Sentenza 26 aprile 2013
Massime • 1
Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso i provvedimenti della Corte di cassazione può avere ad oggetto l'omessa considerazione di una prova esistente, ma non il travisamento della stessa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso con cui si era contestata la valenza probatoria riconosciuta ad una testimonianza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/04/2013, n. 26635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26635 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GENTILE Mario - Presidente - del 26/04/2013
Dott. MULLIRI Guicla - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 1136
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - N. 5238/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso straordinario proposto da:
BI ER, nato a [...] dè Tirreni il 18.9.63;
avverso la sentenza della S.C. di Cassazione del 28.6.12;
Sentita, in udienza, la relazione del cons. Dott. Guicla Mulliri;
Sentito il P.M. nella persona del P.G. Dott. LETTIERI Nicola, che ha chiesto annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
Sentito il difensore dell'imputato avv. RUGGERO Andrea in sostit. dell'avv. DE CARO Agostino, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
Sentito il difensore di P.C., avv. LAUDISIO Francesco, che chiede una declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato - L'odierno ricorrente è stato accusato di lesioni in danno di un proprio parente presso la cui abitazione egli si era recato (insieme al proprio difensore, avv. AC Adriano) nell'ambito di un accertamento tecnico connesso ad un procedimento civile avente ad oggetto la proprietà dell'immobile abitato da BI IN. In primo grado, egli era stato prosciolto per avere agito per legittima difesa ma, in appello, la Corte, pur ravvisando tale esimente, aveva ritenuto che la reazione avesse colposamente travalicato i limiti della pura necessità di salvare la propria incolumità e lo aveva condannato ex artt. 55, 590 c.p.. La Corte di Cassazione, sezione quarta, con la sentenza oggetto del presente ricorso straordinario, ha confermato tale ultima statuizione.
2. Motivi del ricorso - Avverso la decisione appena detta, il condannato ha proposto ricorso straordinario, tramite difensore, deducendo che la decisione della S.C. è frutto di un errore di fatto costituito da una fuorviata rappresentazione percettiva nella lettura degli atti.
A tal fine, il ricorrente riporta per esteso le dichiarazioni rilasciate dal teste AC che ha assistito al pestaggio tra il ricorrente BI ER e lo zio, IN, nonché le dichiarazioni dello stesso BI ER.
Il ricorrente conclude invocando la correzione della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Motivi della decisione - Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
Nella decisione impugnata si legge, infatti, che la Corte ha considerato il fatto che il ricorrente aveva dedotto dinanzi ad essa di esser stato vittima di un pestaggio in esito al quale aveva riportato le lesioni refertate e che ciò era stato dimostrato dalla deposizione resa dal testimone AC presente al fatto. È, quindi, fin troppo evidente che nell'odierno ricorso straordinario si porta all'attenzione esattamente lo stesso argomento che era stato segnalato in occasione del ricorso precedente ma il fatto stesso che quella sentenza evochi la deposizione di AC esclude a monte il dubbio che si sia al cospetto di un "errore di percezione" vale a dire una omessa considerazione di una prova esistente non potendosi presumere il contrario dal solo dato che, dopo averla evocata, la sentenza non dedichi alla testimonianza di AC una valutazione specifica ben potendosi ritenere, piuttosto, che essa sia stata tenuta presente ma semplicemente disattesa sulla base di altri argomenti e ragionamenti incompatibili con una affermazione di rilevanza delle parole di quel teste. Alla luce di ciò, quindi, ciò che qui si deduce è, semmai, solo un'errata valutazione di elementi che sono stati sicuramente considerati anche se in modo non conforme alle aspettative del ricorrente.
A tale stregua, è chiaro che non si versa in un caso definibile con il mezzo impiegato, vale a dire, il ricorso straordinario. Come ricordato anche da queste S.U. (s.u., 14.7.11, rv. 250527) infatti, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tal,e escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625 bis c.p.p.. E, del resto, anche altre sezioni semplici di questa Corte hanno avuto modo di ribadire che il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso i provvedimenti della Corte di Cassazione non può avere ad oggetto la deduzione di un'errata valutazione degli elementi probatori, che deve essere fatta valere, pur quando si risolva in un travisamento del fatto o della prova, nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie (sez. 11,23.5.07, previti, rv. 237161). Ove si accedesse alle richieste formulate nel presente ricorso, si finirebbe, all'evidenza, per fuoriuscire dai confini dell'istituto previsto dall'art. 625 bis c.p.p. che, ripetesi, è stato introdotto nel sistema dalla L. n. 128 del 2001 per eliminare i vizi di percezione e non quelli di ragionamento come può essere, ad esempio, l'omissione nell'esame di un motivo di ricorso (sempre che lo stesso non debba considerarsi implicitamente disatteso perché incompatibile con la struttura e l'impianto della motivazione - s.u. 27.302, Basile, Rv. 221283).
È stato anche detto, perciò, che non può darsi luogo a ricorso straordinario neppure qualora la Corte di Cassazione abbia adottato una interpretazione eventualmente erronea dei dati di fatto (sez. 6, 30.1.04, Loggia, Rv. 228336) Ovvero (come sembra astrattamente intuirsi dalle prospettazioni difensive nei caso in esame) qualora si deduca una errata valutazione degli elementi probatori. Ciò, in quanto l'errore di fatto preso in considerazione dalla disposizione che si va commentando consiste in una falsa percezione delle risultanze processuali (sez. 5, 5.4.05, Avignone, rv. 232313) visto che, diversamente opinando, si finirebbe per introdurre un ulteriore grado di giudizio in contrasto con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo.
Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000,00 Euro.
P.Q.M.
Visto l'art. 615 c.p.p., e segg.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000,00 Euro.
Così deciso in Roma, il 26 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2013