Sentenza 23 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/01/2002, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA07 39 /02 IN NOME DEL POPOLO IT. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE G aza wenty Low vii Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 10748/99 Dott. Gaetano NICASTRO - Dott. HE VARRONE Consigliere 2009 Cron. Dott. Renato PERCONTE LICATESE Consigliere .228 Rep. Dott. Francesco TRIFONE · Consigliere Ud. 19/09/01 Dott. Bruno DURANTE Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: 155 per diritti DI IO MA, OC CIRO, OC CONCETTA, 2.2 GEN. 2002 IL CANCELLIERE OC GIORGIO, OC GIOVANNI, OC MASSIMO, OC SAVERIO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ROCCAPORENA 34, presso lo studio dell'avvocato BOURSIER NIUTTA CARLO, difesi dagli avvocati TUCCILLO MARIO, BARBATELLI MAURIZIO, giusta delega in atti;
ricorrenti -
contro
COMUNE DI BARANO D'ISCHIA, in persona del Sindaco 2001 protempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BALDO 1600 DEGLI UBALDI 71, difeso dall'avvocato VINCENZO TERESI, con studio in 80137 NAPOLI VIA FORIA N.9393, giusta delega in atti;
controricorrente -
contro
IS CH, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI PORTA PINCIANA 4, presso 10 studio dell'avvocato MARIO SANTARONI, difeso dall'avvocato GIUSEPPE DI MEGLIO, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 1161/98 della Corte d'Appello di NAPOLI, Sezione prima CIVILE emessa il 27/3/98, depositata il 19/05/98; RG.3507+1238/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/09/01 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, inammissibile Вдишаны l'incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IS HE investì con l'autocarro del Comune di Barano d' Ischia, utilizzato per la raccolta dei rifiuti, OC HE, cagionandone la morte. La moglie del defunto, Di IO MA, ed i figli dello stesso, OC IR, ON, GI, 2 NI, SS e AV, convennero il IS ed il Comune per il risarcimento dei danni innanzi al domanda e, tribunale di Napoli, che accolse la liquidato il danno patrimoniale in lire 120.000.000, quello morale in lire 100.000.000, le spese funerarie in lire 5.000.000, condannò i convenuti al pagamento di complessive lire 184.000.000 con gli interessi dal fatto, previa detrazione della somma versata dalla società assicuratrice (lire 41.000.000). Il IS ed il Comune proposero autonomi gravami, vennero riuniti e, quindi, decisi dalla corte di che appello di Napoli con sentenza resa il 27.3.1998. La Corte dichiarò non dovuta alcuna ulteriore somma, oltre la rendita INAIL, a titolo di danno patrimoniale: in proposito considerò che i danneggiati non avevano fornito elementi che consentissero di liquidare tale voce di danno in una somma maggiore;
Вошкић spiegò che, pur comprendendo il danno risarcibile componenti non coperte dalla menzionata rendita, stante il decesso istantaneo della vittima, l'unica componente concretamente non coperta era il danno morale. Ritenne ancora la corte che la somma di lire 100.000.000, liquidata dai primi giudice per danno morale, fosse comprensiva di rivalutazione ed interessi fino alla data di pubblicazione della sentenza. 3 Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso la Di IO ed i OC;
hanno resistito con controricorso il Comune ed il IS, il quale ha anche proposto ricorso incidentale. MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorsi sono proposti contro la medesima sentenza a norma dell'art. 335 c.p.c., vanno riuniti. e, Il ricorso principale contiene un unico motivo, con il quale, nel denunciarsi violazione degli artt. 10 e SS. D. P. R. 30.6.1965 n. 1124, della L. 26/2 1977 n. 39, degli artt. 2,3,32,38 cost., 2043 C.C., si censura la sentenza impugnata 1) per avere ritenuto in base ad insufficiente valutazione delle risultanze probatorie che il defunto svolgesse la sola attività di operaio- giardinierie;
2) per avere escluso che, ove, come nella Вялом ћ specie, la prestazione dell'INAIL non copra l'intero danno e, particolarmente, quello biologico nelle sue varie estrinsecazioni, quali i rapporti sessuali con l'altro coniuge, il danneggiato possa pretendere dal responsabile il risarcimento della parte non coperta. La prima censura, più che infondata, inammissibile, postulando una rivalutazione delle risultanze probatorie non consentita al giudice di legittimità. In ordine alla seconda censura va rilevato che la 4 giurisprudenza di questa Corte, formatasi a seguito delle sentenze 319/1989, 356/191 ,485/1991 della Corte costituzionale, ha espunto dall'ambito del danno previdenziale, assieme ad altre voci di danno, quello biologico e, pur riconoscendo che la copertura prevista dall'attuale sistema di assicurazione sociale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali non si estende al solo danno patrimoniale in senso stretto, ha escluso che la copertura stessa sia riferibile al danno biologico in considerazione del limite di essa costituito dai riflessi che la menomazione psicofisica ha sull'attitudine lavorativa dell'assicurato (ex plurimis Cass.
