Sentenza 10 giugno 1999
Massime • 1
Ai fini della concessione dell'attenuante del ravvedimento operoso di cui all'art. 73, settimo comma, del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, la collaborazione richiesta dalla norma non può concretarsi in vaghi indizi, la cui verifica si dimostri in ogni caso priva di valore. Ed invero, l'attenuante di cui si tratta richiede un comportamento attivo, una collaborazione significativa, cui consegue il raggiungimento di un risultato utile ai fini delle indagini. ( Nella specie la Corte ha ritenuto che non sussistessero gli estremi per la concessione dell'attenuante in parola nella condotta dell'imputato il quale si era limitato a fornire l'indicazione di due numeri telefonici relativi a schede prepagate, senza che le indagini potessero condurre a risultati utili a causa della genericità delle stesse indicazioni).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/06/1999, n. 9928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9928 |
| Data del deposito : | 10 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza Pubblica
Dott. Luciano Di Noto Presidente del 10/06/1999
Dott. Giangiulio Ambrosini Consigliere SENTENZA
Dott. Francesco Trifone Consigliere N. 1155
Dott. Antonino Assennato Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Eugenio Amari Consigliere N. 6063/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal difensore (avv. Emanuele Battain) di UI LO DO (nato a [...]-Meta, Colombia, il 5.2.1971);
avverso la sentenza 8.1.1999 della Corte d'appello di Venezia;
Visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Giangiulio Ambrosini;
Udito il parere del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Vincenzo Geraci, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'appello di Venezia con sentenza 8.1.1999, in parziale riforma della sentenza 17.7.1998 del gip del Tribunale della stessa città, riduceva la pena inflitta a UI LOs DO per il reato di cui all'art. 73 d.p.r. 309/90 ad anni 4, mesi 10 e giorni 20 di reclusione e lire 40.000.000 di multa.
Il UI era stato sorpreso all'arrivo all'aereoporto di Tessera in possesso di 119 ovuli contenenti complessivamente cocaina pura del peso di gr. 591,581, scoperti a seguito di esame radiografico e di evacuazione degli stessi dall'intestino. L'imputato non aveva contestato il possesso dello stupefacente, giustificando il trasporto dello stesso come prezzo di un debito pregresso e fornendo indicazioni circa due numeri telefonici cui doveva indirizzarsi per la consegna della droga al momento del suo arrivo in Italia. La Corte di merito aveva ritenuto l'insussistenza dell'attenuante speciale invocata in assenza di risultati effettivi in ordine alle utenze indicate dall'imputato, che escludevano la "collaborazione" richiesta dalla norma premiale, nonché dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p.. Ricorre la difesa dell'imputato per violazione di legge e difetto di motivazione relativamente al diniego di concessione delle circostanze attenuanti (speciale o comune) richieste, addebitando l'insuccesso delle indagini conseguenti alle dichiarazioni dell'imputato all'inefficienza delle forze di polizia. Subordinatamente proponeva questione di legittimità costituzione dell'art. 73, c. 7, d.p.r. 309/90 nella parte in cui dopo la parola "adopera" non è prevista la frase "con ogni mezzo a sua conoscenza", per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Con altro motivo contestava la determinazione della pena base sotto il profilo della manifesta illogicità della motivazione, sia in relazione alla quantità della sostanza, sia in relazione al ruolo secondario del "corriere".
Infine si doleva della violazione di legge per avere la sentenza impugnata equiparato la mancanza di mezzi del prevenuto alla sua pericolosità e al collegamento con i vertici di una organizzazione criminale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso appare infondato. L'art. 73, c. 7, d.p.r. 309/90 stabilisce la diminuzione di pena dalla metà a due terzi nei confronti di "chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione di delitti". L'impugnata sentenza rileva che la collaborazione da parte dell'imputato si è limitata alla indicazione di due numeri telefonici, relativi a schede telefoniche prepagate. Le indagini di polizia relative a tali, utenze non ha di fatto condotto a risultati utili.
