Sentenza 17 agosto 2000
Massime • 1
A seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 96 del 1987 con cui è stata dichiarata l'illegittimità dell'art. 10 della legge n. 604 del 1966 e dell'art. 35 della legge n. 300 del 1970, nelle parti in cui escludevano la diretta applicabilità delle norme relative ai licenziamenti contenute nelle leggi stesse al personale navigante e n. 41 del 1991 con cui è stata sancita l'illegittimità dell'art. 345 cod. nav., che prevedeva il recesso "ad nutum" dell'armatore dal contratto di arruolamento ai rapporti di lavoro nautico in regime di continuità deve ritenersi applicabile la tutela obbligatoria e reale in caso di licenziamento, restando sottratti a tale tutela i soli rapporti a tempo determinato, riferiti a distinti contratti di arruolamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/08/2000, n. 10912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10912 |
| Data del deposito : | 17 agosto 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GRIECO - Presidente -
Dott. Ettore MERCURIO - Consigliere -
Dott. Natale CAPITANIO - Consigliere -
Dott. Gabriella COLETTI - rel. Consigliere -
Dott. Raffaele DI LELLA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ADRIATICA NAVIGAZIONE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MONTEBELLO 109 presso lo studio dell'avvocato MASSIMO STUDIO FELICI, rappresentato e difeso dall'avvocato GERMANO TOMMASO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TO DO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 4724/98 del Tribunale di BARI, depositata il 04/02/98 R.G.N. 162/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica, udienza del 24/03/00 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al OR di Trani, sezione distaccata di Ruvo di Puglia, DO RA assumeva che, dopo essere stato imbarcato, con mansioni di elettricista, dalla società Adriatica di navigazione s.p.a. per i periodi 2/10/1989 - 16/11/1989, 3/1/1990 - 12/4/1990, 21/4/1990 - 30/6/1990 (in totale 216 giorni), era stato invitato a presentarsi per un nuovo imbarco per il successivo 22 luglio ma non era poi stato concretamente immesso nel posto di lavoro. Chiedeva, di conseguenza, che fosse dichiarato illegittimo il licenziamento, con condanna della società alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento dei danni ex art. 18 legge n.300/70. In via subordinata insisteva per l'accertamento della nullità del termine apposto ai singoli contratti di viaggio e per l'emissione di sentenza costitutiva di un unico rapporto a tempo indeterminato, con condanna della società al risarcimento del danno, pari alle mensilità maturate dal luglio 1990 al giorno della emananda sentenza. Si costituiva l'Adriatica di Navigazione s.p.a. che chiedeva il rigetto della domanda rilevando che il vigente contratto collettivo, al fine della trasformazione in contratto a tempo indeterminato di quelli conclusi per uno o più viaggi, richiedeva una prestazione di lavoro ininterrotta per almeno sei mesi alle dipendenze della stessa società.
Il OR, con sentenza del 9 marzo 1993, accoglieva la domanda principale del RA, ritenendo unitario il rapporto intercorso tra le parti alla stregua di una interpretazione del CCNL del 28 luglio 1988 che considerava unico e a tempo indeterminato il rapporto di lavoro quando tra i vari viaggi compiuti dal marittimo alle dipendenze di una stessa società non si fosse avuta - come non si era avuta nel caso concreto - una interruzione della prestazione superiore a 90 giorni. Per l'effetto, riteneva illegittimo il recesso e condannava l'Adriatica di Navigazione s.p.a. alla reintegrazione del RA e al risarcimento del danno ex art.18 della legge n.300 del 1970. La società proponeva appello e, premessa la distinzione tra lavoratori iscritti al turno generale e a quello particolare, osservava che la disciplina collettiva riguardava solo i lavoratori iscritti al turno particolare, tra i quali non poteva essere incluso il RA.
Costui, a sua volta, riproponeva, con appello incidentale, la domanda subordinata e censurava la decisione di primo grado per non aver statuito sulle conseguenze di carattere economico previste dall'art.18 cit. a vantaggio del lavoratore nel caso di disposta reintegra.
Il Tribunale di Trani, con sentenza 10 febbraio 1994, accoglieva l'appello principale e rigettava quello incidentale, osservando che la società Adriatica di Navigazione, anche in mancanza di specifico appello sul punto, aveva comunque posto il problema della interpretazione della disciplina collettiva;
problema che, indipendentemente dalla distinzione tra turno generale e turno particolare, andava risolto nel senso che la trasformazione dei contratti a termine in contratto a tempo indeterminato presupponeva un servizio ininterrotto per almeno sei mesi alle dipendenze della stessa società, circostanza questa che, nella specie, non si era verificata.
