Sentenza 10 aprile 2007
Massime • 1
È legittima l'acquisizione di verbali di prove (nella specie testimoniali) formati in altro procedimento penale, quando le prove sono state assunte in dibattimento, anche se successivamente all'acquisizione siano state dichiarate inutilizzabili in quel procedimento, in quanto le relative vicende non sono verificabili, né sindacabili da parte del giudice che dispone l'acquisizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/04/2007, n. 22700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22700 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 10/04/2007
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - N. 592
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 28424/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TI LF, N. IL 21.03.1950;
avverso SENTENZA del 3.5.2005 CORE APPELLO di ANCONA;
Visti gli atti la sentenza e il ricorso;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMBROSINI GIANGIULIO;
Udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. MARIO FAVALLI che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore dell'imputato, avv. FRATTARELLI Pietro. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'appello di Ancona con sentenza 3.5.2005 confermava la sentenza 21.7.1999 del Tribunale della stessa città di condanna di LE AL alla pena di anni 2 e mesi 3 di reclusione per il reato di cui all'art. 317 c.p. Il procedimento a carico del LE prende le mosse dalle risultanze di altro procedimento a carico dell'assessore della Regione Marche BE Fabio e altri, nel corso del quale era emerso che il BE e il suo predecessore TI avevano eluso la normativa relativa alla gestione dei fondi statali concessi all'edilizia agevolata,, sostituendo le procedure amministrative con il sistema clientelare e illegale delle "segnalazioni" e del pagamento di somme di denaro, in una parola delle "tangenti".
In tale sistema era inserito il LE, titolare dell'agenzia di intermediazione finanziaria FINCENTROMARCHE, tramite il gestore di un bar (PP Ivano) che vantava amicizie nell'ambito del Partito socialista italiano e in particolare con l'assessore BE. Il compito del LE era quello di contattare le ditte eventualmente interessate e di predisporre la documentazione relativa ai mutui agevolati da richiedere, di segnalarle allo PP che poi girava la richiesta a ND ER, amico dell'assessore BE a cui girava a sua volta le richieste.
I fatti erano provati dalle dichiarazioni confessorie del BE e da quelle del ND, nonché dei titolari delle ditte interessate, e dalle quietanze dei pagamenti rilasciate allo stesso LE. la sentenza impugnata respinge l'eccezione di inutilizzabilita delle dichiarazioni di RR IA e AT EO, acquisite ex art. 238 c.p.p., per la ragione che le prove erano state assunte in dibattimento, acquisite anteriormente alla novella introdotta dalla L. n. 35 del 2000, utilizzate per le contestazioni, valutate in ordine alla attendibilità unitamente agli altri elementi di prova. Inoltre il RR e il NI erano al tempo stesso parti lese e indagati per reato connesso, onde le loro deposizioni erano ammissibili ex art. 197 c.p.p., mentre la pretesa incompatibilità a deporre nella parte autoindiziante non aveva causato alcun aggravamento della loro posizione in quanto l'accusa di corruzione era stata oggetto di archiviazione.
Per quanto concerne il merito, la sentenza rileva che gli imprenditori edili interessati ai contributi regionali (come risulta dalle deposizioni testimoniali) avevano acquisito la convinzione che, per ottenerli, occorreva corrispondere una tangente all'assessore BE, tramite i suoi intermediari tra cui il LE (circostanza confermata dallo stesso BE).
Ricorre la difesa del LE per i seguenti motivi:
1. Violazione dell'art. 191, in relazione all'art. 197 c.p.p., comma 1, lett. a), art. 210 c.p.p., e art. 238 c.p.p., comma 1, per essere stata respinta l'eccezione di inutilizzabilità dei verbali di prova acquisiti in altro procedimento contenenti le dichiarazioni testimoniali di RR, AT e CI.
Quanto al RR e al AT, essi avevano rivestito la qualità di indagati e successivamente la loro posizione era stata archiviata.
2. Difetto di motivazione in ordine alla sussistenza della condotta concussiva. La sentenza impugnata menziona genericamente le dichiarazioni delle persone offese senza fare riferimento a condotte induttive del LE.
3 - 4. Difetto di motivazione in relazione all'attività di intermediazione dell'imputato. Questi non è conosciuto ne' dall'assessore BE, ne' dall'intermediario ND, e ignora l'esistenza di un accordo BE-ND-PP.
Peraltro i corrispettivi ricevuti dal LE riguardano l'attività di intermediazione finanziaria regolarmente fatturata. Manca peraltro la consapevolezza del concorso con il pubblico ufficiale.
5. Difetto di motivazione in ordine alla intermediazione finanziaria finalizzata ad accedere ai mutui agevolati.
6. Violazione dell'art. 317 c.p., sotto il profilo dell'insussistenza dell'elemento materiale del reato, potendosi ravvisare al limite la corruzione impropria susseguente.