È di tutta evidenza il divario` esistente fra il fornire due numeri telefonici, riferibili in ipotesi ai referenti del traffico di stupefacenti in Italia, e l'adoperarsi per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori. L'indicazione è del tutto generica, non necessariamente sintomatica di una effettiva collaborazione e si è dimostrata priva di rilevanza concreta. Addebitare alla inefficienza dell'azione delle forze di polizia l'incapacità di risalire attraverso questo tenue filo indiziario ai responsabili del traffico internazionale degli stupefacenti è un salto logico del tutto ingiustificabile. La collaborazione richiesta dalla norma invocata, infatti, non può concretarsi in vaghi indizi, la cui verifica si è dimostrata in ogni caso priva di valore. L'attenuante di cui si tratta richiede, infatti, un comportamento attivo, una collaborazione significativa, il raggiungimento di un risultato utile ai fini delle indagini. Nulla di tutto ciò si è verificato nel caso in questione. L'insussistenza della circostanza attenuante speciale si appalesa in maniera macroscopica. Nè può, in via subordinata, essere invocata la circostanza attenuante comune di cui all'art. 62. n. 6, c.p., che richiede l'adoperarsi spontaneamente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato. Il semplice fornire due numeri telefonici, riferibili a presuntivi referenti dello spaccio di stupefacenti, è una indicazione talmente generica - in concreto non foriera di risultati nell'ambito delle indagini - da escludere;
che tale azione fosse finalizzata alla elisione o attenuazione delle conseguenze del reato. L'imputare agli organi investigativi il fallimento delle indagini conseguenti alla rivelazione dei numeri telefonici appare un artificio logico privo di fondamento, posto che l'interesse degli inquirenti non poteva essere che quello di sviluppare le indagini per raggiungere risultati rilevanti, non già quello di sottovalutare il preteso materiale indiziario fornito. L'eccezione di legittimità costituzionale, proposta per il caso di mancato riconoscimento della circostanza attenuante speciale di cui all'art. 73, c. 7, d.p.r. 309/90, è manifestamente infondata. La difesa dell'imputato, infatti, pretende che il giudice proponga alla Corte costituzionale una interpretazione additiva della norma, aggiungendo alla stessa le parole "con ogni mezzo a sua conoscenza". A parte che è di tutta ovvietà che l'imputato non può che collaborare con l'autorità se non con ogni mezzo a sua conoscenza, essendo impossibile che egli utilizzi mezzi non conosciuti, il problema in concreto è proprio che l'imputato non abbia fornito le sue intere conoscenze per dare esito alla collaborazione nelle indagini. Se ha taciuto quanto a sua conoscenza, il problema non è normativo, ma attiene alla condotta del soggetto;
se ha fornito tutto il possibile conosciuto e questo è irrilevante ai fini delle indagini, non si comprende di quale beneficio particolare si possa giovare un soggetto che nulla aggiunge ai risultati già ottenuti dalle autorità inquirenti con l'individuazione della sua responsabilità. Soprattutto non si comprende, nell'uno come nell'altro caso, quale sarebbe la norma violata dalla struttura attuale della norma di legge in discussione: non certo l'art. 3 che attiene al principio di eguaglianza, e a maggior ragione non l'art. 24 che attiene al diritto alla difesa.
Quanto al secondo motivo di ricorso, la determinazione della pena è potere discrezionale del giudice di merito, in ordine al quale il sindacato di legittimità è operante soltanto nell'ipotesi di violazione di legge in relazione ai minimi e ai massimi edittali, ovvero alla abnormità della determinazione della stessa. Infine l'ultimo motivo di ricorso appare del tutto destituito di fondamento, posto che la sentenza impugnata da atto del ruolo in certo senso secondario dell'imputato, "mero corriere" della droga, tanto da concedere la massima estensione della diminuzione di pena per la concessione delle attenuanti generiche. L'assoluta infondatezza dei motivi comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del UI al pagamento delle spese processuali e della somma, che si reputa equo fissare in lire 1.000.000, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 73, c. 7, d.p.r. 309/90; dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di lire 1.000.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 1999.
Depositato in Cancelleria il 4 agosto 1999