Negava, inoltre, fondamento alla domanda subordinata del RA, osservando che, alla stregua degli artt. 1 e 2 legge 18 aprile 1962 n.230 e dell'art. 325 cod.nav., era legittima l'apposizione del termine ai vari contratti di viaggio intervenuti tra le parti. Il RA ricorreva per cassazione e la Corte, con sentenza in data 17 febbraio 1996 n. 1231, cassava la decisione impugnata e rinviava la causa al Tribunale di Bari, sul rilievo che era stata violata dal giudice del gravame la regola del "tantum devolutum quantum appellatum", giacché la società appellante, con le censure proposte, non aveva per nulla coinvolto l'affermazione del OR (fondamentale nella economia della decisione del primo giudice), secondo cui i contratti a tempo determinato intervenuti tra le parti dovevano essere considerati "successivi", dando luogo alla costituzione di diritto di un unico rapporto a tempo indeterminato, ma aveva invocato la disciplina del lavoro nautico per dimostrare che il RA, nella misura in cui non era iscritto nel c.d. turno particolare, non poteva invocare la disciplina collettiva ritenuta applicabile dal primo giudice.
Riassunta la causa davanti al Tribunale di Bari, il giudice di rinvio, con sentenza 4 febbraio 1998, rigettava l'appello proposto dalla Adriatica di Navigazione e, in accoglimento dell'appello incidentale, condannava la società al pagamento, in favore del RA, di una indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto da quest'ultimo goduta dal giorno del licenziamento sino alla data della effettiva reintegrazione ed al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per lo stesso periodo. Il giudice di rinvio ha considerato che, in virtù di quanto statuito dalla Corte di cassazione, la mancata impugnazione della società Adriatica di Navigazione, aveva comportato il passaggio in giudicato dell'affermazione del OR riguardante l'applicabilità alla fattispecie degli artt. 1 e 3 del CCNL del 28.7.1988 e, conseguentemente, la statuizione dello stesso OR secondo cui doveva ritenersi costituito di diritto tra le parti un unico rapporto di imbarco a tempo indeterminato. Dal rilievo dell'avvenuta formazione del giudicato sul punto, il giudice di rinvio ha fatto discendere la conseguenza dell'applicabilità al rapporto stesso della disciplina dell'art.18 della legge n.300 del 1970, secondo quanto stabilito dalle sentenze della Corte costituzionale n. 96 del 1987 e n. 41 del 1991, osservando quindi come fosse irrilevante, nella indicata prospettiva, il fatto che il RA non fosse iscritto nel c.d. "turno particolare" e aggiungendo che, comunque, nessuna norma del CCNL prevedeva che la disciplina collettiva in materia di conversione dei contratti di lavoro nautico a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato riguardasse esclusivamente i marittimi iscritti nel turno particolare.
Per la cassazione della sentenza del Tribunale la società Adriatica di Navigazione propone ricorso fondato su tre motivi. Il lavoratore non si è costituito.
Motivi della decisione
Con il primo motivo la Adriatica di Navigazione s.p.a. deduce violazione degli artt. 1362 e segg cod.civ., in relazione alla presunta esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e vizio di motivazione (ex art. 360 nn. 31 e 5 c.p.c.) e sostiene che ha errato il Tribunale nel ritenere consentita, nel settore del lavoro nautico, la conversione di più contratti di imbarco a termine in un unico rapporto a tempo indeterminato, in quanto, in questo settore, è normativamente previsto solo il rapporto di arruolamento che si instaura al momento dell'imbarco e si estingue al momento dello sbarco, per cui il marittimo ha diritto alla retribuzione e alla contribuzione per le assicurazioni sociali solamente per i periodi di effettiva presenza a bordo, non certo per tutto l'anno come "statuito" dai giudici di merito.
Con un secondo motivo e con deduzione di violazione degli artt. 1362 e segg. cod.civ., delle norme sul turno particolare e sul turno generale e di vizio della motivazione (ex art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.) la società ricorrente censura la sentenza impugnata per aver ritenuto irrilevante la circostanza che il RA non fosse iscritto nel c.d. "turno particolare", osservando, in contrario, che si tratta di una circostanza decisiva, in quanto solo ai marittimi iscritti nel turno particolare la disciplina della contrattazione collettiva garantisce un regime di continuità del rapporto e, solo per questi lavoratori, può porsi il problema della trasformazione del contratto da tempo determinato o a viaggio a tempo indeterminato. Aggiunge che, ove si convalidasse la "avanguardistica impostazione interpretativa" fatta propria dal OR e dal Tribunale, le imprese di navigazione dovrebbero subire "a posteriori" decine di trasformazioni di rapporti con conseguente collasso delle società di bandiera.
