Sentenza 15 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/05/2003, n. 7590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7590 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2003 |
Testo completo
: Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 07590/03 LA CORTE Oggetto EZ ONE VOR- Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO Presidente R.G.N. 22499/00 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Cron.16731 Dott. Antonio LAMORGESE Rel. Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO - Consigliere Ud. 05/12/02 Dott. Gabriella COLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: TA SE, IL GA, MO EM, SI SE, LO NE MA, CA OM, VE RU IG IA IA elettivamente domiciliati in ROMA VIALE.MELA= GUE SORO 157 presso lo studio dell'avvocato ANTONIO PELLEGRINI, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
IPOST ISTITUTO POSTELEGRAFONICI;
intimato 2002 avversO la sentenza n. 10066/99 del Tribunale di 5227 MILANO, depositata il 20/11/99 R.G. N. 218/99; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Antonio udienza del 05/12/02 dal LAMORGESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio GIALANELLA che ha concluso per ibilita дее че il rigetto del ricorso;
-2- Svolgimento del processo Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Milano ha rigettato, dopo averne disposto la riunione, gli appelli proposti da PE NT e dagli ricorrenti indicati in epigrafe, tutti ex dipendenti dell'Ente Poste Italiane, avverso le decisioni con le quali il Pretore della stessa città aveva negato le rispettive richieste di pagamento delle differenze dell'indennità di buonuscita, determinata computando l'indennità integrativa speciale nella misura del sessanta per cento, e non come invece aveva fatto l'Istituto, il quale aveva conteggiato l'ottanta per cento della predetta percentuale. Il Tribunale ha ritenuto che la quota integrante la base di determinazione dell'indennità di buonuscita ex art. 38 d.P.R. n. 1032 del 1973, riguardi non solo lo stipendio base, ma anche tutte le altre indennità utili per il computo della buonuscita, e che la legge n. 87 del 1994, in base alla quale deve a tal fine essere calcolata anche l'indennità integrativa speciale nella misura del sessanta per cento, si è limitata a dare attuazione alla pronuncia in materia della Corte Costituzionale (sentenza 19 maggio 1993 n. 243, dichiarativa della illegittimità delle varie disposizioni dettate per l'impiego pubblico nella parte in cui non prevedevano, per i trattamenti di fine rapporto, meccanismi legislativi di computo dell'indennità integrativa speciale), allargando la base di computo della buonuscita, ma senza incidere sulla predetta quota dell'ottanta per cento. Con la conseguenza che pure la ulteriore voce dell'indennità speciale, nella misura prevista del sessanta per cento, deve subire, al pari delle altre voci, la riduzione del venti per cento. Avverso la pronuncia del Tribunale, il NT e gli altri litisconsorti hanno proposto ricorso per cassazione, con due motivi. NT e altri c. Ipost L'IPOST, a cui il ricorso è stato notificato dapprima presso l'Avvocatura Distrettuale di Stato e quindi, a seguito dell'ordinanza di questa Corte di rinnovazione della notificazione, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, non ha svolto alcuna attività difensiva. Motivi della decisione Rileva preliminarmente la Corte l'inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse di GI TR, mancando in atti la procura speciale al difensore. Passando all'esame del ricorso proposto dagli altri ricorrenti, il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento alla legge n. 71 del 1994 art. 1 e al d.P.R. 1032 del 1973 e all'art. 12 disp. della legge in generale, e deduce che per il rinvio, fatto dalla prima norma denunciata, in tema di trattamento di quiescenza del personale dell'allora Ente Poste alle disposizioni di legge previste per il personale statale, dal complesso di norme costituito dagli artt. 3 e 38 d.P.R. 1032 del 1973, dall'art. 2 legge n. 75 del 1980 e dall'art. 1 della legge n. 87 del 1994 non può dedursi, diversamente da quanto ha stabilito la sentenza impugnata, che la indennità integrativa speciale debba essere computata, ai fini della indennità di buonuscita, secondo la percentuale riduttiva prevista per lo stipendio e gli altri elementi retributivi. Assume che il legislatore, in base al dato testuale dell'art. 1 della citata legge 87/94, ha inteso tenere conto soltanto della quota