Sentenza 15 ottobre 1998
Massime • 1
Deve essere annullata la sentenza che applichi la pena su richiesta delle parti nel caso in cui la motivazione sulla congruità della sanzione si risolva in una formula di stile, adottata su modulo a stampa, con la quale si affermi apoditticamente che la sanzione "è proporzionata al fatto-reato considerato nella sua globalità", senza alcuna specificazione sulle modalità del fatto stesso e sulla personalità dell'imputato, e che le attenuanti generiche sono concesse per la sola esistenza di un "non grave precedente", senza qualsivoglia considerazione in ordine alle modalità dell'azione e all'ammontare del danno. (Nella specie era stato contestato il reato di peculato per oltre tre miliardi e mezzo di lire e, con le attenuanti generiche, era stata applicata una pena di un anno, otto mesi e giorni venti di reclusione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/10/1998, n. 3105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3105 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg. Camera di consiglio
Dott. Fortunato Pisanti - Presidente del 15.10.1998
Dott. Francesco Romano - Consigliere SENTENZA
Dott. Giangiulio Ambrosini - Consigliere N.3105
Dott. Ugo Luigi Scelfo - Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Giorgio Colla - Consigliere N.15690/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal P.G. presso la Corte d'appello di Messina nel procedimento a carico di UI EN (nato a [...] il [...]),
avverso la sentenza 23.1.1998 del Tribunale di Patti, Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso,
Udita la relazione del Consigliere dott. Giangiulio Ambrosini;
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, che ha concluso per l'annullamento dell'impugnata sentenza, Letta la memoria del difensore dell'imputato, avv. Giuseppe Liuzzo, FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Patti con sentenza 23.1.1988 applicava a UI EN ex art. 444 c.p.p. la pena di anni uno, mesi 8 e gg. 20 di reclusione per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 314 c.p. Avverso la sentenza ricorre il P.G. presso la Corte d'appello di Messina chiedendone l'annullamento in assenza del giudizio di congruità della pena (il Tribunale ha usato un modulo prestampato senza riferimento alle modalità del fatto e alla personalità dell'imputato) e di motivazione in ordine alla concessione delle attenuanti generiche.
Il P.G., con requisitoria scritta, chiede l'annullamento dell'impugnata sentenza e la trasmissione degli atti al Tribunale di Patti.
Con memoria successiva il difensore dell'imputato chiede il rigetto del ricorso in quanto, a suo avviso, il giudice deve limitarsi a riferire di avere effettuato la valutazione della congruità della pena, senza necessità di alcuna argomentazione specifica sulla valutazione stessa.
Questa Corte ritiene fondato il ricorso.
Di fronte ad una imputazione di indubbia gravità - quale il concorso in peculato con il sindaco di un Comune da parte di un soggetto che rivestiva la qualità di tesoriere del Comune stesso, con l'appropriazione di somme per oltre tre miliardi e mezzo di lire - una motivazione su modulo prestampato non appare idonea a puntualizzare ne' le modalità del fatto, ne' tanto meno la personalità dell'imputato.
Come è stato affermato dalle Sezioni unite di questa Suprema Corte (15 maggio 1992, Di Benedetto, RV 191.134) le delibazioni in ordine alla congruità della pena patteggiata "debbono essere necessariamente sorrette dalla concisa esposizione dei relativi motivi di fatto e di diritto".
Nel caso in esame la motivazione è del tutto apparente, risolvendosi in una formula di stile relativamente alla congruità della pena, apoditticamente ritenuta "proporzionata al fatto-reato considerato nella sua globalità".
Analogamente la concessione delle attenuanti generiche è ancorata alla esistenza di un "non grave precedente", a prescindere da qualsivoglia considerazione in ordine alle modalità dell'azione e all'ammontare del danno.
Poiché la sentenza di patteggiamento non contiene accertamento di responsabilità l'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Patti per l'ulteriore corso di giustizia.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'impugnata sentenza e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Patti per l'ulteriore corso di giustizia. Così deciso in Roma, il 15 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 25 novembre 1998