7. Difetto di motivazione in ordine alla mancata riduzione massima per l'attenuante di cui all'art. 114 c.p., e alla mancata applicazione del minimo aumento per la continuazione. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'eccezione preliminare di carattere processuale non appare fondata.
L'art. 238 c.p.p., (rimasto inalterato dal momento del processo di primo grado a oggi), consente l'acquisizione di verbali di prove in altro procedimento, se assunte in dibattimento.
A nulla rileva che le prove testimoniali contenute nei verbali acquisiti siano poi state dichiarate inutilizzabili nel processo principale - come segnala la difesa. Infatti, ciò che importa è l'avvenuta assunzione in dibattimento della prova il cui verbale viene acquisito ex art. 238 c.p.p., (Cass. sez. 1^, 8.5.2000, Ambrogio, rv. 216.164), a prescindere dalle vicende del processo principale, che non sono verificabili ne' sindacabili da parte del Giudice che dispone l'acquisizione dei verbali di prova.
2. Peraltro, anche a prescindere dalle contestate acquisizioni dei verbali delle dichiarazioni testimoniali rese in altro procedimento, la sentenza impugnata offre la prova di resistenza, affermando che "la responsabilità dell'imputato non è fondata solo sulle dichiarazioni del RR e del AT, ma su altri ben più pregnanti e decisivi elementi di prova".
3. Con il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo di ricorso la difesa lamenta il difetto di motivazione relativamente alla sussistenza della condotta concussiva in capo al ricorrente, quale soggetto estraneo al concorso di persone nel reato;
alla pretesa attività di intermediario e alla specifica finalità dell'intermediazione.
Le doglianze non sono fondate.
4. La sentenza Impugnata, infatti, rileva che dalle dichiarazioni concordanti degli imprenditori edili operanti sul territorio marchigiano era convinzione acquisita che per ottenere il contributo regionale per l'edilizia residenziale era necessario corrispondere una tangente (in percentuale al contributo ottenuto) all'assessore BE, da cui dipendeva l'inserimento dei nominativi cui assegnarlo. Tale contributo non era richiesto direttamente dall'assessore, ma dai suoi intermediari che profittavano consapevolmente della situazione di illegalità diffusa e attraverso una catena, che aveva come terminale il BE, come penultimo anello il ND, e come intermediari antecedenti lo PP e il LE, veicolavano gli aspiranti al contributo trattenendo ciascuno una percentuale.
5. La decisione impugnata definisce correttamente questo sistema come "concussione ambientale", il cui dato distintivo - secondo la giurisprudenza consolidata - è costituito dai fatto che opera, da entrambe le parti, il riferimento a una sorta di convenzione tacitamente riconosciuta, che il pubblico ufficiale fa valere e che il privato subisce, nel contesto di una comunicazione resa più semplice nella sostanza e più sfumata nelle forme per il fatto di richiamarsi a condotte già "codificate" (Cass., sez. 6^, 19, 1.1998, Pancheri). Ciò non vuoi dire che possa prescindersi da un comportamento costrittivo o induttivo del pubblico ufficiale, ma solo che la condotta costrittiva o induttiva può realizzarsi ed essere colta in comportamenti che, ove mancasse il quadro "ambientale", potrebbero essere ritenuti penalmente irrilevanti Cass., sez, 6^, 13.7.1998, P.M. in proc. Salvi, rv 213,422).
6. Il sistema è attestato non solo da numerose deposizioni testimoniali (rispetto alle quali quelle contestate dalla difesa sotto il profilo processuale, di cui si è detto, sono del tutto marginali), ma è apertamente "confessato" dal ND, dallo PP e dallo stesso BE.
Ora il fatto che vi sia una convergenza assoluta fra numerosissime testimonianze sul sistema illecito, lungi dal non essere probante - come assume la difesa del ricorrente in quanto questi non avrebbe mai avuto contatti diretti con detti testi costituisce la prova schiacciante, riscontrata dalla confessione dei coimputati, del sistema tangentizio che configura la concussione ambientale di cui si è detto. Sistema nel quale il LE si era inserito perfettamente tanto da porre in essere addirittura una attività di intermediazione finanziaria o di consulenza, sotto la quale occultare il comportamento illecito.
7. Il sesto motivo attiene alla qualificazione giuridica del fatto. Si tratta, in ultima analisi, di una censura in fatto, poiché una volta accertata la situazione ambientale in cui l'imputato operava, non si comprende come possa rivalutarsi la condotta delittuosa se non proponendo una interpretazione alternativa dei fatti accertati dalla Corte.
Peraltro il motivo è assolutamente aspecifico, ponendosi come una mera petizione di principio.
8. L'ultimo motivo attiene alla entità della riduzione di pena per la riconosciuta circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p., e all'aumento di pena per la continuazione.
La sentenza impugnata, sia pure concisamente, giustifica il trattamento sanzionatorio con un giudizio squisitamente di merito come tale insindacabile in questa sede essendo esente da vizi logici.
9. In questo quadro il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2007