....., bile all'ipotesi prevista da comma 5°, la corte distrettuale avrebbe dovuto rigoro- samente motivare le ragioni per cui non è stato applicato il minimo edittale previ- sto dalla stessa norma. Si contesta la mancata applicazione delle attenuanti generiche, senza ade- guata motivazione, tanto più che l'imputato era incensurato. Con un quarto motivo, erroneamente indicato come quinto, si deduce vizio di motivazione in relazione alla mancata revoca della confisca della somma di de- naro in sequestro. Si rileva che la somma sequestrata è pari ad C 115,00 a fronte di una cessione del valore di C 20,00, pertanto [mancherebbe ii nesso e.ziologico tra l'attivite contestata e la somma di denaro in sequestro. Si richiama sul punto la sentenza di questa Se.,zione n. 3436 de 14/11/201 Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, disponendo e stituzione del denaro in sequestro all'avente diritto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. 1! ricorso è inammissibile, in quanto il ricorrente, non senza evocare in larga misura censure in fatto non proponibili in questa sede, si è nella sostanza limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntual- mente esaminate e disattese con motivazione dei tutto coerente e adeguata, senza in alcun modo sottoporle ad autonoma e argomentata confutazione. Ed jO. orma: pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debb2, essere ritenuto inarnrnissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi CO pro- ducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice vame, dovendosi gli stessi considerare non spe.cifici. La mancanza di spooi te de l motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa cnn -ie indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le rí.igiciTH mentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'ii ( zione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni dei . censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione senso Sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Carinavacciuolo non mass.; corif. Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012 , Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 dei 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 d& 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693). E, ancora di recente, questa Corte di legittimità ha ribadito ce ì - sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con ran- dello e motivatamente respinti in secondo grado. sia per l'insindacadWtà dHe lutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la 4 delle doglianze che, così prospettate, s , lo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n 44382 del 18/7/2014, Cariale e . -2Lr:, 260608). Per contro, l'impianto argomentativo dei provvedimento impugnato aHT)a, puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere bile l'iter logico-giuridico seguito dai giudice e perciò a superare io scrutino ci: legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame le deduzioni dife:nsive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di or-ezzarnenti di fatto non qualificabili in termini c.. 4 contraddittorietà o di man cute iliogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità. 2. In relazione al primo profilo di doglianza, la Corte di appello ha congrue- mente motivato aderendo alle conclusioni del primo giudice sulla decretare decadenza della prova testimoniale non ravvisando i presupposti per una rinnova- zione istruttoria. Va ricordato e qui ribadito che, in terna di decadenza dalla prova .testirrion&e. questa Corte ha espresso tre diversi orentamenti. Il primo, più rigoroso, secondo cui la mancata citazione dei testimoni già dm - messi dal giudice comporta la decadenza della parte dalla prova, poiché il teri per la citazione dei testimoni è inserito in una sequenza procedimentale che '')o ammette ritardi o rinvii dovuti alla mera negligenza delle parti ed ha, pertanto, natura perentoria (Sez. 4, n. 31541 del 13/10/2020, Mame, Rv. 279758; conf„ Sez. 6, n. 594 del 21/11/2017, dep. 2018, Marsilio, Rv. 271939; Sez. 5 „ n. 20502. del 14/01/2019, Mangiapane, Rv. 275529). In altre pronunce, si è invece affermato che !a mancata citazione dei teste per l'udienza non comporta la decadenza della parte richiedente dalla prova, salvo che quest'ultima sia superflua o la nuova autorizzazione alla citazione per un'udie „in successiva comporti il ritardo della decisione (Sez. 4, n. 48303 del 27/09/2017, Sotomaior, Rv. 271143; conf. Sez. 2, n. 21788 del 4/10/2018, dep. 2019, Pore- derici„ Rv. 275593; Sez. 3, n. 13507 dei 18/2/2010, Rv. 246604). Più recentemente, si è anche affermato che la mancata citazione dei teste per l'udienza non comporta l'automatica decadenza della parte richiedente dalla n: ma consente a! giudice di valutare se, per la superfluità