Cass. pen., sez. I, sentenza 19/12/2018, n. 2154
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Sentenza 19 dicembre 2018

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In tema di procedimento di prevenzione, il tribunale, in presenza di una proposta applicativa di misura personale o patrimoniale, è tenuto a fissare udienza in forma partecipata, ai sensi dell'art. 7, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e non può dichiarare "de plano" l'inammissibilità della proposta per manifesta infondatezza, non risultando applicabile la previsione di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha osservato che il richiamo – in assenza di previsione espressa ed in quanto compatibili - alle disposizioni contenute nell'art. 666 cod. proc. pen., operato dall'art. 7, comma 9, d.lgs. citato, assume una valenza marginale in conseguenza della progressiva assimilazione del procedimento di prevenzione, in cui le parti possono sollecitare l'ammissione di mezzi di prova, al giudizio penale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 19/12/2018, n. 2154
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2154
    Data del deposito : 19 dicembre 2018

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