Con un terzo motivo e con deduzione di vizio della motivazione (ex art. 360 n.5 c.p.c.) la ricorrente deduce che, non essendo il RA un marittimo immesso nel regime di continuità del rapporto di lavoro della Adriatica di Navigazione, la risoluzione del contratto di imbarco con lo stesso intervenuto non poteva comportare l'applicazione della normativa della legge n.108 del 1990 in materia di licenziamenti e di tutela reale ed obbligatoria, come erroneamente ritenuto dai giudici del merito, ma doveva ritenersi disciplinata dalla contrattazione collettiva, che è la sola a prevedere e a regolare i turni particolari, e, alla stregua della citata disciplina contrattuale - applicabile nonostante la sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 10 legge n.604 del 1966 e dell'art. 35 della legge n.300 del 1970 (Corte cost. sent. n. 96 del 1987) - andava dal giudice di appello decisa la relativa questione. Aggiunge la ricorrente che, nei suoi motivi di appello e poi nella memoria di costituzione nel giudizio di rinvio, aveva sostenuto (senza che il lavoratore nulla contestasse) che il RA le aveva notificato atto di precetto per lire 141.316.410 con il quale rinunciava alla reintegrazione e optava per la indennità sostitutiva, pari a quindici mensilità. Il Tribunale, senza minimamente considerare tale assunto difensivo, ha riconosciuto al lavoratore tutte le conseguenze "contenutistiche e risarcitorie" di cui alla legge n.108 del 1990, non fissando, però, il termine "ultimo" delle spettanze dovute, che doveva corrispondere, secondo la società, a quello dell'atto di precetto, in tal modo consentendo al RA l'esercizio di continue azioni esecutive con richiesta di "retribuzioni maturate" sino al 9.12.1997.
I tre motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per la loro connessione e interdipendenza, sono destituiti di fondamento. Determinante, ai fini della decisione, è la considerazione che, in nessuna parte della proposta impugnazione, la società ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui questa testualmente afferma che "..deve ritenersi passata in giudicato la statuizione pretorile circa l'applicabilità alla fattispecie in esame degli artt.. 1 e 3 CCNL del 28/7/1988 e, conseguentemente, la statuizione pretorile relativa alla unitarietà del rapporto intercorso tra le parti;
il tutto in conseguenza del mancato appello sulla questione e della decisione della cassazione che ha cassato la sentenza del giudice di appello proprio per aver statuito su un punto della controversia non oggetto di censura da parte della società Adriatica di Navigazione" (sentenza pagg. 8 e 9).
Non avendo questa affermazione della sentenza del giudice di rinvio formato oggetto di specifica censura, attraverso la contestazione che dalla pronuncia a suo tempo emessa dalla Corte di cassazione potesse trarsi una conclusione siffatta, deve considerarsi coperta da giudicato e insuscettibile di poter essere, in questa sede, ulteriormente posta in discussione la statuizione, contenuta nella sentenza del OR di Trani, secondo cui le disposizioni della contrattazione collettiva in materia di conversione del contratto (o dei contratti) a viaggio in contratto di imbarco a tempo indeterminato (con operatività della relativa regolamentazione) sono applicabili al rapporto di lavoro intervenuto tra le parti, rapporto che, alla stregua delle anzidette disposizioni, è da intendersi costituito di diritto a tempo indeterminato.
La fattispecie in esame si qualifica, dunque, come quella della risoluzione di un rapporto di lavoro nautico assistito da regime di continuità.
Irrilevanti sono, in detto contesto processuale, le censure svolte dalla società ricorrente a proposito della errata interpretazione della disciplina collettiva asseritamente operata dal Tribunale;
interpretazione, peraltro, che lo stesso giudice di rinvio considera una giustificazione aggiuntiva ai fini del rigetto dell'appello proposto dalla società Adriatica di Navigazione avverso la decisione pretorile, tanto da premettervi la considerazione che "..in tale prospettiva a nulla rileva il fatto che il RA non fosse iscritto nel c.d. "turno particolare" esistente in senso all'Ufficio di collocamento.." (sentenza pag. 9).