della testimorHaen-, il ritardo che comporterebbe per la decisione, debba dichiararsi la decadenza d cii parte dalla prova, ovvero differire l'aud:zione del teste oià ammesso ad un'l(i -j:?ri successiva. (Sez. 6, n. 33163 del 03/11/2020, C., Rv. 279922 che, in apolicazone del principio, ha ritenuto legittima la decisione de! giudice di merito quale non aveva revocato l'ordinanza ammiss va della prova dei testi del pubblico ininisero, 5 non citati, sui rilievo che gli stessi av• ebbero potuto essere escussi all'udienza successiva, già fissata per il giorno seguente). Orbene, anche a voler aderire a tele ultimo e meno rigoroso orientamento permane comunque in capo al giudice un potere di valutazione discrezionale in ordine alla non superfluità della prova rispetto al momento processuale in cui ci si trova che, come ricorda il provvedimento impugnato a pag. 3, risulta corretta- mente esercitato. Quanto al diniego di rinnovazione della prova in appello, la Corte capito;
ii,,, ha dato atto (cfr. pag. 3) di non ritenere necessario l'esame degli ulteriori testi proposti. Ciò nel solco nel solco della giurisprudenza di questa Corte di legLtfrn che ha, in più occasioni, evidenziato la natura eccezionale dell'istituto e rinnovazione dibattimentale di cui all'art.603 cod. proc. pen. riten conseguentemente, che ad esso possa farsi ricorso, su richiesta di parte o d'ufficio, solamente quando il giudice lo ritenga indispensabile ai fini del decidere„ non potendolo fare allo stato degli atti (Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014 deo. 2015, Di Vincenzo, Rv. 261556; Sez.2, n.41808 del 27/09/2013, Mongiardo, P.v. 25696801; Sez.2, n.3458 dei 1/12/2005, dep. 2006, Di Gloria, Rv. 23339101) precisando, altresì, che, considerata tale natura, una motivazione specifica è richiesta solo nel caso in cui il giudice disponga ia rinnovazione, poiché in tal cose deve rendere conto del corretto uso del potere discrezionale derivante claia acquisita consapevolezza di non poter decidere allo stato degli atti, mentre in caso di rigetto è ammessa anche una motivazione implicita, ricavabile dalla stesse struttura argomentativa posta a sostegno della pronuncia di merito, nella quale sia evidenziata la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in senso positivo o negativo sulla responsabilità, con la conseguente mancanza di nec- di rinnovare il dibattimento (Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013, dep.2014, Copp , Rv. 25989301; Sez. 6, n. 30774 del 16/07/2013, Trecca, Rv. 25774101; Se;
n n.24294 del 07/04/2010, D.S.B., Rv. 24787201; Sez. 4, n. 47095 del 2/12/7039, Rv. 245996; Sez. 2, n. 41808 del 27/9/2013, Mongiardo, Rv. 256968). 3. Quanto alla doglianza sull'assenza di motivazione rispetto ai rilievi difensivi circa la diversa descrizione dell'imputato fatta dal FA e dagli operanti, io Corte capitolino ha logicamente evidenziato che lo stesso AN ha ammesso di aver sentito telefonicamente e di averlo incontrato per presunto debito di gioco. Nessun dubbio, pertanto può esservi sull'identificazione del AN e circostanza che lo stesso fosse l'autore dello scambio intercettato dagli operanti. L'oggetto dello scambio è stato ammesso dal FA e confermato dal hnee- nimento nei vano della scala da cui proveniva il AN della sostanze cente impacchettata in maniera identica a quella ceduta. Sufficiente appare la motivazione resa sull'entità della pena e sulla del denaro, tenuto conto che, oltre la detenzione a fine di spaccio, è stata cciie stata la cessione (cfr. sul punto pag. 4 della sentenza impugnata dove si evdcczc che "la confisca è stata correttamente disposta ex art. 240 c.p. accertata la perti nenzialità della somma sequestrata con il reato, non come sostenuto dalla ciesa ex art. 12 sexies DPR. 356/92). 4. Essendo i ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod, proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi bilità (Corte Cost. sent. n. 186 dei 13.6.2000), alla condanna del ricorrente ai pagamento delle spese dei procedimento consegue quella al pagamento dea - -,w-t- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ii ricorrente al pagamento d' - " -- spese processuali e della somma di euro tremiia in favore della cassa cie!e- - cn mende. Così deciso in Roma il 3 maggio 2023 Il Co igliere est sore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
