Sentenza 4 marzo 2010
Massime • 1
La misura di sicurezza applicata con sentenza dal tribunale per i minorenni cui il G.i.p. abbia trasmesso gli atti ai sensi dell'art. 37, comma terzo, d.P.R. n. 448 del 1988, non è definitiva fino a che nei confronti del destinatario della stessa non sia pronunciata sentenza di condanna irrevocabile. (Fattispecie di misura di sicurezza del ricovero in riformatorio giudiziario da ritenersi provvisoria stante la pendenza dei termini per la presentazione dell'appello avverso la sentenza di condanna).
Commentari • 3
- 1. Art. 225 - Minore imputabilehttps://www.filodiritto.com/
- 2. Art. 223 - Ricovero dei minori in un riformatorio giudiziariohttps://www.filodiritto.com/
- 3. Art. 226 - Minore delinquente abituale, professionale o per tendenzahttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/03/2010, n. 15381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15381 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 04/03/2010
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 412
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 42445/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) A.E.J. nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 15.10.2009 del Tribunale per i Minorenni di Milano;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amoresano Silvio;
sentite le conclusioni del P.G., Dott. Izzo Gioacchino, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al carattere definitivo della misura. OSSERVA
1) Con sentenza in data 22.5.2009 il Tribunale per i Minorenni di Milano, all'esito del giudizio abbreviato, condannava A.E. J., concesse le circostanze attenuanti generiche, applicata la diminuente della minore età e riconosciuta la sussistenza del vizio parziale di mente, con criterio di prevalenza sulla contestata aggravante, alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione per i reati di cui agli artt. 609 bis e 609 ter c.p. in danno di C.L.
(capo a) e agli artt. 609 bis e 609 ter c.p. in danno di G. I. (capo b), unificati sotto il vincolo della continuazione. Con separata ordinanza, in pari data, il medesimo Tribunale applicava, ai sensi degli artt. 36 e 37 c.p.p. Min. e art. 223 c.p., in via provvisoria, ad A.E.J. la misura di sicurezza del riformatorio giudiziario da eseguirsi nelle forme del collocamento in comunità per la durata di anni 1 e mesi 6. Con sentenza del 15.10.2009 il Tribunale per i Minorenni di Milano applicava la misura, già disposta dal GUP in via provvisoria. A conclusione dell'istruttoria, letta la documentazione trasmessa, sentito il prevenuto e gli educatori, riteneva il Tribunale sussistenti gli indici di pericolosità, appropriata la misura applicata in via provvisoria e congrua la durata.
2) Propone ricorso per cassazione A.E.J. per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione al D.P.R. n. 448 del 1998, artt. 37 e 38. Il Tribunale pur richiamando espressamente il D.P.R. n. 448 del 1998, art. 37, disattendendo il tenore letterale della norma ha disposto
(peraltro nella sola parte motiva) l'esecuzione in via definitiva della misura. A norma del D.P.R. n. 448 del 1998, art. 38, il Tribunale, investito dal GIP ai sensi dell'art. 37, può soltanto modificare, revocare o applicare in via provvisoria la misura restrittiva della libertà personale.
Non è consentito, infatti, disporre in via definitiva la misura quando ancora la responsabilità penale non sia stata accertata irrevocabilmente (nel caso di specie pendono ancora i termini per la proposizione dell'appello).
Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto l'esecuzione in via definitiva della misura di sicurezza del riformatorio giudiziario.
3) Il ricorso è fondato.
3.1) Il D.P.R. 23 settembre 1988, n. 448, art. 37, comma 3 stabilisce che "quando applica in via provvisoria una misura di sicurezza, il giudice dispone la trasmissione degli atti al Tribunale per i Minorenni. Allo stesso modo provvede nel caso di rigetto della richiesta del pubblico ministero. La misura cessa di avere effetto decorsi 30 giorni dalla pronuncia senza che abbia avuto inizio il procedimento previsto dall'art. 38". L'art. 38 cit., a sua volta, stabilisce che, nei casi previsti dall'art. 37 il tribunale per i minorenni procede al giudizio sulla pericolosità nelle forme previste dall'art. 678 c.p.p. e decide con sentenza, sentiti il minorenne e l'esercente la potestà dei genitori, l'eventuale affidatario e i servizi indicati nell'articolo 6. Nel corso del procedimento può modificare o revocare la misura applicata a norma dell'art. 37, comma 1 o applicarla in via provvisoria (comma 1). Con la sentenza il Tribunale per i minorenni applica la misura di sicurezza se ricorrono le condizioni previste dall'art. 37 (comma 2). Dalle norme sopra richiamate risulta evidente che il Tribunale esercita una sorta di controllo sul provvedimento del GIP di applicazione o non applicazione della misura. La misura stessa rimane, però, a carattere provvisorio.
Del resto sarebbe in contrasto con i principi stessi in tema di impugnazione ritenere che, in pendenza dell'appello avverso la sentenza con cui è stata disposta la misura di sicurezza, questa diventi "definitiva" a prescindere dall'esito dell'appello medesimo (l'imputato potrebbe essere mandato assolto).
Ne discende che non è ipotizzabile l'esecuzione definitiva di una misura di sicurezza detentiva nei confronti di un soggetto che non sia stato condannato con sentenza irrevocabile.
3.1.1) La sentenza impugnata va, pertanto, annullata nel punto in cui fa riferimento al carattere definitivo della misura di sicurezza del riformatorio giudiziario, applicata nei confronti di A.E. J..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata laddove ha ritenuto il carattere definitivo della misura di sicurezza.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2010