Indipendentemente dai su esposti rilievi deve poi osservarsi che, diversamente da quanto sostiene la società ricorrente nel primo motivo, la disciplina normativa del lavoro nautico contenuta nel codice della navigazione (art. 326) offre essa stessa tutela al lavoratore contro possibili esasperazioni dell'impiego di contratti di durata limitata, prevedendo che il rapporto di arruolamento sia regolato dalle norme concernenti il contratto a tempo indeterminato per il caso in cui, in forza di più contratti a di più contratti a tempo determinato, l'arruolato presti ininterrottamente servizio alle dipendenze dello stesso armatore per un tempo superiore ad un anno. Senza dire che le censure di violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale sono ai limiti della inammissibilità, non precisando la società ricorrente quale delle suddette regole sarebbe stata violata e in qual modo il giudice del merito se ne sarebbe discostato nel ritenere che le norme del CCNL del 1988 (artt. 1 e 3), relative alla possibile trasformazione di diritto in contratto di imbarco a tempo indeterminato di uno o più contratti di viaggio, si riferiscano alla generalità dei marittimi imbarcati e non invece, come da essa asserito, ai soli marittimi iscritti nel c.d. "turno particolare".
Ciò stante deve ritenersi giuridicamente corretta la statuizione del giudice di rinvio che, come già il OR, ha tratto dalla accertata sussistenza tra le parti di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato la conseguenza dell'applicabilità alla fattispecie della disciplina in tema di tutela reale e di reintegrazione nel posto di lavoro prevista dall'art.18 della legge 20 maggio 1970 n.300 nel testo di cui alla legge 11 maggio 1990 n.108, in ragione dell'illegittimo recesso della società Adriatica
di Navigazione.
Invero, successivamente alla sentenza n.96 del 1987, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità dell'art.10 della legge 15 luglio 1966 n.604 e dell'art.35 della legge 20 maggio 1970 n.300, nelle parti in cui escludevano la diretta applicabilità delle norme relative ai licenziamenti contenute nelle leggi stesse al personale navigante, la stessa Corte è intervenuta con sentenza n. 41 del 1991 per sancire specificamente la illegittimità costituzionale dell'art.345 del codice della navigazione, il quale prevedeva il recesso "ad nutum" dell'armatore dal contratto di arruolamento. Ne discende che ai rapporti di lavoro nautico in regime di continuità deve ritenersi applicabile la tutela obbligatoria e reale in caso di licenziamento, restando sottratti a tale tutela i soli rapporti a tempo determinato, riferiti a distinti contratti di arruolamento (vedi su questo punto Cass. sent. 29 settembre 1998 n. 9723). Quanto al profilo di censura prospettato da ultimo nel terzo motivo, osserva la Corte che il diritto del lavoratore illegittimamente licenziato di ottenere, in luogo della reintegrazione nel posto di lavoro disposta con la sentenza che dichiari inefficace o annulli il licenziamento, l'indennità sostitutiva (pari a quindici mensilità di retribuzione) prevista dall'art.18, comma quinto, della legge n.300 del 1970 (nel testo di cui alla legge n.108 del 1990) deriva dalla illegittimità del recesso datoriale e sorge contemporaneamente al diritto alla reintegrazione, configurandosi come facoltà del lavoratore medesimo di pretendere, anziché la prestazione dovuta in via principale, una prestazione di natura pecuniaria il cui adempimento produce, insieme con la estinzione dell'obbligazione di reintegrazione a carico del datore di lavoro, la cessazione del rapporto per sopravvenuta mancanza dello scopo (vedi Cass. sent. 16 ottobre 1998 n. 10283). Questo significa che il rapporto di lavoro non cessa per effetto della dichiarazione di scelta del lavoratore, bensì solo al momento e per effetto del pagamento della indennità sostitutiva (in questi termini Corte Cost. sent. n. 81 del 1992), e che fin quando tale pagamento non venga eseguito, permane l'obbligo di reintegrazione facente carico sul datore di lavoro.
Persistendo un siffatto obbligo, permane altre l'obbligo dello stesso datore di risarcire il lavoratore del danno subito per effetto dell'illegittimo licenziamento a norma dell'art.18, comma quarto, della legge citata, disposizione quest'ultima che consente al giudice di commisurare la indennità risarcitoria - comunque dovuta nel caso di disposta reintegrazione - alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per lo stesso periodo.
Nel caso di specie, è la stessa società ricorrente ad affermare che il RA aveva rinunciato alla reintegrazione e optato per la indennità sostitutiva, intimandole atto di precetto per il relativo importo, ma nessun cenno contiene il ricorso all'avvenuto pagamento di tale indennità sostitutiva da parte dell'Adriatica di Navigazione in epoca precedente la pronuncia della sentenza in questa sede impugnata.
La statuizione di condanna della società datrice di lavoro al risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per lo stesso periodo appare, dunque, anch'essa corretta ed immune dai denunciati vizi.
Non deve provvedersi sulle spese del presente giudizio di legittimità data la mancata costituzione del RA.
PQM
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 24 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 17 agosto 2000