Sentenza 19 dicembre 2018
Massime • 1
In tema di procedimento di prevenzione, il tribunale, in presenza di una proposta applicativa di misura personale o patrimoniale, è tenuto a fissare udienza in forma partecipata, ai sensi dell'art. 7, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e non può dichiarare "de plano" l'inammissibilità della proposta per manifesta infondatezza, non risultando applicabile la previsione di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha osservato che il richiamo – in assenza di previsione espressa ed in quanto compatibili - alle disposizioni contenute nell'art. 666 cod. proc. pen., operato dall'art. 7, comma 9, d.lgs. citato, assume una valenza marginale in conseguenza della progressiva assimilazione del procedimento di prevenzione, in cui le parti possono sollecitare l'ammissione di mezzi di prova, al giudizio penale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/12/2018, n. 2154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2154 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2018 |
Testo completo
02154-1 9 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: 4866/2018- AN IA SI NI -Presidente Sent. n. sez. CC 19/12/2018 VINCENZO SIANI R.G.N. 30681/2018 STEFANO APRILE -Relatore - RAFFAELLO MA SA CENTONZE ha pronunciato la seguente SEHTOHEA sul ricorso proposto da: P.re. Trib. Genova, in presc. DI NZ NG nato a [...] il [...] avverso il decreto del 13/06/2018 del TRIBUNALE di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MA;
RM lette/sentite le conclusioni del PG R. Ariello, che ha chiesto la Treasuriusione depli atti alla Carte di Appello di Genova pere la Trestacione all giudizio di secouedo prado;
-1- IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Genova, Sezione per le Misure di Prevenzione, con decisione emessa de plano in data 13 giugno 2018 ha dichiarato inammissibile la proposta applicativa di misura di prevenzione (sorveglianza speciale e confisca) presentata dal Pubblico Ministero nei confronti di Di OR NG. La decisione, emessa dal collegio, risulta adottata sul presupposto interpretativo secondo cui la disposizione di legge di cui all'art. 666 co.2 cod.proc.pen. (declaratoria di inammissibilità di una domanda esecutiva per manifesta infondatezza per difetto delle condizioni di legge o per riproposizione di richiesta già rigettata) consentirebbe in virtù del richiamo contenuto, con riserva di compatibilità, al comma 9 dell'art. 7 d.lgs. n.159 del 2011 tale formula terminativa del procedimento di prevenzione di primo grado. In particolare, il Tribunale di Genova osserva che gli elementi di fatto offerti in punto di pericolosità soggettiva risultano essere generici ed anche la ricostruzione patrimoniale è carente.
2. Avverso detto decreto ha proposto atto di appello il Pubblico Ministero territoriale.
2.1 Il presupposto processuale da cui muove l'impugnante è che la decisione, espressa dal Tribunale nelle forme della inammissibilità, abbia natura sostanziale di rigetto, il che rende possibile la proposizione dell'atto di appello, nel merito. Non si esamina il contenuto dell'atto di appello, posto che ciò non è rilevante per la R7 decisione. Va soltanto evidenziato che l'organo proponente contesta la valutazione di inconsistenza degli elementi, espressa dal Tribunale.
2.2 La Corte di Appello di Genova, stante la previsione di legge di cui all'art. 666 co.6 cod.proc.pen. ha qualificato l'appello come ricorso per cassazione.
3. Il ricorso, così come qualificata la impugnazione dalla Corte di Appello di Genova, è fondato, per le ragioni che seguono.
3.1 In premessa, va evidenziato che la qualificazione dell'atto di impugnazione operata dalla Corte di Appello è corretta, il che impedisce di accogliere la proposta di restituzione degli atti al detto giudice di secondo grado, contenuta nella requisitoria scritta del Procuratore Generale. Ciò perchè il Tribunale della prevenzione non ha emesso - volutamente - una decisione di rigetto (che avrebbe implicato la trattazione del procedimento, non potendo simile decisione essere emessa senza previo contraddittorio in udienza partecipata) ma una decisione di inammissibilità della proposta, ritenendo di poter applicare la previsione di legge di cui all'art. 666 co.2 codice di rito. Ed avverso simile tipologia di decisione l'unico mezzo di impugnazione esperibile è il ricorso per cassazione. 2 3.2 Il presupposto interpretativo di ordine processuale su cui si basa la decisione del Tribunale è erroneo. L'atto introduttivo della procedura di prevenzione - proposta applicativa - è infatti del tutto assimilabile ad un atto di esercizio dell'azione penale (qui, di prevenzione), teso ad instaurare un giudizio cognitivo di primo grado che sfocia nella emissione di un provvedimento con natura di sentenza (v. Sez. U n.600 del 29.10.2009, Galdieri, rv 245174 ). Ciò deriva dalla giusdizionalità piena della procedura di prevenzione (tra le molte Corte Cost. n.93 del 2010), trattandosi di applicare, in tesi, misure idonee ad incidere su diritti fondamentali del soggetto destinatario, il che presuppone l'esistenza di un momento di cognizione vera e propria, caratterizzato da eventi probatori e facoltà di interlocuzione delle parti. L'ambito camerale di trattazione del procedimento, salva la richiesta di trattazione in udienza pubblica proveniente dall'interessato, non consente in altre parole - di - assimilare il «giudizio» di prevenzione di primo grado ad un incidente di tipo esecutivo, come già segnalato dalla Corte Costituzionale nella citata pronunzia del 2010, nel cui ambito argomentativo si è evidenziato che (..) le osservazioni della Corte di Strasburgo colgono, d'altro canto, le specifiche peculiarità del procedimento di prevenzione, che valgono a differenziarlo da un complesso di altre procedure camerali. Si tratta, cioè, di un RM procedimento all'esito del quale il giudice è chiamato ad esprimere un giudizio di merito, idoneo ad incidere in modo diretto, definitivo e sostanziale su beni dell'individuo costituzionalmente tutelati, quali la libertà personale (art. 13, primo comma, Cost.) e il patrimonio (quest'ultimo, tra l'altro, aggredito in modo normalmente "massiccio" e in componenti di particolare rilievo, come del resto nel procedimento a quo), nonché la stessa libertà di iniziativa economica, incisa dalle misure anche gravemente "inabilitanti" previste a carico del soggetto cui è applicata la misura di prevenzione (in particolare, dall'art. 10 della legge n. 575 del 1965). Il che conferisce specifico risalto alle esigenze alla cui soddisfazione il principio di pubblicità delle udienze è preordinato [..]. Tale tendenza di progressiva assimilazione nelle forme - del procedimento di - prevenzione al «giudizio» penale di primo grado è, peraltro, manifestata con particolare evidenza dagli interventi legislativi realizzati con legge n.161 del 2017, nel cui ambito si è formalizzata la facoltà delle parti di sollecitare l'ammissione di mezzi di prova (art. 7 co.4 bis del d.lgs. n.159 del 2011) a conferma ulteriore della natura cognitiva della procedura e del necessario rispetto di alcuni canoni fondamentali del giudizio, tra cui il diritto alla prova.
