Cass. pen., sez. III, sentenza 04/03/2010, n. 15381
CASS
Sentenza 4 marzo 2010

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La misura di sicurezza applicata con sentenza dal tribunale per i minorenni cui il G.i.p. abbia trasmesso gli atti ai sensi dell'art. 37, comma terzo, d.P.R. n. 448 del 1988, non è definitiva fino a che nei confronti del destinatario della stessa non sia pronunciata sentenza di condanna irrevocabile. (Fattispecie di misura di sicurezza del ricovero in riformatorio giudiziario da ritenersi provvisoria stante la pendenza dei termini per la presentazione dell'appello avverso la sentenza di condanna).

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  • 1Art. 225 - Minore imputabile
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  • 2Art. 223 - Ricovero dei minori in un riformatorio giudiziario
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  • 3Art. 226 - Minore delinquente abituale, professionale o per tendenza
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 04/03/2010, n. 15381
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15381
Data del deposito : 4 marzo 2010

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