udito il Pubblico Ministero, in persona dei Sostituto Procuratore Gen. ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorso. udito il difensore del ricorrente NO UC avvocato PORCELLI ANGELA, dei ' ..ore• di ROMA che, dopo aver illustrato i punti salienti del ricorso, chiede l'annullaci -R.9 , 10 della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 4 Num. 20953 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 03/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Roma, pronunciando nei confronti dell'odierno ricor- rente LU AN, con sentenza del 23/6/2021 confermava la sentenza emessa in data 9/7/2020 dal Tribunale di Roma, appellata dall'imputato. Il Tribunale di Roma, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, aveva dichiarato l'odierno ricorrente colpevole del reato di cui all'art. 73 co. 5 DPR 309/90, com- messo in Roma il 4/4/2018 condannandolo alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 1500 di multa, con doppi benefici di legge, confisca e distruzione dello stu pefacente nonché confisca del denaro. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione a mezza del proprio difensore di fiducia, AN LU, deducendo i motivi di seguito ernia,- dati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto clair ' 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: Con un primo motivo si deduce vizio motivazionale e violazione dell'art. 603 cod. proc. pen., lamentando il rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria ,"73: l'audizione dei testi ER, UC e AC, la cui escussione era stata am- messa in primo grado in sede di apertura del dibattimento e poi revocata all'udienza del 9/7/2020. Si precisa in ricorso che la revoca dell'ordinanza ammissiva del mezzo strut- tonoo avveniva, nonostante la regolare citazione dei testi per due volte, perché non vi era prova dell'avvenuta ricezione della stessa. Ritiene il ricorrente che il giudice di primo grado avrebbe dovuto, ai fine di salvaguardare i diritti dell'imputato, concedere una terza possibilità alla -73 onerandola di eseguire una ricerca anagrafica. Sul punto, invece, la corte n, ap- pello ha condiviso la decisione di primo grado ed ha negato la rinnovazione sui presupposto della ritenuta sufficienza del materiaie probatorio acquisito. Vengono evidenziate in ricorso le ragioni per le quali sarebbe stata necess l'escussione della prova richiesta, fornendo una dettagliata analisi del mzulezzHr probatorio acquisito e delle circostanze che era necessario acclarare. In particolare, si precisa, che a differenza di quanto affermato nell'impugtu-ìta sentenza, la difesa non ha mai contestato l'identificazione del FA e l'incontro tra lo stesso e il AN, ma piuttosto l'avvenuta cessione dello stupefacente in cambio di denaro, dai momento che nemmeno gli operanti erano stati in grado di riferire con certezza che si trattasse di sostanza stupefacente. Nulla avrebbe motivato sul punto la sentenza impugnata, così come nulla rebbe sulla lamentata diversa descrizione dello spacciatore fornita dall'acnuii - ente rispetto a quella fornita dagli operanti. Si rileva, ancora, in relazione alle :iichiarazioni del FA, che non appare sufficiente ia motivazione fornita dalla carte di appello per ritenere inatten , ibiie a dichiarazione fornita prima della ritrattazione e attendibile quella successiva. Anzi proprio la prima versione, relativa all'esistenza di un debito di gioco veiso il AN, costituisce un valido motivo per accusarlo ingiustamente di un graie reato, a differenza di quanto ritenuto nell'impugnato provvedimento. In relazione alla sostanza contenuta nel vano contatore, infine, si evicleiniia che la motivazione non coglierebbe la circostanza fondamentale cleiV,accessf.: - dello stesso vano da parte di chiunque. Sui punto i testi indicati dalla difesa, presenti durante l'intervento degii ope- ranti, avrebbero potuto riferire sulla distanza rispetto al punto di osservazione degli operanti e sulla posizione rispetto all'androne del palazzo. Con un secondo motivo si deduce vizio di motivazione in punto di avvenuta affermazione di penale responsabilità dell'imputato nonostante l'insufficienza ciegh elementi acquisiti. Nella motivazione dell'impugnata sentenza sarebbe evidente l'asseiiriza aie - menti di prova sull'effettiva cessione della sostanza stupefacente. Non provata viene ritenuta anche la riconducibilita della sostara nel vano contatore, aperto e accessibile a tutti, ai AN. Si sottolinea che nessuna perquisizione domiciliare veniva svelta a ca• dell'imputato e della nonna dello stesso che abitava nel palazzo, al fine di ve:,:—.are se disponesse degli strumenti tipici degli spacciatori. Così come nessun accertamento veniva svolto sull'utenza telefonica che ac quirente riferiva di aver contattato per l'acquisto. Il ricorrente definisce il passaggio motivazionale sulla riconducibilità della so- stanza rinvenuta all'imputato una mera formula di stile. Con un terzo motivo, erroneamente indicato come quarto, si deduce viola- zione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen. Ci si duole dell'avvenuta conferma della pena inflitta in primo grado, rane stante i'eccessività e il superamento del minimo edittale, senza riconoscimeli - , delle attenuanti generiche. Non si