predeterminata del sessanta per cento, così da aggiungerla alla base di calcolo già elaborata sul fondamento della normativa previgente. Il secondo motivo denuncia "Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.) in riferimento alla legge n. 71 del 1994 art. 1 e al d.P.R. 1032 del 1973. Omessa insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.) in riferimento NT e altri c. Ipost all'erroneo apprezzamento dei criteri di considerazione di base di calcolo e base contributiva. Contrarietà ai principi costituzionali e violazione del principio di ragionevolezza”. Sostiene che erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto l'utilizzazione da parte del legislatore dei concetti di "base contributiva” e di "base di calcolo" senza alcuna distinzione, trovando il primo, invece, una precisa definizione normativa con riferimento al settore del pubblico impiego e costituendo l'elemento unico per il computo dei contributi previdenziali durante lo svolgimento del rapporto, e in definitiva uno dei vari elementi della base di calcolo, il quale ha contenuto più ampio. Aggiunge che prevedendo l'art. 2 della legge n. 87 del 1994 il versamento del contributo previdenziale sulla quota dell'indennità integrativa speciale, ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita deve rilevare la medesima quota sulla quale è dovuta la contribuzione. Diversamente, la conseguenza sarebbe logicamente inaccettabile e determinerebbe, si sottolinea in ricorso, una sperequazione con riferimento al settore del parastato, in cui la percentuale di indennità integrativa speciale soggetta a contribuzione obbligatoria è identica a quella inserita nella base di calcolo dell'indennità di anzianità. I due motivi, da trattarsi congiuntamente per la connessione delle argomentazioni addotte, sono infondati alla luce della ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte, che in altre controversie aventi ad oggetto la medesima questione dell'interpretazione dell'art. 1 legge, sempre relative a dipendenti delle Poste Italiane, ha affermato il principio di diritto, secondo cui la suddetta disposizione, "nello stabilire l'inclusione dell'indennità integrativa speciale nella base di computo dell'indennità di buonuscita e nel limitare, contestualmente, tale inclusione alla percentuale del sessanta per cento, ha perseguito esclusivamente lo scopo di fissare la misura nella quale il primo dei detti emolumenti è da NT e altri c. Ipost comprendere nel coacervo di quelli destinati a confluire nella base contributiva necessaria alla liquidazione del secondo, non anche ad impedire che la determinazione della consistenza di quest'ultima avvenga mediante applicazione generalizzata a tutte le componenti della base di computo, e quindi anche alla suddetta percentuale dell'indennità integrativa speciale, della falcidia ex d.P.R. n. 1032 del 1973, imposta per giungere alla quantificazione della frazione di indennità di buonuscita riferibile a ciascun anno di servizio" (cfr. oltre alla sentenza 12 ottobre 2000 n. 13624, di cui è stata riportata la massima, le successive decisioni 18 novembre 2000 n. 14836, 27 ottobre 2000 n. 14222, 23 ottobre 2001 n. 13030, 23 marzo 2002 n. 4195, 10 gennaio 2003 n. 246). Analogo principio è stato applicato anche in altre controversie, sulla medesima materia, riguardanti i dipendenti delle Ferrovie dello Stato (24 maggio 2001 n. 7090), e tale orientamento giurisprudenziale deve essere qui ribadito, in quanto il Collegio condivide le persuasive ragioni che lo sostengono. Né i ricorrenti con le censure formulate hanno proposto argomenti ulteriori rispetto a quelli già esaminati e confutati nelle precedenti controversie venute all'esame di questa Corte. Conformemente al suesposto indirizzo ha deciso la sentenza impugnata, per cui essa sfugge alle censure mosse col ricorso. Il ricorso va dunque rigettato. Non si deve, infine, procedere alla regolamentazione delle spese del presente giudizio, non avendo l'Istituto intimato svolto alcuna attività difensiva.
P.q.m.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso quanto a GI TR e rigetta quello proposto dagli altri ricorrenti;
nulla per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2002. NT e altri c. Ipost reaso Il Presidente Jhone Listone laraThe Queve IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria Oggi 1.5 MAG 2003 OL CA 9 9 3 CANCELLIERE NT e altri c. Ipost Il Consigliere est. непошо больногда ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533