Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/06/1999, n. 9928
CASS
Sentenza 10 giugno 1999

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Ai fini della concessione dell'attenuante del ravvedimento operoso di cui all'art. 73, settimo comma, del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, la collaborazione richiesta dalla norma non può concretarsi in vaghi indizi, la cui verifica si dimostri in ogni caso priva di valore. Ed invero, l'attenuante di cui si tratta richiede un comportamento attivo, una collaborazione significativa, cui consegue il raggiungimento di un risultato utile ai fini delle indagini. ( Nella specie la Corte ha ritenuto che non sussistessero gli estremi per la concessione dell'attenuante in parola nella condotta dell'imputato il quale si era limitato a fornire l'indicazione di due numeri telefonici relativi a schede prepagate, senza che le indagini potessero condurre a risultati utili a causa della genericità delle stesse indicazioni).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/06/1999, n. 9928
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9928
    Data del deposito : 10 giugno 1999

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