6.12.1995 n. 12569: Cass. 25.9.1997 n. 9401; Cass. 15.12.2000 n. 15859). Con la sentenza 27.8.1999 n. 8998, questa Corte ha Вошомы ulteriormente distinto la capacità lavorativa generica, intesa come menomazione potenziale e reddituale inclusa nella lesione della salute, che appartiene alla sfera inviolabile della persona e la cui tutela spetta in via esclusiva al danneggiato, dalla capacità intesa come attitudine al lavoro, la cui menomazione છે causa di perdita da mancato guadagno e dà diritto alle prestazioni INAIL, e ha affermato che la seconda e non pure la prima può formare oggetto di rivalsa da parte dell'ente anzidetto. 5 La conseguenza che ne stata tratta è che la vittima di un incidente stradale, che abbia ottenuto dall'INAIL il risarcimento del solo danno da invalidità temporanea о permanente, e gli eredi о parenti della stessa, ai quali il detto ente abbia risarcito esclusivamente il danno patrimoniale, possono neipretendere direttamente dal responsabile civile e, limiti del massimale di polizza, dal suo assicuratore le altre voci di danno e, tra esse, il danno biologico, senza possibilità di compensazione tra quanto ancora dovuto al danneggiato e quanto rimborsato in sede surrogatoria allo stesso ente (Cass. 10.11.2000 n. 14638; Cass. 15.11.1993 n. 11277). Pur riconoscendo che in linea di principio e Вдишамп coerentemente alla richiamata giurisprudenza la tesi, sulla quale è imperniata la censura, è esatta, va, tuttavia, rilevato che la sentenza impugnata ha escluso che nella specie sia ravvisabile danno biologico per essere stato il decesso contestuale all'evento lesivo e siffatta esclusione non solo non ha formato oggetto di è pienamente aderente al costante impugnazione, ma di questa Corte (ex plurimis Cass. orientamento 20.1.1999 n. 491). La censura è, pertanto, infondata. Il ricorso incidentale non contiene l'esposizione 6 dei fatti e non ne consente la ricostruzione attraverso 10 svolgimento dei motivi, sicchè ai sensi del combinato disposto degli artt. 366, n. 3, e 371, 3° comma, c.p.c. è inammissibile. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale;
dichiara inammissibile il ricorso 1097 129,11 incidentale;
compensa le spese del giudizio di 4567 20,66 cassazione. TOT. 149,77 Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della 806T حصرت terza sezione civile della Corte di cassazione il 155,77 19.9.2001. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Вчино Дигник Depositata in Cancelleria IL CANCELLIERE C1 oggi, i 23.1.02 Gina Casoli IL CANCELLIERE C1 Gina Gasoli CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 1 11.1.2012 serie 4 al n. 1370 versate € 155,77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) 7