Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/08/2000, n. 10912
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Sentenza 17 agosto 2000

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A seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 96 del 1987 con cui è stata dichiarata l'illegittimità dell'art. 10 della legge n. 604 del 1966 e dell'art. 35 della legge n. 300 del 1970, nelle parti in cui escludevano la diretta applicabilità delle norme relative ai licenziamenti contenute nelle leggi stesse al personale navigante e n. 41 del 1991 con cui è stata sancita l'illegittimità dell'art. 345 cod. nav., che prevedeva il recesso "ad nutum" dell'armatore dal contratto di arruolamento ai rapporti di lavoro nautico in regime di continuità deve ritenersi applicabile la tutela obbligatoria e reale in caso di licenziamento, restando sottratti a tale tutela i soli rapporti a tempo determinato, riferiti a distinti contratti di arruolamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/08/2000, n. 10912
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10912
    Data del deposito : 17 agosto 2000

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