3.3 Ciò posto, va affermato che il riferimento all'articolo 666 del codice di rito contenuto nella previsione di legge di cui al comma 9 dell'art. 7 d.lgs. n.159 del 2011, già espresso con doppia riserva, di assenza di previsione regolatrice tipica in sede di prevenzione e di 3 compatibilità (per quanto non espressamente previsto dal presente decreto. si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 666) assume valenza del tutto marginale, data la accresciuta normativizzazione di numerosi segmenti del procedimento di prevenzione e, soprattutto, data la siderale distanza 'sistematica' tra le procedure di tipo esecutivo (governate, in via generale, dall'articolo 666 cod. proc.pen.) e il «giudizio» di prevenzione, avente - come si è detto natura cognitiva. - In particolare, in rapporto alle conseguenze della «instaurazione» di un procedimento di prevenzione da parte di uno dei soggetti titolari del potere di promuoverlo, è del tutto da escludersi l'esistenza del potere del Tribunale di dichiarare la inammissibilità della proposta per manifesta infondatezza, come è avvenuto nel caso in esame. Ciò perchè da un lato la previsione di cui all'art. 666 co.2 cod.proc.pen., come più volte chiarito da questa Corte di legittimità, va applicata anche nei casi di procedure - esecutive in senso proprio Isolo ove l'apprezzamento dell'assenza dei presupposti di legge non involga valutazioni di merito e, dunque, di consistenza dimostrativa degli argomenti introdotti, e soprattutto perchè la disciplina tipica delle procedure di prevenzione impone, a seguito del deposito di una proposta, la fissazione di udienza partecipata (art. 7 co.2 del d.lgs. n.159 del 2011), nel cui ambito le parti (ivi compresa Ry l'accusa) hanno facoltà di introdurre prove a sostegno delle proprie ipotesi ricostruttive (art. 7 co.4 bis, in precedenza citato). Il riconoscimento formale di tale diritto alla prova ha indubbie ricadute sullo sviluppo del contraddittorio, dato che lo stesso organo dell'accusa ha facoltà di introdurre elementi ulteriori rispetto ai contenuti documentali della proposta. La trattazione del procedimento principale, in forma partecipata, è dunque prevista senza alternative di sorta, il che in una con la natura di sentenza della decisione terminativa - (che pure resta nominalmente un decreto) esclude il ricorso alla particolare previsione di legge di cui all'art. 666 co.2 cod. proc.pen., in sede di esame di una proposta applicativa. Tali conclusioni, peraltro, non sono contraddette dalla avvenuta previsione - art. 20 co.2 del d.lgs. n. 159 del 2011 di un potere di interlocuzione preliminare tra l'organo proponente ed il Tribunale della prevenzione, lì dove sia stata depositata una richiesta di sequestro. -Tale potere, infatti, riguarda una fase incidentale e di regola antecedente alla formale instaurazione del contraddittorio con il destinatario della misura ed è stato introdotto al fine di consentire al Tribunale di selezionare, tramite una sollecitazione al completamento delle indagini patrimoniali, le possibili ipotesi di intervento patrimoniale (potendosi disporre, in luogo del sequestro, le diverse misure della amministrazione giudiziaria o del controllo giudiziario) . La deformalizzazione di tale fase incidentale non esplica alcun effetto sulla successiva attività che il Tribunale, in presenza di una proposta applicativa, è 4 tenuto a compiere nel procedimento principale, rappresentata dalla fissazione di udienza partecipata, per le ragioni sinora esposte. Va pertanto disposto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Tribunale, come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Genova per la decisione sulla istanza di applicazione delle misure di prevenzione proposte nei confronti del Di OR. Così deciso il 19 dicembre 2018 Il Consigliere estensore Il Presidente Francesco Maria Silvio Bonito Raffaello Magi Bouil DEPOSITATA IN CANCELLERIA 17 GEN 2019 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 5