ritiene condivisibile l'affermazione che l'entità della pena sarebbe wu- stificata dal luogo di consumazione del reato e dai quantitativo. Ci si duole, inoltre, della mancata indicazione degli elementi a sostegno da a serimento dei AN come piccolo spacciatore di strada in un contesto crirninak - di spaccio organizzato. Si sottolinea, ancora, che se il numero di dosi ricavabiie, circa j40, è 'iato ritenuto, fin dall'inizio, indicativo di una minima o modesta pericolosità, riconew....., bile all'ipotesi prevista da comma 5°, la corte distrettuale avrebbe dovuto rigoro- samente motivare le ragioni per cui non è stato applicato il minimo edittale previ- sto dalla stessa norma. Si contesta la mancata applicazione delle attenuanti generiche, senza ade- guata motivazione, tanto più che l'imputato era incensurato. Con un quarto motivo, erroneamente indicato come quinto, si deduce vizio di motivazione in relazione alla mancata revoca della confisca della somma di de- naro in sequestro. Si rileva che la somma sequestrata è pari ad C 115,00 a fronte di una cessione del valore di C 20,00, pertanto [mancherebbe ii nesso e.ziologico tra l'attivite contestata e la somma di denaro in sequestro. Si richiama sul punto la sentenza di questa Se.,zione n. 3436 de 14/11/201 Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, disponendo e stituzione del denaro in sequestro all'avente diritto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. 1! ricorso è inammissibile, in quanto il ricorrente, non senza evocare in larga misura censure in fatto non proponibili in questa sede, si è nella sostanza limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntual- mente esaminate e disattese con motivazione dei tutto coerente e adeguata, senza in alcun modo sottoporle ad autonoma e argomentata confutazione. Ed jO. orma: pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debb2, essere ritenuto inarnrnissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi CO pro- ducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice vame, dovendosi gli stessi considerare non spe.cifici. La mancanza di spooi te de l motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa cnn -ie indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le rí.igiciTH mentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'ii ( zione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni dei . censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione senso Sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Carinavacciuolo non mass.; corif. Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012 , Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 dei 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 d& 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693). E, ancora di recente, questa Corte di legittimità ha ribadito ce ì - sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con ran- dello e motivatamente respinti in secondo grado. sia per l'insindacadWtà dHe lutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la 4 delle doglianze che, così prospettate, s , lo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n 44382 del 18/7/2014, Cariale e . -2Lr:, 260608). Per contro, l'impianto argomentativo dei provvedimento impugnato aHT)a, puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere bile l'iter logico-giuridico seguito dai giudice e perciò a superare io scrutino ci: legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame le deduzioni dife:nsive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di or-ezzarnenti di fatto non qualificabili in termini c.. 4 contraddittorietà o di man cute iliogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità. 2. In relazione al primo profilo di doglianza, la Corte di appello ha congrue- mente motivato aderendo alle conclusioni del primo giudice sulla decretare decadenza della prova testimoniale non ravvisando i presupposti per una rinnova- zione istruttoria. Va ricordato e qui ribadito che, in terna di decadenza dalla prova .testirrion&e. questa Corte ha espresso tre diversi orentamenti. Il primo, più rigoroso, secondo cui la mancata citazione dei testimoni già dm - messi dal giudice comporta la decadenza della parte dalla prova, poiché il teri per la citazione dei testimoni è inserito in una sequenza procedimentale che '')o ammette ritardi o rinvii dovuti alla mera negligenza delle parti ed ha, pertanto, natura perentoria (Sez. 4, n. 31541 del 13/10/2020, Mame, Rv. 279758; conf„ Sez. 6, n. 594 del 21/11/2017, dep. 2018, Marsilio, Rv. 271939; Sez. 5 „ n. 20502. del 14/01/2019, Mangiapane, Rv. 275529). In altre pronunce, si è invece affermato che !a mancata citazione dei teste per l'udienza non comporta la decadenza della parte richiedente dalla prova, salvo che quest'ultima sia superflua o la nuova autorizzazione alla citazione per un'udie „in successiva comporti il ritardo della decisione (Sez. 4, n. 48303 del 27/09/2017, Sotomaior, Rv. 271143; conf. Sez. 2, n. 21788 del 4/10/2018, dep. 2019, Pore- derici„ Rv. 275593; Sez. 3, n. 13507 dei 18/2/2010, Rv. 246604). Più recentemente, si è anche affermato che la mancata citazione dei teste per l'udienza non comporta l'automatica decadenza della parte richiedente dalla n: ma consente a! giudice di valutare se, per la superfluità della testimorHaen-, il ritardo che comporterebbe per la decisione, debba dichiararsi la decadenza d cii parte dalla prova, ovvero differire l'aud:zione del teste oià ammesso ad un'l(i -j:?ri successiva. (Sez. 6, n. 33163 del 03/11/2020, C., Rv. 279922 che, in apolicazone del principio, ha ritenuto legittima la decisione de! giudice di merito quale non aveva revocato l'ordinanza ammiss va della prova dei testi del pubblico ininisero, 5 non citati, sui rilievo che gli stessi av• ebbero potuto essere escussi all'udienza successiva, già fissata per il giorno seguente). Orbene, anche a voler aderire a tele ultimo e meno rigoroso orientamento permane comunque in capo al giudice un potere di valutazione discrezionale in ordine alla non superfluità della prova rispetto al momento processuale in cui ci si trova che, come ricorda il provvedimento impugnato a pag. 3, risulta corretta- mente esercitato. Quanto al diniego di rinnovazione della prova in appello, la Corte capito;
ii,,, ha dato atto (cfr. pag. 3) di non ritenere necessario l'esame degli ulteriori testi proposti. Ciò nel solco nel solco della giurisprudenza di questa Corte di legLtfrn che ha, in più occasioni, evidenziato la natura eccezionale dell'istituto e rinnovazione dibattimentale di cui all'art.603 cod. proc. pen. riten conseguentemente, che ad esso possa farsi ricorso, su richiesta di parte o d'ufficio, solamente quando il giudice lo ritenga indispensabile ai fini del decidere„ non potendolo fare allo stato degli atti (Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014 deo. 2015, Di Vincenzo, Rv. 261556; Sez.2, n.41808 del 27/09/2013, Mongiardo, P.v. 25696801; Sez.2, n.3458 dei 1/12/2005, dep. 2006, Di Gloria, Rv. 23339101) precisando, altresì, che, considerata tale natura, una motivazione specifica è richiesta solo nel caso in cui il giudice disponga ia rinnovazione, poiché in tal cose deve rendere conto del corretto uso del potere discrezionale derivante claia acquisita consapevolezza di non poter decidere allo stato degli atti, mentre in caso di rigetto è ammessa anche una motivazione implicita, ricavabile dalla stesse struttura argomentativa posta a sostegno della pronuncia di merito, nella quale sia evidenziata la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in senso positivo o negativo sulla responsabilità, con la conseguente mancanza di nec- di rinnovare il dibattimento (Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013, dep.2014, Copp , Rv. 25989301; Sez. 6, n. 30774 del 16/07/2013, Trecca, Rv. 25774101; Se;
n n.24294 del 07/04/2010, D.S.B., Rv. 24787201; Sez. 4, n. 47095 del 2/12/7039, Rv. 245996; Sez. 2, n. 41808 del 27/9/2013, Mongiardo, Rv. 256968). 3. Quanto alla doglianza sull'assenza di motivazione rispetto ai rilievi difensivi circa la diversa descrizione dell'imputato fatta dal FA e dagli operanti, io Corte capitolino ha logicamente evidenziato che lo stesso AN ha ammesso di aver sentito telefonicamente e di averlo incontrato per presunto debito di gioco. Nessun dubbio, pertanto può esservi sull'identificazione del AN e circostanza che lo stesso fosse l'autore dello scambio intercettato dagli operanti. L'oggetto dello scambio è stato ammesso dal FA e confermato dal hnee- nimento nei vano della scala da cui proveniva il AN della sostanze cente impacchettata in maniera identica a quella ceduta. Sufficiente appare la motivazione resa sull'entità della pena e sulla del denaro, tenuto conto che, oltre la detenzione a fine di spaccio, è stata cciie stata la cessione (cfr. sul punto pag. 4 della sentenza impugnata dove si evdcczc che "la confisca è stata correttamente disposta ex art. 240 c.p. accertata la perti nenzialità della somma sequestrata con il reato, non come sostenuto dalla ciesa ex art. 12 sexies DPR. 356/92). 4. Essendo i ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod, proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi bilità (Corte Cost. sent. n. 186 dei 13.6.2000), alla condanna del ricorrente ai pagamento delle spese dei procedimento consegue quella al pagamento dea - -,w-t- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ii ricorrente al pagamento d' - " -- spese processuali e della somma di euro tremiia in favore della cassa cie!e- - cn mende. Così deciso in Roma il 3 maggio 2023 Il Co igliere est sore Il Presidente